§ 3.8.20 - L.R. 28 novembre 1995, n. 67.
Modifica transitoria del termine di cui all'art. 1 della L.R. 24.12.1990 n. 36.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:28/11/1995
Numero:67


Sommario
Art. 1.      Il termine stabilito dall'art. 1, comma quarto, della L.R. 24.12.90 n. 36 è fissato, per il solo anno 1995, al 15° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.8.20 - L.R. 28 novembre 1995, n. 67.

Modifica transitoria del termine di cui all'art. 1 della L.R. 24.12.1990 n. 36.

 

Art. 1.

     Il termine stabilito dall'art. 1, comma quarto, della L.R. 24.12.90 n. 36 è fissato, per il solo anno 1995, al 15° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     Le domande che, corredate dalla necessaria documentazione, dovessero pervenire dopo il 31 ottobre 1995 ed entro il termine sopra fissato saranno ritenute validamente presentate.

     In conseguenza ed in conformità di quanto sopra stabilito, si intende modificato anche il termine fissato per la presentazione della domanda nel piano annuale di attuazione della L.R. 32/85 per l'anno 1995, approvato con D.C.R. n. 1609 del 7.3.95.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.