§ 3.6.31 - L.R. 11 novembre 1986, n. 63.
Normativa sulla prima occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:11/11/1986
Numero:63


Sommario
Art. 1.      La Regione, allo scopo di incentivare i servizi aventi effetti occupazionali per i giovani residenti in Abruzzo alla ricerca di prima occupazione, interviene con le provvidenze previste dalla [...]
Art. 2.      I soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge sono i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 29, e che [...]
Art. 3.      I giovani di cui al precedente articolo debbono costituirsi in società o in cooperative.
Art. 4.      La società di lavoro deve indicare i settori nei quali intende svolgere la propria attività e deve essere costituita per almeno i 2/3 da soci aventi professionalità diretta con le attività [...]
Art. 5.      I settori di attività per i quali sono previsti i benefici di cui alla presente legge riguardano essenzialmente i servizi alla produzione e i servizi sociali.
Art. 6.      I servizi alla produzione riguardano in particolare:
Art. 7.      Il Settore Servizi Sociali prevede i seguenti campi di attività:
Art. 8.      La domanda deve essere presentata all'Ente o all'Associazione competente per materia e/o per territorio che assumono a proprio carico la percentuale degli oneri di cui al successivo art. 14.
Art. 9.      La Giunta regionale, sulla base dei programmi predisposti per ciascuna area, delle richieste presentate e della loro coerenza con le esigenze territoriali e settoriali, valutatane la validità, [...]
Art. 10.      In favore delle società beneficiarie della presente legge sono erogati i seguenti contributi:
Art. 11.      Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici di cui alla L.R. 26 maggio 1986, n. 15; esse sono concesse nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, ultimo [...]
Art. 12.      La Regione verifica la coerente e puntuale attuazione dei progetti finanziati, con propri dipendenti e con sorteggio periodico delle società di lavoro effettuato dal Componente della Giunta [...]
Art. 13.      La ripartizione delle risorse disponibili si effettua sulla base del territorio corrispondente alle aree delle UU.LL.SS.SS. e della dimensione della disoccupazione giovanile accertate nelle aree [...]
Art. 14.      Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con fondi comunitari, nazionali e regionali.
Art. 15.      Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sulla base dei contributi ottenuti dalla CEE e dallo Stato, nonché degli appositi stanziamenti di bilancio regionale, approva i [...]


§ 3.6.31 - L.R. 11 novembre 1986, n. 63.

Normativa sulla prima occupazione giovanile.

(B.U. n. 27 del 2 dicembre 1986).

 

Art. 1.

     La Regione, allo scopo di incentivare i servizi aventi effetti occupazionali per i giovani residenti in Abruzzo alla ricerca di prima occupazione, interviene con le provvidenze previste dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     I soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge sono i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 29, e che siano in attesa di prima occupazione, ivi compresi quelli impegnati in lavori saltuari o stagionali

     Per i giovani in possesso del diploma di laurea il limite massimo di età è elevato ad anni 35 (trentacinque).

     I soggetti di cui al D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, e tutti coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore ed abbiano frequentato corsi di qualificazione e/o di specializzazione di durata non inferiore ad anni 2 ed abbiano conseguito il titolo relativo, sono equiparati ai fini della presente legge ai giovani muniti di diploma di laurea.

     Ai soggetti di cui alla legge 482/68 il limite massimo di età viene elevato ad anni 40, purchè in possesso dei requisiti di legge.

     In sede di prima applicazione della L.R. 11 novembre 1986, n. 63, sono ammessi a fruire dei benefici in essa previsti i soci di cui all'articolo successivo che non abbiano superato il limite di età di anni 35 (trentacinque), elevabile di un anno per ciascun familiare a carico, fino al limite massimo di anni 40 (quaranta) [1].

 

     Art. 3.

     I giovani di cui al precedente articolo debbono costituirsi in società o in cooperative.

     Di tali società di lavoro possono far parte lavoratori anche di età superiore ai limiti di cui all'art. 2, purché professionalmente qualificati in relazione alle attività delle società e per non oltre un quarto del numero dei soci e della quota societaria.

     Tali lavoratori sono esclusi dalle provvidenze di cui all'art. 9 della presente legge.

 

     Art. 4.

     La società di lavoro deve indicare i settori nei quali intende svolgere la propria attività e deve essere costituita per almeno i 2/3 da soci aventi professionalità diretta con le attività proprie della società.

     Tale professionalità può anche risultare dall'attestazione finale di aver frequentato corsi organizzati da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti.

     Tale professionalità può, altresì, risultare dai titoli di studio e da certificazioni di enti locali.

 

     Art. 5.

     I settori di attività per i quali sono previsti i benefici di cui alla presente legge riguardano essenzialmente i servizi alla produzione e i servizi sociali.

 

     Art. 6.

     I servizi alla produzione riguardano in particolare:

     a) artigianato:

     b) agricoltura e pesca;

     c) turismo;

     d) commercio nell'ambito delle competenze regionali;

     e) ecologia nell'ambito delle competenze regionali;

     f) assistenza agli Enti Pubblici;

     g) marketing e pubblicità commerciale per le materie di competenza regionale.

 

     Art. 7.

     Il Settore Servizi Sociali prevede i seguenti campi di attività:

     1) assistenza ai minori, anziani, handicappati;

     2) formazione sportiva della gioventù;

     3) manutenzione e gestione di aree pubbliche attrezzate per il godimento dei valori ambientali e culturali e per lo svolgimento di attività ricreative e sportive;

     4) iniziative culturali;

     5) assistenza sanitaria scolastica e/o sportiva, e/o nei luoghi di lavoro;

     6) assistenza scolastica integrativa;

     7) assistenza agli alcolisti e tossicodipendenti.

 

     Art. 8.

     La domanda deve essere presentata all'Ente o all'Associazione competente per materia e/o per territorio che assumono a proprio carico la percentuale degli oneri di cui al successivo art. 14.

     Tale domanda va presentata, per le attività relative ai servizi sociali, agli Enti Competenti; per le attività di cui al precedente art. 6, agli Enti Pubblici e Privati, alle Camere di Commercio, alle Imprese private interessate, agli Enti morali ed alle Associazioni legalmente conosciute.

     Ciascuno di tali Enti o Imprese o Associazioni trasmette al Presidente della Giunta regionale le domande con motivato parere espresso dall'Organo. esecutivo, unitamente all'impegno di assunzione degli oneri previsti dal successivo art. 14.

     Alla domanda deve essere allegato il progetto di lavoro contenente la descrizione esatta del servizio che si intende fornire; il numero degli addetti necessari, secondo le normative tecniche e gli standards di produzione del servizio; le notizie comprovanti la validità economica dell'intervento ed il finanziamento annuale necessario per la sua realizzazione.

     La domanda deve, altresì, essere corredata di tutte le notizie utili a dimostrare la disponibilità dell'Ente Pubblico o dell'Impresa privata destinatari, dei servizi, a giovarsi delle prestazioni della società.

     Per le società che svolgono l'attività di cui al precedente art. 7, alla domanda deve essere allegato l'atto dell'organo esecutivo, dell'Ente o Associazione di cui alla presente legge, col quale si decide di affidare in tutto o in parte alla società le prestazioni dei servizi indicati nella domanda stessa.

     Le domande possono essere, altresì, presentate dalle società di lavoro direttamente al Presidente della Giunta regionale, corredate della documentazione e delle notizie di cui al presente articolo.

 

     Art. 9.

     La Giunta regionale, sulla base dei programmi predisposti per ciascuna area, delle richieste presentate e della loro coerenza con le esigenze territoriali e settoriali, valutatane la validità, propone all'approvazione del Consiglio regionale un programma annuale di finanziamento sulla base dei seguenti criteri:

     1) validità del progetto, in particolare in rapporto alla sua capacità di creare occupazione aggiuntiva;

     2) in caso di pari validità di progetti concorrenti fra di loro, vengono preferite le Società di lavoro che presentano le seguenti caratteristiche:

     a) presenza di giovani soci portatori di handicaps;

     b) prospettiva di inserimento autonomo nel mercato, alla data di cessazione del sostegno della Regione;

     c) presenza di giovani soci emigrati, rientranti nel luogo di residenza nei due anni precedenti a quello della presentazione della domanda.

     Le domande per ottenere contributi a decorrere dal 1987 vanno presentate alla Giunta regionale, entro il 28 di febbraio [2].

     La Giunta regionale formula il. programma annuale di intervento e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione, entro i successivi 45 giorni [2].

 

     Art. 10.

     In favore delle società beneficiarie della presente legge sono erogati i seguenti contributi:

     a) per i servizi alla produzione, contributi fino ad un massimo di 8 (otto) milioni per ciascun socio per ogni anno;

     b) per i servizi sociali, contributi fino ad un massimo di lire 12 milioni per ciascun socio per ogni anno.

     il contributo viene erogato esclusivamente ai giovani che non svolgono altra attività remunerata.

     Il componente della società che, successivamente alla stipula della convenzione o. del contratto, intraprenda altra attività o, comunque, acquisti la qualifica di lavoratore dipendente, anche se in via saltuaria o temporanea, cessa dal diritto a percepire il contributo.

     Il Legale rappresentante della Società è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente proponente, per l'interruzione dell'erogazione del contributo medesimo.

     Il contributo viene erogato per un periodo massimo di tre anni.

 

     Art. 11.

     Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici di cui alla L.R. 26 maggio 1986, n. 15; esse sono concesse nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, ultimo comma, della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e del 2° gomma dell'art. 9 della Legge 1° marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 12.

     La Regione verifica la coerente e puntuale attuazione dei progetti finanziati, con propri dipendenti e con sorteggio periodico delle società di lavoro effettuato dal Componente della Giunta regionale preposto al Settore lavoro, alla presenza di due funzionari del II° Dipartimento.

 

     Art. 13.

     La ripartizione delle risorse disponibili si effettua sulla base del territorio corrispondente alle aree delle UU.LL.SS.SS. e della dimensione della disoccupazione giovanile accertate nelle aree medesime.

 

     Art. 14.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con fondi comunitari, nazionali e regionali.

     L'Ente, la singola impresa o il gruppo di imprese interessati al progetto, si impegnano a sostenerlo con un contributo aggiuntivo da determinarsi in una misura da concordare nelle singole convenzioni che gli stessi sottoscrivono con le società di lavoro e, comunque, di entità non inferiore al 5% del contributo regionale e per i servizi di cui all'art. 7 ed al 15% per i servizi di cui all'art. 6.

 

     Art. 15.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sulla base dei contributi ottenuti dalla CEE e dallo Stato, nonché degli appositi stanziamenti di bilancio regionale, approva i programmi di intervento per ciascuna delle aree di cui all'art. 13 e per ciascuno dei settori indicati dalla presente legge.

 

     Artt. 16. - 17. (Norma finanziaria, Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Articolo così modificato con LL.RR. 2 giugno 1988, n. 45 e 8 febbraio 1989, n. 12.

[2] Comma così sostituito con articolo unico L.R. 25 febbraio 1987, n. 9.

[2] Comma così sostituito con articolo unico L.R. 25 febbraio 1987, n. 9.