§ 6.1.196 - L.R. 22 aprile 2011, n. 11.
Modifica alla L.R. 10.1.2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:22/04/2011
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’art. 34 della L.R. 2/2011)
Art. 2.  (Modifiche agli articoli 29 e 33 della L.R. 2/2011)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.196 - L.R. 22 aprile 2011, n. 11.

Modifica alla L.R. 10.1.2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013).

(B.U. 4 maggio 2011, n. 30)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’art. 34 della L.R. 2/2011)

1. L’art. 34 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 – Bilancio pluriennale 2011 – 2013) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 34

(Aziende per il diritto agli studi universitari)

1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 3 del 2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011 – 2013 delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila.

2. Ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila:

a) Euro 5.000.000,00 sul capitolo 10.01.002 - 41511 – per spese correnti;

b) Euro 0,00 sul capitolo 10.02.001 – 42322 – per spese in conto capitale.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento si provvede in via sostitutiva".

 

     Art. 2. (Modifiche agli articoli 29 e 33 della L.R. 2/2011)

1. All’art. 29 della L.R. 2/2011 il numero "270" è sostituito con il "720".

 

2. Al comma 2 dell’art. 33 della L.R. 2/2011 le parole "L.R. 14 marzo 2000, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "L.R. 26 giugno 1997, n. 54".

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.