§ 3.8.25 - L.R. 24 giugno 1997, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.8.1985 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:24/06/1997
Numero:29


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle funzioni del nucleo speciale di valutazione di cui all'art. 4, 3° comma, della legge regionale 29.8.1985 n. 32, viene affidato alla Società per l'imprenditorialità giovanile [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.8.25 - L.R. 24 giugno 1997, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.8.1985 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 1.

     L'esercizio delle funzioni del nucleo speciale di valutazione di cui all'art. 4, 3° comma, della legge regionale 29.8.1985 n. 32, viene affidato alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. di Roma, fatti salvi i pareri tecnici per la concessione dei benefici, già formalmente espressi, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal nucleo speciale di valutazione attualmente insediato.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.