Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 22/04/2011 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’art. 34 della L.R. 2/2011) |
Art. 2. (Modifiche agli articoli 29 e 33 della L.R. 2/2011) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.196 - L.R. 22 aprile 2011, n. 11.
Modifica alla L.R. 10.1.2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013).
(B.U. 4 maggio 2011, n. 30)
Art. 1. (Sostituzione dell’art. 34 della
1. L’art. 34 della
"Art. 34
(Aziende per il diritto agli studi universitari)
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 17 della
a) Euro 5.000.000,00 sul capitolo 10.01.002 - 41511 – per spese correnti;
b) Euro 0,00 sul capitolo 10.02.001 – 42322 – per spese in conto capitale.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento si provvede in via sostitutiva".
Art. 2. (Modifiche agli articoli 29 e 33 della
1. All’art. 29 della
2. Al comma 2 dell’art. 33 della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.