§ 6.1.75 - L.R. 11 febbraio 1999, n. 6.
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:11/02/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di riscossione e recupero)
Art. 3.  (Rateizzazione crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale)
Art. 3 bis.  Veicoli regionali.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.
Art. 5.  Urgenza.


§ 6.1.75 - L.R. 11 febbraio 1999, n. 6.

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

(B.U. n. Spec. del 16 febbraio 1999).

 

Art. 1. (Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali) [1]

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) a decorrere dal 1° gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono interamente attribuite alla Regione.

2. Ai fini del presente articolo, per Registri si intendono il Pubblico registro automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli.

3. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei Registri.

4. Ai fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto, costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 2 deve essere trascritto o annotato nei Registri. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

5. La perdita del possesso è annotata nei Registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ai soggetti sottoposti al pagamento della tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione nei Registri, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l'evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.

7. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.

8. Non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.

9. Non è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9, stimati per il 2017 in euro 300.000,00, si fa fronte con apposito stanziamento da istituire con le risorse allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 04 del bilancio 2017-2019.

11. Per gli anni successivi al 2017, agli oneri di cui al comma 10 si provvede con legge di bilancio.

12. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei Registri degli atti o dei fatti di cui al comma 4, i soggetti di cui al comma 3 restano tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.

13. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei Registri, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

14. Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale, delle pretese tributarie non prescritte, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri.

15. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico.

16. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

17. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio.

18. Il fermo del veicolo non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

19. Ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale. In caso di patto di riservato dominio e/o usufrutto, l'utilizzatore è tenuto, in regime di solidarietà con l'impresa concedente, al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto.

20. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.

21. I soggetti di cui all'articolo 8 della legge 449/1997, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) e all'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo, inoltrando apposita istanza alla competente struttura regionale. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza, non ha efficacia retroattiva e può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, previa nuova istanza alla Regione.

22. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 21. Sono fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Le strutture regionali competenti in materia di sanità e di tassa automobilistica regionale possono predisporre apposita modulistica, ad uso delle commissioni mediche per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), finalizzata all'attestazione della sussistenza di una delle patologie indicate dalle norme di cui al comma 21.

24. Il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non può essere riconosciuto in caso di cointestazione del veicolo.

25. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli immatricolati come "ambulanze di soccorso" e quelli destinati al servizio di estinzione degli incendi.

26. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

26-bis. Fatto salvo il pagamento della tassa di proprietà in misura ridotta, oltre sanzioni ed interessi in caso di pagamento tardivo, la riduzione del 50 per cento prevista per i veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra venti e ventinove anni in possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 1048 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), è applicata anche ai veicoli che risultano in possesso dei suddetti requisiti nel corso dell'anno solare del compimento del ventesimo anno di età. Non è fatto luogo a rimborsi di quanto già pagato [2].

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di riscossione e recupero) [3]

1. La tassa automobilistica regionale è tributo erariale a gestione regionale.

2. La Regione Abruzzo cura la riscossione della tassa automobilistica regionale ricorrendo ad una pluralità di strumenti e soggetti.

3. Ai fini della più agevole riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale la Regione Abruzzo provvede ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica o attraverso l'istituto dell'avvalimento, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

4. La Regione Abruzzo, per quanto previsto dal comma 3, si avvale della collaborazione e consulenza dell'Automobil Club d'Italia (A.C.I.) nell'espletamento di tutte o parte delle attività concernenti la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche regionali.

5. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di apposita convenzione con l'Automobil Club d'Italia per le attività indicate al comma precedente.

6. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), agli istituti di pagamento, iscritti all'albo di cui all'articolo 114-septies del citato decreto e, per i versamenti automatizzati, a Poste Italiane Spa.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche prevedendo, in particolare, le garanzie da prestare a tutela dell'Amministrazione regionale, le modalità di erogazione del servizio e di accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.

8. L'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria regionale può riscuotere le tasse automobilistiche regionali secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.

9. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate e con i suoi enti strumentali per la lotta all'evasione ed il recupero coattivo della tassa automobilista regionale.

10. Le convenzioni di cui al comma 9 devono prevedere la facoltà di estensione dell'attività di recupero coattivo anche ad altri tributi ed entrate regionali.

 

     Art. 3. (Rateizzazione crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale) [4]

1. La Regione Abruzzo, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili, può rateizzare i propri crediti relativi al recupero coattivo della tassa automobilistica regionale.

2. La rateizzazione è concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell'entità del debito, dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e del reddito imponibile d'impresa, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, altresì, le modalità, la documentazione necessaria ed i termini per la presentazione della richiesta.

3. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso di cui all'articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

4. Sino all'individuazione, nella deliberazione di cui al comma 2, dei motivi di decadenza dal beneficio della rateizzazione, in caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione.

5. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:

a) per importi inferiori ad euro 100,00;

b) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni nel corso di ciascun esercizio;

c) qualora il debitore sia decaduto, ai sensi del comma 4, da una precedente rateizzazione;

d) qualora il debitore abbia in essere contenziosi con l'Amministrazione regionale.

6. Per i crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale della Regione iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973, la rateizzazione è concessa dall'agente della riscossione con le modalità previste dall'articolo 19 del D.P.R. medesimo.

 

     Art. 3 bis. Veicoli regionali. [5]

1. Sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli di cui la Regione risulti intestataria negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico o che, comunque, siano stati immatricolati a favore dell'Amministrazione Regionale.

2. All'Ufficio preposto alla gestione del parco auto regionale è affidata la tenuta dell'archivio dei veicoli di cui è composto.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie. [6]

1. Le somme destinate al finanziamento dell'attività di riscossione, controllo, lotta all'evasione e recupero dei tributi regionali hanno natura di spesa obbligatoria.

 

     Art. 5. Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 gennaio 2017, n. 10.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2019, n. 40.

[3] Articolo già sostituito dall’art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 gennaio 2017, n. 10.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 2017, n. 10.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 19 marzo 2002, n. 2.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 gennaio 2017, n. 10.