§ 6.1.200 - L.R. 23 agosto 2011, n. 33.
Modifica e integrazione alla L.R. 10.1.2011, n. 2 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 – bilancio pluriennale 2011 – 2013"


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:23/08/2011
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Modifica e integrazione alla L.R. 2/2011
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 6.1.200 - L.R. 23 agosto 2011, n. 33.

Modifica e integrazione alla L.R. 10.1.2011, n. 2 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 – bilancio pluriennale 2011 – 2013"

(B.U. 31 agosto 2011, n. 54 Speciale)

 

Art. 1. Modifica e integrazione alla L.R. 2/2011

1. Alla L.R. 10.1.2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 – bilancio pluriennale 2011 – 2013" dopo l’art. 36 è inserito il seguente art. 36 bis:

"Art. 36 bis. Ente Abruzzo Lavoro

1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2011 dell’Ente Abruzzo Lavoro.

2. Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16 settembre 1998, n. 76, è autorizzato l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’Ente Abruzzo Lavoro:

a) € 300.000,00 al capitolo 11.01.001 - 21412 per attività ed iniziative dell’Istituto.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l’Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva".

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

Allegati

(Omissis)