Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 27/01/2017 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di salvaguardia del diritto alla giustizia) |
Art. 3. (Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 23 della L.R. 1/2012) |
Art. 5. (Programmazione dei Fondi comunitari) |
Art. 6. (Norme in materia di collaborazione tra la Regione Abruzzo e altre Pubbliche Amministrazioni) |
Art. 7. (Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali) |
Art. 8. (Disposizioni in materia di riscossione e recupero) |
Art. 9. (Rateizzazione crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale) |
Art. 10. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 11. (Norme sulle sponsorizzazioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo) |
Art. 12. (Interventi finanziari in favore della Società Abruzzese gestione Aeroporto) |
Art. 13. (Disciplina dei vincoli di spesa su fondi regionali e su fondi trasferiti dallo Stato per funzioni conferite) |
Art. 14. (Pareggio di Bilancio) |
Art. 15. (Assunzione mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti) |
Art. 16. (Politiche di sostegno alle attività artigiane e PMI abruzzesi) |
Art. 17. (Sostegno al progetto "Family Friendly") |
Art. 18. (Norma Finanziaria) |
Art. 19. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.251 - L.R. 27 gennaio 2017, n. 10.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017).
(B.U. 8 febbraio 2017, n. 15 Speciale)
Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali)
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2. (Disposizioni in materia di salvaguardia del diritto alla giustizia)
1. La Regione Abruzzo, nell'intento di salvaguardare il diritto alla giustizia, promuove la garanzia dell'amministrazione della giustizia nell'ambito di tutto il suo territorio.
2. A tal fine intende attivare una Commissione paritetica con il Governo per definire un Piano di interventi congiunto teso alla permanenza dei Tribunali regionali delle sedi di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano e delle relative sedi della Procura della Repubblica in revisione di quanto disposto dal
3. La Commissione sarà coordinata dal Presidente della Regione e regolata con successivo atto della Giunta regionale ai fini di un rapporto convenzionale con il Ministero della Giustizia.
4. Per gli oneri derivanti dall'istituzione della Commissione paritetica di cui al presente articolo, fissati in euro 50.000,00 annui per la programmazione 2017/2019, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa di cui al Titolo 1, Programma 01, Missione 02.
Art. 3. (Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" costituente l'Allegato 2 della presente legge.
Art. 4. (Modifica all'articolo 23 della
1. Il comma 4 dell'articolo 23 (Prestazioni onerose del Centro Funzionale d'Abruzzo) della
"4. Gli introiti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017 nel Titolo 3, Tipologia 500. Quota parte delle entrate di cui al presente comma, quantificata per l'anno 2017 in Euro 40.000,00, va ad incrementare gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa della Missione 11, Programma 01 per il finanziamento del Centro Funzionale d'Abruzzo.".
Art. 5. (Programmazione dei Fondi comunitari)
1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come da prospetti delle entrate vincolate in allegato all'articolo 3 della
2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014 - 2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come da prospetti delle entrate vincolate in allegato all'articolo 3 della
Art. 6. (Norme in materia di collaborazione tra la Regione Abruzzo e altre Pubbliche Amministrazioni) [1]
1. La Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative, garantisce, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa riconosciuto all'Amministrazione regionale e di quanto previsto dalle norme di legge, di regolamento e dai contratti collettivi nazionali in materia di pubblico impiego, idonee e concrete forme di cooperazione e collaborazione con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. La Regione provvede alle attività previste dal comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.
Art. 7. (Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)
1. L'articolo 1 (Riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali) della
"Art. 1. (Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) a decorrere dal 1° gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono interamente attribuite alla Regione.
2. Ai fini del presente articolo, per Registri si intendono il Pubblico registro automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli.
3. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei Registri.
4. Ai fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto, costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 2 deve essere trascritto o annotato nei Registri. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
5. La perdita del possesso è annotata nei Registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ai soggetti sottoposti al pagamento della tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione nei Registri, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 46 del
7. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.
8. Non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.
9. Non è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9, stimati per il 2017 in euro 300.000,00, si fa fronte con apposito stanziamento da istituire con le risorse allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 04 del bilancio 2017-2019.
11. Per gli anni successivi al 2017, agli oneri di cui al comma 10 si provvede con legge di bilancio.
12. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei Registri degli atti o dei fatti di cui al comma 4, i soggetti di cui al comma 3 restano tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.
13. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei Registri, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94, commi 7 e 8, del
14. Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale, delle pretese tributarie non prescritte, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri.
15. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico.
16. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.
17. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del
18. Il fermo del veicolo non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
19. Ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale. In caso di patto di riservato dominio e/o usufrutto, l'utilizzatore è tenuto, in regime di solidarietà con l'impresa concedente, al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto.
20. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.
21. I soggetti di cui all'articolo 8 della
22. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 21. Sono fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Le strutture regionali competenti in materia di sanità e di tassa automobilistica regionale possono predisporre apposita modulistica, ad uso delle commissioni mediche per l'accertamento dell'handicap ai sensi della
24. Il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non può essere riconosciuto in caso di cointestazione del veicolo.
25. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli immatricolati come "ambulanze di soccorso" e quelli destinati al servizio di estinzione degli incendi.
26. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.".
Art. 8. (Disposizioni in materia di riscossione e recupero)
1. L'articolo 2 (Attività concernenti la gestione delle tasse automobilistiche regionali) della
"Art. 2. (Disposizioni in materia di riscossione e recupero)
1. La tassa automobilistica regionale è tributo erariale a gestione regionale.
2. La Regione Abruzzo cura la riscossione della tassa automobilistica regionale ricorrendo ad una pluralità di strumenti e soggetti.
3. Ai fini della più agevole riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale la Regione Abruzzo provvede ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica o attraverso l'istituto dell'avvalimento, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.
4. La Regione Abruzzo, per quanto previsto dal comma 3, si avvale della collaborazione e consulenza dell'Automobil Club d'Italia (A.C.I.) nell'espletamento di tutte o parte delle attività concernenti la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche regionali.
5. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di apposita convenzione con l'Automobil Club d'Italia per le attività indicate al comma precedente.
6. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), agli istituti di pagamento, iscritti all'albo di cui all'articolo 114-septies del citato decreto e, per i versamenti automatizzati, a Poste Italiane Spa.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche prevedendo, in particolare, le garanzie da prestare a tutela dell'Amministrazione regionale, le modalità di erogazione del servizio e di accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.
8. L'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria regionale può riscuotere le tasse automobilistiche regionali secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.
9. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate e con i suoi enti strumentali per la lotta all'evasione ed il recupero coattivo della tassa automobilista regionale.
10. Le convenzioni di cui al comma 9 devono prevedere la facoltà di estensione dell'attività di recupero coattivo anche ad altri tributi ed entrate regionali.".
Art. 9. (Rateizzazione crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale)
1. L'articolo 3 (Competenze della Giunta regionale) della
"Art. 3. (Rateizzazione crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale)
1. La Regione Abruzzo, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili, può rateizzare i propri crediti relativi al recupero coattivo della tassa automobilistica regionale.
2. La rateizzazione è concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell'entità del debito, dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e del reddito imponibile d'impresa, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, altresì, le modalità, la documentazione necessaria ed i termini per la presentazione della richiesta.
3. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso di cui all'articolo 21 del
4. Sino all'individuazione, nella deliberazione di cui al comma 2, dei motivi di decadenza dal beneficio della rateizzazione, in caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione.
5. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:
a) per importi inferiori ad euro 100,00;
b) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni nel corso di ciascun esercizio;
c) qualora il debitore sia decaduto, ai sensi del comma 4, da una precedente rateizzazione;
d) qualora il debitore abbia in essere contenziosi con l'Amministrazione regionale.
6. Per i crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale della Regione iscritti a ruolo ai sensi del
Art. 10. (Disposizioni finanziarie)
1. L'articolo 4 (Disposizioni finanziarie) della
"Art. 4. (Disposizioni finanziarie)
1. Le somme destinate al finanziamento dell'attività di riscossione, controllo, lotta all'evasione e recupero dei tributi regionali hanno natura di spesa obbligatoria.".
Art. 11. (Norme sulle sponsorizzazioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche di gestione del proprio patrimonio immobiliare, riconosce e favorisce il ricorso ai contratti di sponsorizzazione, allorché essi siano utilizzati dall'Amministrazione regionale quali strumenti per lo svolgimento di iniziative pubbliche o modello di partenariato pubblico-privato per il reperimento di risorse finanziarie necessarie od utili per la realizzazione, valorizzazione, rifunzionalizzazione di immobili ed infrastrutture destinati a finalità di pubblico interesse, o per la erogazione di prestazioni (attraverso servizi e forniture), destinate a favorire - conseguendo, nel contempo, risparmi di spesa - l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a garantire la migliore qualità dei servizi prestati.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 della
3. Il Regolamento deve contenere la disciplina per la sponsorizzazione di cui all'articolo 43 della
4. In particolare con il Regolamento si determinano, per ognuna delle due tipologie di sponsorizzazioni individuate, le diverse forme a cui si intende ricorrere, provvedendo a disciplinare i relativi procedimenti, soprattutto con riferimento alla programmazione ed alle modalità di scelta del contraente.
5. Il Regolamento, inoltre, può contenere norme che autorizzano la Giunta regionale ad emanare atti amministrativi per la disciplina di aspetti tecnici o tecnico-giuridici relativi a particolari ipotesi di sponsorizzazione, ovvero per la definizione di particolari schemi contrattuali; in tal caso la Giunta regionale nella emanazione degli atti è tenuta ad operare nel rispetto di quanto previsto in via generale dal medesimo regolamento e dalle richiamate disposizioni statali, provvedendo, successivamente all'adozione, ad inviarne copia alla competente commissione consiliare.
Art. 12. (Interventi finanziari in favore della Società Abruzzese gestione Aeroporto)
1. La Giunta regionale è autorizzata per il tramite del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica competente per materia, all'acquisizione delle azioni del capitale sociale della SAGA Spa che a seguito dell'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 della
2. Agli oneri per la transazione di cui al presente articolo, valutati in euro 15,48 (valore nominale) si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della Missione 10, Programma 04, Titolo 3 del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2017.
Art. 13. (Disciplina dei vincoli di spesa su fondi regionali e su fondi trasferiti dallo Stato per funzioni conferite)
1. In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilità pubblica di cui al
2. Per il triennio 2017-2019 le voci di entrata delle risorse regionali vincolate sono quelle contenute nel quadro generale riassuntivo "Risorse regionali vincolate" allegato al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e costituiscono la quota parte delle risorse di ciascun Titolo e Tipologia destinata al finanziamento delle correlate voci di spesa.
Art. 14. (Pareggio di Bilancio)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti prevedendo anche la possibilità di autorizzare il competente Servizio del Dipartimento Risorse e Organizzazione ad interrompere l'assunzione e la registrazione degli impegni qualora dai monitoraggi periodici si evidenzino situazioni di criticità che facciano presupporre il mancato raggiungimento dell'obiettivo.
Art. 15. (Assunzione mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti)
1. La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell'articolo 62, comma 6 del
2. La Giunta regionale è autorizzata, previo rispetto delle previsioni normative di cui all'articolo 62, comma 2 del
Art. 16. (Politiche di sostegno alle attività artigiane e PMI abruzzesi) [2]
1. Nell'ambito degli interventi previsti per le politiche del lavoro, di cui alla Missione 15, Programma 04 del Bilancio finanziario 2017-2019, la Regione Abruzzo destina una quota finanziaria pari al 60 per cento delle risorse ivi iscritte a sostegno delle "Politiche di sostegno delle attività artigiane e PMI abruzzesi" per favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane e delle PMI abruzzesi anche tramite gli strumenti di Artigiancassa (
2. Le modalità di assegnazione ai Confidi e di utilizzo dei fondi, nel rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017 (Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzie collettivi dei Fidi) secondo il regime ''de minimis'', sono disciplinate con specifici atti della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi effettivamente raggiunti ed in proporzione all'entità ed al numero delle garanzie concesse nel programma.
Art. 17. (Sostegno al progetto "Family Friendly")
1. Nell'ambito degli interventi previsti per le politiche del lavoro, di cui alla Missione 15, Programma 04 del Bilancio finanziario 2017-2019, la Regione Abruzzo destina una quota finanziaria pari al 50% delle risorse ivi iscritte a sostegno del progetto "Family Friendly", per favorire la promozione e l'aumento della partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro e le pari opportunità degli ordini professionali, prevedendo tre linee di intervento: "Piano WelFlex di innovazione Organizzativa e Welfare aziendale"; "Supporto alla maternità"; "Conciliazione", quest'ultimo espressamente dedicato agli ordini e alle associazioni datoriali e professionali per la realizzazione di progetti legati alla flessibilità dell'orario di lavoro, al coworking, al telelavoro e altri interventi che possano promuovere forme di organizzazione del lavoro family friendly.
2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.
Art. 18. (Norma Finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la
Art. 19. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Allegati
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della