Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 cooperazione e lavoro |
Data: | 13/04/1995 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. A partire dall'anno 1995, alle Società di cui all'art. 1, nei Piani di attuazione della L.R. n. 32/85 e successive modificazioni, è riservata una quota massima del 40% dei finanziamenti previsti. |
Art. 3. |
Art. 4. (Norma transitoria). |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.8.17 - L.R. 13 aprile 1995, n. 45.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 agosto 1985, n. 32.
Le provvidenze di cui all'art. 5 della L.R. n. 32/85, destinate alle Cooperative giovanili, vengono estese alle Società aventi sede ed operanti nel territorio della Basilicata, costituite in misura non inferiore al 51% dei suoi componenti da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, Società in cui le quote di partecipazione al capitale sociale o le cui azioni spettino in maggioranza ai detti soci giovani.
Nelle Società di cui sopra è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie, da parte di soci di età compresa tra 18 e 35 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, se stipulato prima che siano trascorsi cinque anni dall'inizio dell'attività finanziata.
I soci non possono far parte di più di una Società che usufruisca delle agevolazioni previste dalla citata L.R. n. 32/85.
Le provvidenze di cui all'art. 5 della L.R. 32/85, vengono estese altresì alle Cooperative già finanziate con la L.R. 32/85 che intendono ampliare o completare gli investimenti effettuati, purché siano in attività.
Per tali cooperative non è richiesto il requisito della disoccupazione dei soci e della loro iscrizione nelle liste di collocamento [2].
A partire dall'anno 1995, alle Società di cui all'art. 1, nei Piani di attuazione della L.R. n. 32/85 e successive modificazioni, è riservata una quota massima del 40% dei finanziamenti previsti.
Nel caso che detta quota non venga interamente attribuita i fondi residui potranno essere utilizzati per ulteriori finanziamenti alle Cooperative.
Art. 4. (Norma transitoria).
Le eventuali economie realizzate sulle disponibilità del Piano Annuale di attuazione per il 1994 sono trasferite alla disponibilità del Piano Annuale 1995.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Vedi l'art. 4 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[3] Modifica l'art. 3 della