§ 4.5.87 - L.R. 15 ottobre 2008, n. 13.
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:15/10/2008
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Obblighi per gli utenti
Art. 2.  Sanzioni per i trasgressori
Art. 3.  Esibizione dell’abbonamento presso l’Azienda
Art. 4.  Gli agenti accertatori
Art. 5.  Contestazione della violazione
Art. 6.  Pagamento della sanzione
Art. 7.  Vendita dei biglietti a bordo dei mezzi
Art. 7 bis.  (Regime speciale utenti servizi ferroviari)
Art. 8.  Obbligo di informazione e proventi delle sanzioni
Art. 9.  (Regime speciale servizi regionali ferroviari)
Art. 10.  Modalità organizzativa del servizio
Art. 11.  Abrogazioni
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 4.5.87 - L.R. 15 ottobre 2008, n. 13.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio.

(B.U. 24 ottobre 2008, n. 59)

 

Art. 1. Obblighi per gli utenti

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), esercitati con oneri finanziari a carico della Regione, sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio ovvero del titolo che dà diritto alla libera circolazione, a conservarli per la durata del percorso e a esibirli su richiesta degli agenti di cui all’art. 4.

 

     Art. 2. Sanzioni per i trasgressori

1. Le violazioni degli obblighi di cui all’art. 1 comportano per i servizi automobilistici urbani:

a) il pagamento dell’importo relativo alla tariffa ordinaria;

b) la sanzione amministrativa non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta volte la tariffa ordinaria in vigore. L’importo della sanzione è arrotondato a 0,50 euro superiori.

2. Le stesse violazioni per i servizi ferroviari, i servizi automobilistici suburbani ed interurbani comportano:

a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, l’utente intende ancora effettuare;

b) la sanzione amministrativa non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta volte la tariffa in vigore riferita alla prima fascia chilometrica afferente alla tipologia del servizio utilizzato. L’importo della sanzione è arrotondato a 0,50 euro superiori.

3. Nei casi di alterazione o di utilizzo di titoli falsificati, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, lett. b), per i servizi urbani, e al comma 2, lett. b), per i servizi ferroviari, i servizi automobilistici suburbani e interurbani, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente dagli articoli 465 e 466 del Codice penale, così come modificati dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205) [1].

4. Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), che abbiano arrecato danno alle aziende di trasporto si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 103,00 euro ad un massimo di 309,00 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.

 

     Art. 3. Esibizione dell’abbonamento presso l’Azienda

1. Le sanzioni di cui all’art. 2, commi 1 e 2, si applicano anche quando l’utente, titolare di abbonamento nominativo o di tessera rilasciata dallo Stato o di tessera regionale di libera circolazione rilasciata ai sensi della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale) e successive modificazioni, non è in grado di esibirlo all’agente.

2. Nel caso in cui, entro sette giorni successivi alla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, alla notificazione del verbale di contestazione, l’utente presenti ai competenti uffici aziendali il documento di viaggio personale, regolarmente validato in data anteriore a quella dell’accertamento stesso, è applicabile la sola sanzione amministrativa pari a 5,00 euro. La sanzione non è in ogni caso dovuta se si tratta della tessera di libera circolazione.

 

     Art. 4. Gli agenti accertatori

1. Le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni previste dalla presente legge sono effettuate dagli agenti accertatori espressamente incaricati dalle aziende di trasporto pubblico locale. Gli agenti accertatori prestano giuramento ai sensi del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 288 (Regolamento concernente le modalità di giuramento del personale delle ferrovie in concessione) e successive modificazioni, e devono essere muniti, durante l’effettuazione del servizio, di apposito documento di riconoscimento, nel quale oltre le proprie generalità deve essere indicata la qualità di agente accertatore.

2. Gli agenti accertatori sono abilitati ad effettuare i controlli previsti dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore, e provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e successive modificazioni per le quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

 

     Art. 5. Contestazione della violazione

1. La violazione è contestata, ove possibile, immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi è tenuto alla sorveglianza nell’ipotesi prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 2, comma 2.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione è notificato all’interessato oppure, nell’ipotesi di minore di anni diciotto, a chi è tenuto alla sorveglianza ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 2, comma 2, entro il termine di novanta giorni.

In questo caso sono dovute le spese di notifica e i termini per il pagamento di cui all’articolo 6 della presente legge decorrono dalla data di ricezione del verbale.

 

     Art. 6. Pagamento della sanzione

1. Per le violazioni di cui alla presente legge, per quelle di cui agli articoli 465 e 466 c.p. così come modificati dagli articoli 41 e 42 del D.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 e per quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e successive modificazioni, è ammesso il pagamento all’atto della contestazione nelle mani dell’agente accertatore con rilascio di ricevuta, oppure presso la sede dell’azienda o nelle altre modalità previste da quest’ultima, entro il termine di sette giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione. In questo caso il pagamento è ammesso nella misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione amministrativa stabilita per la violazione commessa [2].

2. Decorso inutilmente il termine, l’utente è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa, con le modalità stabilite dall’azienda, nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro i sessanta giorni dalla data della contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione.

3. Decorsi inutilmente i sessanta giorni, l’azienda di trasporto provvede ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 689/81, art. 18.

4. L’ordinanza di ingiunzione è emessa dal rappresentante legale o, su delega del medesimo, dal direttore di esercizio dell’azienda di trasporto e costituisce titolo esecutivo.

5. Per quanto non espressamente previsto si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. I rapporti di mancato pagamento nonché gli scritti difensivi e la richiesta da parte degli interessati di essere sentiti sono trasmessi alla azienda di trasporto.

 

     Art. 7. Vendita dei biglietti a bordo dei mezzi

1. Alle aziende dei servizi di trasporto pubblico locale di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152, art. 2, comma 2, esercitati con oneri finanziari a carico della Regione, è consentita la vendita in vettura del titolo di viaggio di corsa semplice o del biglietto orario con applicazione di un sovrapprezzo all’utente che ne faccia richiesta appena salito a bordo. Il sovrapprezzo è stabilito nella misura del 30% della tariffa con arrotondamento a 0,50 euro superiori. Il sovrapprezzo non è applicato nei casi in cui le fermate di salita ricadono in Comuni in cui non esistono sistemi di prevendita del biglietto.

2. La attivazione della vendita a bordo con l’indicazione delle modalità e dei servizi su cui viene effettuata, con e senza maggiorazione del prezzo, è comunicata venti giorni prima del suo inizio alla Direzione regionale competente.

3. I proventi derivanti dal sovrapprezzo sono introitati dalle aziende di trasporto e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari.

 

     Art. 7 bis. (Regime speciale utenti servizi ferroviari) [3]

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, l’utente che sale, sprovvisto di biglietto, su un treno regionale è ammesso a pagare il biglietto a tariffa ordinaria con maggiorazione di euro 5,00, purché avvisi il personale di bordo del treno al momento di salire a bordo.

2. La maggiorazione non è dovuta per i viaggiatori che salgono da località sprovviste di biglietteria, di emettitrici self – service attive e funzionanti o di punti vendita a terra, purché l’utente provveda ad avvisare, all’atto della salita, il personale di bordo del treno.

3. La maggiorazione di cui al comma 1 è applicata nel rispetto delle condizioni ivi previste anche all’utente di un treno regionale con biglietto non convalidato, salva l’ipotesi di obliteratrice non funzionante.

4. I proventi derivanti dal sovrapprezzo sono introitati dalle società e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari

 

     Art. 8. Obbligo di informazione e proventi delle sanzioni

1. Le aziende dei servizi di trasporto pubblico locale di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152, art. 2, comma 2, esercitati con oneri finanziari a carico della Regione, sono tenute a rendere note le modalità di vendita dei titoli di viaggio, le tariffe applicate, la comminatoria della sanzione ed i connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi a bordo delle vetture, presso le fermate e le autostazioni.

2. Su richiesta della Direzione regionale competente per materia, le aziende di trasporto trasmettono tutte le informazioni relative allo svolgimento delle funzioni di accertamento delle irregolarità dei titoli di viaggio.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle aziende di trasporto e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari.

 

     Art. 9. (Regime speciale servizi regionali ferroviari) [4]

1. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 7 bis e 8 commi 1 e 2, sui servizi ferroviari regionali non valgono le disposizioni previste dalla presente legge ma quelle specificatamente disciplinate dalle aziende ai sensi del d.p.r. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e contenute nei contratti di servizio.

1 bis. Per le ferrovie di cui all'art. 8, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, competente all'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 84, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 è il direttore dell'azienda incaricato [5].

 

     Art. 10. Modalità organizzativa del servizio

1. Le aziende di trasporto pubblico locale che svolgono servizi automobilistici in concessione possono impiegare un solo agente sulle linee o parti di linee in concessione, fermo restando il rispetto delle disposizioni contrattuali, del Codice della strada e delle norme in materia di orari e tutela del lavoro.

2. Al fine di aggiornare gli atti di concessione, le aziende, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, devono comunicare all’ente concedente le linee o le parti di linee sulle quali impiegano o intendano impiegare un solo agente.

3. Sono tenute alla comunicazione anche le aziende titolari di autorizzazioni all’impiego dell’agente unico sulla base delle precedenti normative in materia. In tal caso l’autorizzazione si considera decaduta e sostituita, a tutti gli effetti, dalla comunicazione.

4. L’impiego del doppio agente non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico della Regione.

 

     Art. 11. Abrogazioni

1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 15 e 16 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40 “Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale”;

b) la L.R. 20 ottobre 1995, n. 127 (Norme per l’impiego dell’agente unico sulle autolinee di trasporto pubblico locale).

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 febbraio 2012, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 febbraio 2012, n. 8.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 10 febbraio 2012, n. 8.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 febbraio 2012, n. 8.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 53.