§ 4.5.34 - L.R. 20 ottobre 1995, n. 127.
Norme per l'impiego dell'agente unico sulle autolinee di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:20/10/1995
Numero:127


Sommario
Art. 1.      1. E' previsto l'impiego di un agente unico sulle autolinee di trasporto pubblico locale.
Art. 2.      1. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego dell'agente unico sulle linee sono le seguenti:
Art. 3.      1. Per ottenere l'autorizzazione all'impiego dell'agente unico sulle linee, l'impresa interessata deve presentare domanda contenente l'impegno di cui al successivo articolo 4, corredata di una [...]
Art. 4.      1. Nella domanda di autorizzazione deve assumersi l'impegno di adottare misure atte ad evitare, in ogni caso, che l'impiego dell'agente unico provochi licenziamenti di personale, che il [...]
Art. 5.      1. La scheda-notizie di cui al precedente articolo 3, deve indicare il tipo di autobus impiegato nell'autolinea, che la linea non effettua servizio postale e se lo effettua solo di estremità, [...]
Art. 6.      1. Il Servizio Compiti Istituzionali del competente Settore Trasporti provvede all'istruttoria della domanda di autorizzazione all'impiego dell'agente unico e, a tal fine, accerta l'esistenza di [...]
Art. 7.      1. Il venir meno di una soltanto delle condizioni di cui al precedente articolo 2 della presente legge regionale, comporta pronunzia di decadenza dalla concessa autorizzazione da parte della [...]
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.5.34 - L.R. 20 ottobre 1995, n. 127. [1]

Norme per l'impiego dell'agente unico sulle autolinee di trasporto pubblico locale.

(B.U. n. 26 del 7 novembre 1995).

 

Art. 1.

     1. E' previsto l'impiego di un agente unico sulle autolinee di trasporto pubblico locale.

     2. L'impiego dell'agente unico nelle autolinee di trasporto pubblico locale è soggetto ad autorizzazione da parte della Giunta regionale, ai sensi del 4° comma dell'art. 5 della L.R. 9.9.1983, n. 62.

     3. Detta autorizzazione può essere richiesta anche contestualmente alla domanda di prima istituzione di un'autolinea e può riguardare sia l'intero esercizio del programma allegato all'atto di concessione, sia un numero limitato di corse del programma stesso.

 

     Art. 2.

     1. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego dell'agente unico sulle linee sono le seguenti:

     a) che la linea non effettui servizio postale se non di estremità;

     b) che l'autobus impiegato sia munito di porte telecomandate;

     c) che il conducente non sia impiegato nella guida dell'autobus per un tempo superiore ai limiti fissati dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;

     d) che i titoli di viaggio vengano emessi a terra, e/o mediante emettitrici installate a bordo degli autobus;

     e) che l'autobus impiegato sia munito di sistema automatico di obliterazione dei titoli di viaggio;

     f) che non ne conseguano licenziamenti di personale;

     g) che non ne derivino conseguenze negative nei riguardi della regolarità del servizio e risulti acquisito il nulla-osta di cui all'art. 7 del DPR 11 luglio 1980, n. 753.

 

     Art. 3.

     1. Per ottenere l'autorizzazione all'impiego dell'agente unico sulle linee, l'impresa interessata deve presentare domanda contenente l'impegno di cui al successivo articolo 4, corredata di una scheda-notizie conforme a quanto previsto dall'articolo 5.

     2. La domanda e la scheda-notizie vanno sottoscritte dal direttore di esercizio o, in mancanza, dal rappresentante legale dell'impresa esercente.

 

     Art. 4.

     1. Nella domanda di autorizzazione deve assumersi l'impegno di adottare misure atte ad evitare, in ogni caso, che l'impiego dell'agente unico provochi licenziamenti di personale, che il conducente sia impiegato nella guida dell'autobus per un tempo superiore ai limiti fissati dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali e che lo stesso venga ulteriormente distolto dalle sue normali funzioni, che possa risultare compromessa la celerità e la efficienza degli autoservizi, anche in conseguenza di una inadeguata organizzazione aziendale di biglietteria, e che, infine, possano derivare inconvenienti nell'accesso dei viaggiatori alle autovetture.

 

     Art. 5.

     1. La scheda-notizie di cui al precedente articolo 3, deve indicare il tipo di autobus impiegato nell'autolinea, che la linea non effettua servizio postale e se lo effettua solo di estremità, che l'autobus è munito di porte telecomandate, che i titoli di viaggio vengono emessi mediante emettitrici installate a bordo degli autobus, e/o i titoli di viaggio vengono emessi a terra e/o infine, se l'autobus stesso sia munito di sistema automatico di obliterazione dei titoli di viaggio.

 

     Art. 6.

     1. Il Servizio Compiti Istituzionali del competente Settore Trasporti provvede all'istruttoria della domanda di autorizzazione all'impiego dell'agente unico e, a tal fine, accerta l'esistenza di tutti i presupposti richiesti per lo svolgimento dell'esercizio dell'autolinea interessata con l'impiego dell'agente unico, deve assicurarsi che l'impresa abbia posto in essere tutti gli accorgimenti tecnici per la sostituzione del bigliettaio con una efficiente organizzazione aziendale di biglietteria e di obliterazione dei titoli di viaggio e che, comunque non venga compromessa la regolarità dell'esercizio.

     2. Il Servizio stesso, eseguito positivamente l'istruttoria della domanda e previo nulla-osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, ai sensi dell'art. 7 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 in ordine alla determinazione del numero degli addetti necessari per il servizio, propone alla Giunta regionale il rilascio dell'autorizzazione all'impiego dell'agente unico.

 

     Art. 7.

     1. Il venir meno di una soltanto delle condizioni di cui al precedente articolo 2 della presente legge regionale, comporta pronunzia di decadenza dalla concessa autorizzazione da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 15 ottobre 2008, n. 13.