§ 6.1.301 - L.R. 5 dicembre 2019, n. 40.
Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:05/12/2019
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Inserimento del comma 26-bis all'articolo 1 della L.R. 6/1999.
Art. 2.  Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 58/2019.
Art. 3.  Modifiche alla L.R. 1/2011.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 36 della L.R. 96/1996.
Art. 5.  Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno degli edifici adibiti a luoghi di culto.
Art. 6.  Contributi per la realizzazione di eventi di carattere culturale e artistico.
Art. 7.  Finanziamento straordinario per interventi in somma urgenza a seguito delle mareggiate del 12-13 novembre 2019 ed altre compartecipazioni finanziarie.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 6.1.301 - L.R. 5 dicembre 2019, n. 40.

Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni.

(B.U. 11 dicembre 2019, n. 49)

 

Art. 1. Inserimento del comma 26-bis all'articolo 1 della L.R. 6/1999.

1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è aggiunto il seguente:

''26-bis. Fatto salvo il pagamento della tassa di proprietà in misura ridotta, oltre sanzioni ed interessi in caso di pagamento tardivo, la riduzione del 50 per cento prevista per i veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra venti e ventinove anni in possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 1048 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), è applicata anche ai veicoli che risultano in possesso dei suddetti requisiti nel corso dell'anno solare del compimento del ventesimo anno di età. Non è fatto luogo a rimborsi di quanto già pagato.''.

 

     Art. 2. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 58/2019.

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa per il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019.

2. La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa per il personale, relativamente ai piani triennali di fabbisogni del personale, a partire dall'annualità 2020 ivi ricompresa, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio nel rispetto della spesa massima complessiva determinata in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Modifiche alla L.R. 1/2011.

1. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011), al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"È facoltà dei Comuni riassegnare un'aliquota non superiore al 50 per cento degli alloggi disponibili di cui al presente comma ad organizzazioni no-profit per il ricovero di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno".

2. All'articolo 55 della L.R. 1/2011, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'eliminazione e/o prevenzione dei disagi abitativi di carattere sociale, i Comuni possono effettuare un programma di mobilità obbligatoria dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi assegnati secondo le modalità di cui al comma 2, con gli alloggi che si sono resi disponibili.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 36 della L.R. 96/1996.

1. All'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis le parole "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019";

b) alla lettera a) del comma 4 le parole "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019".

 

     Art. 5. Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno degli edifici adibiti a luoghi di culto.

1. La Regione favorisce, attraverso l'erogazione di contributi, quantificati in complessivi euro 50.000,00, l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici adibiti a luoghi di culto come individuati dal comma 2, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici adibiti a luoghi di culto che presentino i seguenti requisiti:

a) siano di proprietà di istituzioni ed enti religiosi con personalità giuridica riconosciuta;

b) siano ubicati nelle aree dei crateri sismici del territorio regionale all'interno dei Comuni di cui al decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3 e s.m.i. e Allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessate dagli eventi sismici dei mesi di agosto ed ottobre 2016 e del mese di gennaio 2017;

c) abbiano completato i lavori di ristrutturazione e/o di restauro alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi finalizzati all'installazione dei sistemi di videosorveglianza, incluso il relativo canone di linea ADSL o fibra per il collegamento con le forze dell'ordine, ed individua la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di assegnazione dei benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici adibiti a luoghi di culto ricadenti nei crateri sismici del territorio regionale", istituito nella parte Spesa del bilancio regionale di previsione 2019-2021, esercizio 2019, al Titolo 1, Missione 05, Programma 03.

5. La copertura della spesa è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2018), apportando la seguente variazione al Bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 03 del nuovo stanziamento denominato "Contributo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici adibiti a luoghi di culto ricadenti nei crateri sismici del territorio regionale", per euro 50.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 101532/1 per euro 50.000,00.

 

     Art. 6. Contributi per la realizzazione di eventi di carattere culturale e artistico.

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere culturale e artistico attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento, autorizza la spesa di ulteriori euro 220.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" della parte spesa del bilancio regionale 2019-2021.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2019-2021 è apportata, per l'esercizio 2019, la seguente variazione per competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, Capitolo 61620 "Contributi ad Enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni" per euro 220.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 1, Programma 12, Capitolo 62301 "Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese - L.R. 25.11.1998, n. 138" per euro 70.000,00;

c) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 1, Programma 12, Capitolo 62423 "Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali - L.R. 3.11.1999, n. 98" per euro 150.000,00.

 

     Art. 7. Finanziamento straordinario per interventi in somma urgenza a seguito delle mareggiate del 12-13 novembre 2019 ed altre compartecipazioni finanziarie.

1. Al fine di attuare interventi in somma urgenza conseguenti alle eccezionali mareggiate del 12 e 13 novembre 2019 è concesso un finanziamento straordinario di euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2019. Agli oneri finanziari di cui al presente comma si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, Missione 11, Titolo 2, Programma 01, capitolo di spesa 152101/3 denominato "Interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali - L.R. 30.5.1974, n. 17 - contributi agli inv. amm. loc." per euro 2.000.000,00.

2. Al Servizio regionale Difesa idraulica, idrogeologica e della Costa, competente per materia, è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del comma 1.

3. Al Comune di Pietranico (Pe), a titolo di compartecipazione ai costi per porre in sicurezza l'edificio della Chiesa della Madonna della Croce, è concesso, per l'anno 2019, un contributo straordinario quantificato complessivamente in euro 125.000,00.

4. Al Comune di Francavilla (Ch), a titolo di compartecipazione ai costi per porre in sicurezza l'edificio della Chiesa di Santa Maria della Croce, è concesso, per l'anno 2019, un contributo straordinario quantificato complessivamente in euro 10.000,00.

5. Al Comune di Pratola Peligna (Aq), a titolo di compartecipazione ai costi per porre in sicurezza gli immobili di proprietà comunale, è concesso, per l'anno 2019, un contributo straordinario quantificato complessivamente in euro 10.000,00.

6. Agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5 si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, Missione 05, Programma 1, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Comuni Pietranico (Pe), Francavilla (Ch) e Pratola Peligna (Aq) per messa in sicurezza: Chiese Madonna della Croce, Santa Maria della Croce e altri immobili".

7. Al Comune di Vacri (Ch), a titolo di compartecipazione ai costi derivanti dalla valorizzazione dell'artigianato e delle attività produttive nella "Vallata del Foro" attraverso l'organizzazione della "XLII edizione settimana fieristica dell'artigianato ed agricoltura città di Vacri", è concesso, per l'anno 2019, un contributo straordinario quantificato complessivamente in euro 10.000,00.

8. Agli oneri finanziari di cui al comma 7 si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Comune di Vacri per valorizzazione dell'artigianato e delle attività produttive nella "Vallata del Foro"".

9. Alla confederazione "Confartigianato imprese Chieti-L'Aquila", a titolo di compartecipazione ai costi derivanti dalla valorizzazione dell'artigianato connesso al mondo del cioccolato attraverso l'organizzazione dell'undicesimo "Chocofestival", è concesso, per l'anno 2019, un contributo straordinario quantificato complessivamente in euro 10.000,00.

10. Agli oneri finanziari di cui al comma 9 si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario confederazione "Confartigianato imprese Chieti-L'Aquila" per l'organizzazione del Chocofestival".

11. All'associazione di promozione sociale "Maiella 2016", a titolo di compartecipazione ai costi derivanti dalla promozione del sistema turistico culturale della Maiella attraverso l'organizzazione dell'evento "Strisciando 2.0", programmato nel Comune di Lettomanoppello, è concesso, per l'anno 2019, un contributo straordinario quantificato complessivamente in euro 10.000,00.

12. Agli oneri finanziari di cui al comma 11 si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario all'associazione "Maiella 2016" per promozione del sistema turistico culturale della Maiella".

13. All'associazione "Theate Musica Antiqua", a titolo di compartecipazione ai costi derivanti dalla promozione turistica dell'Abruzzo attraverso l'organizzazione dell'evento "Transumanzia", è concesso, per l'anno 2019, un contributo straordinario quantificato complessivamente in euro 5.000,00.

14. Agli oneri finanziari di cui al comma 13 si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario all'associazione "Theate Musica Antiqua" per l'organizzazione dell'evento "Transumanzia"".

15. La legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 10.000,00.

16. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2019 in complessivi euro 2.190.000,00, è assicurata per euro 90.000,00 mediante la riduzione della autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 73 (Interventi della Regione Abruzzo a favore del Consorzio autonomo ente Fiera di Lanciano), per euro 100.000,00 con la diminuzione del capitolo di spesa 321940/4 e per euro 2.000.000,00 con la riduzione dei capitoli di spesa 12484/3 e 12484/14, apportando le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:

a) in diminuzione parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa n. 251681, per euro 90.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di spesa n. 321940/4, per euro 100.000,00;

c) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 01, Programma 12, capitolo di spesa 12484 art. 3 denominato "Attuazione por fesr 2014-2020 - cofinanziamento regionale (dpg013 - contributi investimenti a imprese private)" per euro 1.100.000,00;

d) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 01, Programma 12, capitolo di spesa 12484 art. 14 denominato "Attuazione por fesr 2014-2020 - cofinanziamento regionale (dpg013 - contributi investimenti a imprese private)" per euro 900.000,00;

e) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, capitolo di spesa 152101/3 denominato "Interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali - L.R. 30.5.1974, n. 17 - contributi agli inv. amm. loc." per euro 2.000.000,00;

f) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 1, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Comuni Pietranico (Pe), Francavilla (Ch) e Pratola Peligna (Aq) per messa in sicurezza: Chiese Madonna della Croce, Santa Maria della Croce e altri immobili", per euro 145.000,00;

g) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Comune di Vacri per valorizzazione dell'artigianato e delle attività produttive nella "Vallata del Foro"" per euro 10.000,00;

h) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario confederazione "Confartigianato imprese Chieti-L'Aquila" per l'organizzazione del Chocofestival", per euro 10.000,00;

i) in aumento parte spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario all'associazione "Maiella 2016" per promozione del sistema turistico culturale della Maiella", per euro 10.000,00;

j) in aumento parte spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario al "Theate Musica Antiqua" per l'organizzazione dell'evento "Transumanzia"", per euro 5.000,00;

k) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Capitolo 51412, ridenominato in "Contributo al Collegio Regionale delle Guide Alpine per le finalità di cui alla L.R. 86/1998", per euro 10.000,00.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

1. Dall'applicazione degli articoli della presente legge che non recano espressa e diretta copertura finanziaria, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).