§ 3.8.4 - L.R. 29 agosto 1985, n. 32.
Interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialità, allo sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:29/08/1985
Numero:32


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata promuove interventi straordinari per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, garantendo la piena attuazione del principio di parità fra uomini e donne [...]
Art. 2.  (Requisiti).
Art. 3.  (Procedure).
Art. 4.  (Gestione e coordinamento).
Art. 5.  (Progetti di preminente interesse sociale e di particolare contenuto innovativo).
Art. 6.  (Agricoltura).
Art. 7.  (Interventi di Enti Pubblici Sub Regionali).
Art. 8.  (Artigianato).
Art. 9.  (Progetti regionali di Cooperazione culturale).
Art. 10.  (Assunzioni di personale qualificato).
Art. 11.  (Avvio di attività di lavoro autonomo e di libera professione).
Art. 12.  (Progetti Enti Locali).
Art. 12 bis. 
Art. 13.  (Assistenza tecnica e promozione).
Art. 14.  (Vigilanza e controlli).
Art. 15.  (Iniziative di divulgazione).
Art. 16.      (Omissis)


§ 3.8.4 - L.R. 29 agosto 1985, n. 32.

Interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialità, allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualità della vita.

 

(Abrogata dall'art. 21 della L.R. 7 gennaio 1998, n. 1). [*]

 

TITOLO I

CRITERI E MODALITA' DEGLI INTERVENTI

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata promuove interventi straordinari per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, garantendo la piena attuazione del principio di parità fra uomini e donne nell'accesso al lavoro.

     1. A tale scopo eroga contributo e/o servizi a favore di:

     a) I programmi di attività di cooperative composte, in misura non inferiore al 51% dei suoi membri, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che risultino disoccupati iscritti alle liste di collocamento delle circoscrizioni del lavoro della Basilicata [1];

     b) aziende interessate all'assunzione di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ivi compresi gli apprendisti [2];

     c) iniziative di lavoro autonomo o professionale assunte da giovani diplomati di età compresa tra i 18 e i 29 anni, o laureati di età non superiore ai 35 anni [2];

     d) Comuni, Comunità Montane e Consorzio di Comuni non montani, per progetti aventi carattere di compiutezza.

     2. Le attività di cui al precedente punto a) si riferiscono alla produzione di beni e servizi, con priorità per quelli destinati al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo del terziario qualificato e alla creazione di forme stabili di occupazione giovanile, nei limiti delle materie di competenza regionale.

     3. Il complesso degli interventi contemplati dalla presente legge è da ritenersi integrativo di quelli eventualmente messi in atto per il conseguimento di analoghe finalità da provvedimenti di leggi nazionali; i relativi benefici sono cumulabili, ove non espressamente vietato dalla legislazione nazionale o comunitaria, sino alla concorrenza del 50% della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, fatti salvi i benefici previsti a favore dei soggetti svantaggiati dal Titolo III della L.R. n. 38/1984.

 

     Art. 2. (Requisiti).

     1. I requisiti di cui alla lettera a) del precedente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

     I soggetti richiedenti i benefici della L.R. 32/85 devono essere residenti nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della richiesta, ad eccezione degli emigrati che rientrano [3].

     2. [4].

     3. Le cooperative di cui alla presente legge devono ispirarsi ai principi della mutualità richiamati espressamente nei rispettivi Statuti, con riferimento agli articoli 23 e 26 del Decreto Lgt. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, e devono essere in possesso, ove previsto, delle autorizzazioni per l'espletamento delle prescritte attività.

 

     Art. 3. (Procedure). [5]

     La Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale entro il 31 maggio di ogni anno il piano pluriennale ed annuale di intervento nel quale specifica il riparto settoriale delle somme disponibili in bilancio, le modalità di erogazione delle agevolazioni finanziarie ed i criteri di priorità da seguire nell'assegnazione dei fondi tenendo conto:

     a) delle esigenze di riequilibrio territoriale;

     b) degli indici di disoccupazione calcolati su scala nazionale;

     c) del rapporto tra entità degli impegni finanziari e numero dei posti di lavoro connessi;

     d) dei limiti massimi indicati nei successivi articoli.

     Il Consiglio Regionale nei successivi 60 giorni approva il piano poliennale ed annuale.

     Nel piano annuale vengono altresì definiti i criteri di individuazione delle priorità in rispondenza delle disponibilità finanziarie.

     Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, corredate dalla necessaria documentazione, da parte degli interessati, è fissato al 31 ottobre di ogni anno.

     Sulla scorta del piano annuale, approvato dal Consiglio Regionale, la Giunta Regionale in relazione alle disponibilità finanziarie, effettuata l'istruttoria delle pratiche da parte del competente Ufficio, previo parere del Nucleo di valutazione di cui all'art. 4 della L.R. 32/85 assegna i benefici di cui alla presente legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Bilancio di previsione.

 

     Art. 4. (Gestione e coordinamento).

     1. Al coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge provvede il Dipartimento Formazione Professionale.

     2. Spetta, tra l'altro, al suddetto Dipartimento:

     a) predisporre il piano annuale di intervento di cui all'articolo 3;

     b) curare il collegamento con le strutture regionali competenti per settore, con gli Enti Locali, con l'Amministrazione Statale e gli altri Enti;

     c) promuovere le opportune verifiche tecniche sul regolare svolgimento delle procedure di attuazione della presente legge;

     d) compiere ogni altra azione tesa ad assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi della presente legge.

     3. Viene, inoltre, costituito un nucleo speciale di valutazione composto da 3 funzionari regionali dei Dipartimenti Agricoltura, Attività Produttive, Programmazione e da 2 esperti nel campo della programmazione economica e delle politiche del lavoro prescelti dalla Giunta Regionale [5]a.

     4. Spetta al nucleo;

     a) accertare la compatibilità e conformità dei progetti e la loro congruità economico-imprenditoriale;

     b) esprimere pareri tecnici per la concessione dei benefici previsti dalla legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal piano annuale di intervento [5]b.

     5. Il nucleo è coordinato dal competente funzionario del Dipartimento Formazione Professionale.

     6. Al fine di condurre una verifica complessiva dei problemi inerenti all'attuazione della presente legge, la Giunta regionale convoca ogni anno una Conferenza regionale per l'occupazione giovanile, con la partecipazione dei rappresentanti dei movimenti e federazioni giovanili dei partiti, delle forze sociali e imprenditoriali, delle autonomie locali, delle istituzioni educative e culturali, degli organismi associativi maggiormente rappresentativi, su scala regionale, delle articolazioni regionali del Ministero del Lavoro, degli enti economici e di ricerca.

 

TITOLO II

SETTORI D'INTERVENTO

 

     Art. 5. (Progetti di preminente interesse sociale e di particolare contenuto innovativo).

     1. A sostegno dei progetti presentati da cooperative giovanili, attinenti agli obiettivi del miglioramento della qualità della vita, che si riferiscono in particolar modo ad attività di assistenza a soggetti svantaggiati (anziani e handicappati) o all'organizzazione, con finalità educative e culturali, del tempo libero, ivi compresa la gestione di strutture ed impianti anche di proprietà pubblica, sono concesse le seguenti agevolazioni:

     a) contributo in conto capitale per le spese di investimento e di attrezzature, fino al limite massimo del 75% delle spese medesime e nell'ambito di un fondo complessivo stabilito dal piano annuale di cui al precedente art. 3;

     b) mutuo a tasso agevolato per la rimanente parte delle spese, da contrarre con istituti di credito appositamente convenzionati e da rimborsare a partire dal terzo anno successivo alla data di concessione dell'agevolazione.

     i piani annuali di attuazione stabiliscono la quota del tasso globale di riferimento da porre a carico della Regione sui mutui quinquennali concessi dagli Istituti di Credito alle Società e Cooperative.

     La quota posta a carico della Regione viene corrisposta direttamente all'Istituto di Credito erogante con rate semestrali posticipate.

     La Regione presta apposita fidejussione a garanzia sussidiaria degli impegni assunti dalle Cooperative o dalle Società entro il limite di spesa ad ognuno assegnato, fino all'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria della Cooperativa o delle Società al momento della insolvenza come previsto nell'apposito contratto.

     La Regione costituisce un fondo di garanzia da finanziarsi con prelievo dall'1% sulle somme stanziate in bilancio per gli interventi della presente legge, da depositarsi in apposito conto speciale.

     Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 1165 "Contributo in conto interessi a sostegno delle Cooperative giovanili" del bilancio di competenza [6].

     Sui mutui quinquennali concessi dagli Istituti di credito alle Cooperative il tasso agevolato a carico del mutuatario, comprensivo anche del periodo di preammortamento, è pari al 30% del tasso globale di riferimento vigente per il settore di appartenenza, alla data di stipula del contratto, restando a carico della Regione il rimanente 70%;

     la quota del 70% a carico della Regione viene corrisposta direttamente all'Istituto di Credito erogante con rate semestrali posticipate;

     la Regione presta apposita fidejussione a garanzia sussidiaria degli impegni assunti dalle Cooperative, entro il limite di spesa ad ognuna assegnato, fino all'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria della Cooperativa al momento della insolvenza come previsto nell'apposito contratto;

     la Regione costituisce apposito fondo di garanzia da finanziarsi con prelievo dell'1% sulle somme assegnate ai soggetti beneficiari a titolo di investimento in conto capitale;

     alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 1165 "Contributi in conto interessi a sostegno delle Cooperative giovanili" del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 [7].

     c) contributo a fondo perduto, a favore delle Cooperative beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla L.R. 32/85, per le spese di gestione da determinare con i criteri e le modalità previste nel piano triennale di attuazione.

     Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità esistenti sul cap. 1166 "Interventi straordinari di sostegno alla occupazione giovanile" del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 [8].

     2. Le agevolazioni contemplate al precedente primo comma sono concesse anche a sostegno dei progetti presentati da cooperative le quali intraprendono o svolgano attività finalizzate alla produzione di beni e servizi con priorità per quelle che rispondono ad effettive e verificate esigenze del territorio e che abbiano in sé chiare potenzialità d'impresa tali da potersi sviluppare nel tempo in maniera adeguata, al fine di offrire stabili opportunità lavorative e di sviluppo con priorità per i settori emergenti indicati nel piano annuale.

     3. I contributi a favore delle cooperative sono di norma concessi per un solo progetto all'anno per ciascuna cooperativa.

 

     Art. 6. (Agricoltura).

     1. Alle cooperative di cui alla presente legge, che presentino progetti di intervento nel settore dell'agricoltura, sono assegnate, in via prioritaria, le provvidenze previste dalle norme regionali vigenti con una maggiorazione incentivante pari al 10% del contributo ordinario, calcolato anche eventualmente con ripartizione proporzionale tra i diversi tipi di finanziamento previsti, da attingersi dai fondi delle leggi di settore.

     2. Contributi specifici, nella misura prevista al precedente art. 5, sono concessi a cooperative per la realizzazione di progetti di difesa e sviluppo del patrimonio boschivo e per la costituzione d'aziende agricole da impiantare su terreni assegnati da parte di enti e istituzioni pubbliche, secondo quanto previsto al successivo art. 7.

     3. Ai giovani che già esercitano o intendono esercitare l'attività agricola in qualità di conduttori d'azienda, vengono concessi nella misura stabilita dal piano annuale di cui al precedente art. 3 contributi negli interessi sui prestiti agrari, ad incremento dei benefici già previsti dalle leggi ordinarie di settore, sui mutui di miglioramenti fondiari, sui mutui per l'acquisto di terreni agricoli che realizzino un accorpamento con finalità di ricomposizione fondiaria o anche sono un arrotondamento della proprietà aziendale esistente.

     I suddetti benefici vengono concessi prioritariamente ai laureati in Scienze agrarie o forestali e in Scienze veterinarie, ai diplomati degli Istituti tecnici agrari statali e degli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura.

     Essi sono, altresì, subordinati all'impegno, da parte del destinatario, a condurre personalmente l'azienda per un periodo non inferiore a 10 anni, trascorso il quale termine è riconosciuto l'eventuale diritto di affranco del mutuo.

 

     Art. 7. (Interventi di Enti Pubblici Sub Regionali).

     1. L'Ente di Sviluppo Agricolo di Basilicata (ESAB) è autorizzato ad assegnare, vendere o a concedere in affitto a condizioni eque e con priorità alle cooperative agricole di giovani di cui alla presente legge, che ne fanno richiesta, le terre libere e disponibili e quelle da rendere tali, delle quali è in possesso in base alle leggi di riforma fondiaria o viene in possesso ai sensi della legislazione vigente.

     2. Le Comunità Montane possono concedere in fitto, con priorità alle cooperative agricole di giovani, anche terreni acquisiti ai sensi dell'art. 9 della legge 3-12-1971, n. 1102.

     3. Alle stesse cooperative è data priorità nell'assegnazione, ai sensi della legge 4-8-1978, n. 440, delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate e in generale, nell'assegnazione di terre pubbliche.

     4. L'ESAB, le Comunità Montane e gli altri Enti pubblici sub-regionali possono effettuare le concessioni di terreni in affitto alle cooperative agricole di giovani, anche a titolo gratuito per i primi tre anni.

     5. Nel caso di terreni acquistati o presi in affitto direttamente da cooperative di giovani, a richiesta delle stesse, l'ESAB assicura rispettivamente un mutuo pluriennale fino a 30 anni nei limiti di ammissibilità e con le procedure della legge 25-5-1965, n. 590, ovvero un concorso nel canone di affitto per i primi tre anni fino all'80% dello stesso, secondo le caratteristiche agroeconomiche del terreno e secondo le esigenze dell'indirizzo programmatico regionale e zonale.

     6. L'ESAB, la Regione, le Comunità Montane, l'IBIES, a richiesta, sono tenuti a prestare gratuitamente, previo opportune intese, la necessaria assistenza tecnico-progettuale-amministrativa e di ricerca, alle Cooperative di giovani di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. (Artigianato).

     1. La Giunta regionale, su proposta congiunta dei Dipartimenti Formazione Professionale e Attività Produttive, definisce annualmente, sentita la competente Commissione, un programma F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) finalizzato ad incrementare l'occupazione artigianale, con priorità per le aree interne e per i settori carenti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di formazione professionale, apprendistato e collocamento.

     2. Nel predetto programma vengono precisati gli indirizzi professionali e la durata dei corsi, le provvidenze a favore dei corsisti, la localizzazione degli interventi, le fonti di finanziamento.

     3. Gli interventi previsti nel programma sono riservati alle aziende artigiane che:

     a) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ridotto il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato;

     b) assumano nuove unità, incrementando, in conformità alle leggi ed agli accordi sindacali vigenti in materia, il numero di quelle occupate alla data di pubblicazione della presente legge o anche soltanto sostituendo quelle il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare per decorrenza del periodo massimo di apprendistato previsto dalla legge o dai contratti collettivi di settore;

     c) corrispondano la retribuzione prevista dal contratto collettivo in vigore.

     4. Una quota percentuale delle nuove assunzioni, di cui alla lettera b. del precedente comma, verrà riservata, nella misura stabilita dal piano annuale di cui al precedente articolo 3, a giovani che versino in particolari condizioni socio-familiari, espressamente segnalati dalle autorità locali competenti in materia di servizi sociali o dagli istituti e servizi per il recupero dei minori del Ministero di Grazia e Giustizia.

     5. La Regione assume a proprio carico gli oneri relativi alle assicurazioni da stipulare in favore degli apprendisti artigiani interessati dagli interventi di cui all'art. 8 della L.R. 32/85.

     Alla copertura delle spese derivanti dalla applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità esistenti sul cap. 1166 "Interventi straordinari di sostegno alla occupazione giovanile" del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 [9].

 

     Art. 9. (Progetti regionali di Cooperazione culturale).

     1. Allo scopo di realizzare progetti regionali di cooperazione culturale, la Regione può concedere anche in comodato i Centri residenziali di Metaponto Lido e Maratea Fiumicello o parti di essi ad organizzazioni nazionali o regionali, preferibilmente cooperativistiche, specializzate nel settore del tempo libero, che impieghino giovani di età non superiore ai 29 anni, residenti in Basilicata da almeno un triennio.

     2. Nell'ambito dei suddetti progetti e sulla base di apposite convenzioni, la Regione può erogare contributi per le spese di gestione delle attività, con priorità per quelle aventi titolo al concorso FSE/CEE.

     3. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con Enti Locali che chiedano d'inserirsi nei progetti regionali di cooperazione culturale e che, a tale scopo, predispongano ed affidino proprie strutture residenziali a cooperative giovanili aventi i requisiti di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

 

     Art. 10. (Assunzioni di personale qualificato).

     1. Per ogni lavoratore che venga assunto ad incremento dell'organico esistente dalla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto a tempo indeterminato per prestazioni di lavoro corrispondenti alla qualificazione conseguita in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o svolti presso Istituti Professionali di Stato, ai datori di lavoro che ne facciano richiesta può essere concesso, per un periodo di adattamento alle mansioni da svolgere in azienda non superiore ai 24 mesi, un contributo per ogni mensilità corrispondente al limite massimo del 30% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro per il livello di inquadramento del lavoratore. Detto limite è elevato al 40% nel caso di assunzione di soggetti portatori di handicaps, di cui alla L.R. 38/1984.

     2. Sono escluse dalle provvidenze previste al comma precedente le aziende che assumano personale per gli effetti dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, o che usufruiscano di altri contributi erogati per le medesime finalità.

     3. I benefici di cui al primo comma non possono comunque superare complessivamente il 15% dello stanziamento annuale.

     4. Nel caso in cui il datore di lavoro che abbia fruito dei contributi di cui sopra, licenzi senza giusta causa o giustificato motivo i lavoratori interessati entro i due anni successivi al periodo per il quale ha percepito i contributi, lo stesso è tenuto alla restituzione dei contributi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

 

     Art. 11. (Avvio di attività di lavoro autonomo e di libera professione). [1]0

     1. Al fine di facilitare l'avvio di attività di lavoro autonomo e di libera professione di giovani diplomati, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, o laureati di età non superiore ai 35 anni, vengono organizzate attività formative specifiche o concesse borse di studio, anche sotto forma di prestiti d'onore in analogia a quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 5/1983, finalizzate all'acquisizione di ulteriori qualificazioni professionali, nell'ambito di programmi da realizzare con l'eventuale concorso finanziario del Ministero del Lavoro e del Fondo Sociale Europeo, anche in applicazione dell'art. 3, quattordicesimo comma, della legge n. 863/84.

     2. Gli oneri regionali relativi ai benefici previsti dal presente articolo non possono comunque superare complessivamente il 10% dello stanziamento della presente legge.

     3. I criteri di selezione delle domande sono stabiliti dal piano annuale d'intervento, di cui al precedente art. 3, in relazione alle condizioni di reddito e al tipo di professionalità dei richiedenti, nonché alle priorità indicate al medesimo articolo in quanto compatibili.

 

     Art. 12. (Progetti Enti Locali).

     I progetti aventi carattere di compiutezza redatti dai Comuni, dalle Comunità Montane e dal Consorzio dei Comuni non montani, per la difesa del suolo e del patrimonio boschivo, per la tutela e valorizzazione a scopo turistico dei beni ambientali culturali ed archeologici (fatte salve le prescritte autorizzazioni delle competenti amministrazioni statali), nonché per la manutenzione straordinaria delle opere di civiltà nelle campagne per le attività finalizzate allo sviluppo economico finanziabili con il concorso CEE, secondo le procedure di cui al precedente art. 3, sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge, purché prevedano l'utilizzazione temporanea e definita dei giovani disoccupati in possesso del requisito dell'età di cui agli artt. 1-2 precedenti.

     I progetti dovranno specificare le modalità di assunzione dei giovani di cui trattasi, in relazione alle norme vigenti ed agli eventuali indirizzi della C.R.I. (Commissione regionale dell'impiego).

     Il concorso regionale, sommato alle eventuali provvidenze CEE, non può superare il limite del 30% per i progetti presentati dalle Comunità Montane e quello del 60% per i progetti dei Comuni.

     L'onere finanziario complessivo a carico della Regione per gli interventi di cui al presente articolo non può superare il 5% dello specifico fondo di cui all'art. 16 [1]1.

 

     Art. 12 bis. [1]2

     La Regione interviene a favore dei Comuni che abbiano presentato o indicato progetti ai sensi dell'art. 23 della legge 67/88 con finanziamenti integrativi per la realizzazione dei progetti approvati dalla C.R.I. (Commissione Regionale per l'impiego).

     I fondi disponibili saranno ripartiti dalla Giunta Regionale tra i Comuni interessati, sentita la competente commissione consiliare.

     L'onere finanziario a carico della Regione è determinato nel piano annuale di attuazione della L.R. 32/85 e per il 1988 non può eccedere il 10% dello specifico fondo dell'art. 16.

     I progetti di interesse regionale presentati o indicati direttamente dalla Regione, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 67/1988, troveranno copertura finanziaria, per la parte di competenza regionale, nello stanziamento previsto al cap. 1166 del bilancio [1]3.

 

TITOLO III

ULTERIORI FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 13. (Assistenza tecnica e promozione).

     1. La Regione promuove, nel quadro della legislazione vigente in materia di formazione professionale, corsi di qualificazione, aggiornamento, riqualificazione o specializzazione per i giovani soci delle cooperative che beneficiano degli interventi di cui alla presente legge.

     2. I comuni collaborano all'attuazione della presente legge fornendo ai soggetti di cui al precedente art. 1 idonea assistenza tecnico- amministrativa in sede locale.

     3. La Regione, nel rispetto della L.R. 30/86, può stipulare apposite convenzioni con enti ed organismi pubblici e/o privati, economici e di ricerca, e con Università per le attività di promozione ed assistenza tecnica, progettuale e di avvio delle iniziative con le risorse, le modalità ed i criteri definiti dal piano triennale. I soggetti con i quali stipulare le convenzioni saranno individuati nel piano triennale con possibilità di integrazioni o sostituzioni nei successivi piani annuali [1]4.

     4. Al fine d'individuare, promuovere e raccordare tutte le occasioni di iniziative produttive e di impiego presenti anche solo potenzialmente sul territorio, la Regione realizza progetti sperimentali di intervento a scala circoscrizionale per la creazione di posti di lavoro, avvalendosi a tale scopo di strutture e di consulenze specializzate.

 

     Art. 14. (Vigilanza e controlli).

     1. La Regione provvede ad effettuare controlli circa la rispondenza dei soggetti beneficiari alle prescrizioni della presente legge anche per la eventuale decisione di sospensione o revoca dei benefici.

     2. A tale scopo la Giunta Regionale può avvalersi delle strutture organizzative regionali competenti, degli enti strumentali regionali, dei competenti organi degli enti locali.

     3. La Giunta Regionale, previo parere degli uffici competenti per settore, dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

     a) quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di esecuzione dell'iniziativa previsti dall'atto di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;

     b) quando vengono accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

     c) quando risulti accertato che l'iniziativa non è attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto, con particolare riferimento al rapporto costi - benefici.

     4. Il Dipartimento Agricoltura e le Comunità Montane, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione del competente Ispettorato del Lavoro, revoca i contributi dell'anno in corso e di quello successivo all'azienda agricola che utilizzi personale non regolarmente assicurato.

     La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 15. (Iniziative di divulgazione).

     1. In fase di prima attuazione della presente legge, la Regione promuove una vasta campagna di informazione sulle opportunità previste dalla presente normativa utilizzando a tale scopo i più diffusi mezzi di comunicazione e organizzando, d'intesa con gli enti locali e le strutture circoscrizionali di collocamento, conferenze decentrate a carattere zonale.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [1]5.

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 7 gennaio 1998, n. 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 della stessa L.R. 1/98.

[1] Lettera già modificata dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 1988, n. 13, ora così sostituita per effetto dell'art. 1 della L.R. 5 settembre 1995, n. 61.

[2] Vedi art. 2 della L.R. 5 settembre 1995, n. 61.

[2] Vedi art. 2 della L.R. 5 settembre 1995, n. 61.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 marzo 1988, n. 13.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 31 marzo 1988, n. 13.

[5] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 1988, n. 42, ora così nuovamente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1990, n. 36. Vedi anche l'art. 1 della L.R. 28 novembre 1995, n. 67.

[5]5a Vedi l'art. 1 della L.R. 24 giugno 1997, n. 29.

[5]5b Vedi l'art. 1 della L.R. 11 novembre 1996, n. 56, per l'interpretazione del presente comma.

[6] Lettera così integrata per effetto dell'art. 3 della L.R. 13 aprile 1995, n. 45.

[7] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 31 marzo 1988, n. 13.

[8] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 31 marzo 1988, n. 13.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 31 marzo 1988, n. 13.

[1]10 Vedi art. 3 della L.R. 5 settembre 1995, n. 61.

[1]11 Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 novembre 1988, n. 42.

[1]12 Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 28 novembre 1988, n. 42.

[1]13 Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 4.

[1]14 Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 31 marzo 1988, n. 13.

[1]15 Reca disposizioni finanziarie.