§ 4.5.16 - L.R. 23 luglio 1991, n. 40.
Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:23/07/1991
Numero:40


Sommario
Art. 1.      La presente Legge disciplina il sistema tariffario minimo dei servizi di trasporto pubblico locale collettivo di persone e cose, assistiti da contributi di esercizio
Art. 2.      Gli adeguamenti delle tariffe previste nelle tabelle allegate alla presente legge sono determinati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro il 30 [...]
Art. 3.      Adeguamenti, modifiche e revisioni delle tabelle tariffarie allegate alla presente legge vengono determinate, entro il 30 aprile di ogni anno, ed hanno effetto dal 1° luglio dello stesso anno, [...]
Art. 4.      La concessione di contributi regionali, sia per l'esercizio che per gli investimenti nel settore dei pubblici trasporti è, in ogni caso, subordinata alla applicazione integrale delle norme e [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 14 bis. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.      Le aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale devono presentare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le nuove tabelle polimetriche e delle tariffe [...]
Art. 18.      La Regione Abruzzo fa obbligo alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale, in zone non servite da altri sistemi di trasporto pubblico, del trasporto di giornali quotidiani e [...]
Art. 19.      Tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate


§ 4.5.16 - L.R. 23 luglio 1991, n. 40.

Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale.

(B.U. 5 agosto 1991, n. 13 – Straord.).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1.

     La presente Legge disciplina il sistema tariffario minimo dei servizi di trasporto pubblico locale collettivo di persone e cose, assistiti da contributi di esercizio.

     [Per i servizi di trasporto pubblico di Gran turismo, termali e balneari, la Giunta Regionale fissa tariffe particolari specifiche] [1].

     [Per i servizi di cui al comma precedente, e per i servizi comunque non ammessi a contributi, le tessere di libera circolazione di cui alla lettera C) del successivo articolo 5 non hanno alcuna validità] [2].

 

     Art. 2.

     Gli adeguamenti delle tariffe previste nelle tabelle allegate alla presente legge sono determinati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro il 30 aprile di ogni anno, in funzione della percentuale di costo standard che si intende coprire con i ricavi del traffico [3].

 

     Art. 3.

     Adeguamenti, modifiche e revisioni delle tabelle tariffarie allegate alla presente legge vengono determinate, entro il 30 aprile di ogni anno, ed hanno effetto dal 1° luglio dello stesso anno, con provvedimento di Giunta Regionale.

     Tale provvedimento di Giunta Regionale; ove contenesse adeguamenti, modifiche e revisioni di entità superiori, salvo gli arrotondamenti alle cento lire (superiori) per ciascuna tariffa, al tasso di svalutazione programmato, deve essere assunto previo parere della competente Commissione Consiliare.

     Tali provvedimenti non sono soggetti ad altri pareri.

 

     Art. 4.

     La concessione di contributi regionali, sia per l'esercizio che per gli investimenti nel settore dei pubblici trasporti è, in ogni caso, subordinata alla applicazione integrale delle norme e delle tabelle tariffarie di cui alla presente legge.

 

TITOLO II

AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

 

     Artt. 5. - 8. [4]

 

     Art. 9.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 10. [6]

     Per le agevolazioni tariffarie di cui alla presente legge le minori entrate risultanti per le aziende interessate si ritengono ripianate con le erogazioni contributive di cui al Fondo Nazionale Trasporti.

     Le aziende evidenziano, nelle relazioni illustrative dei propri bilanci, i mancati introiti conseguenti alle concessioni e agevolazioni tariffarie di cui alla presente legge.

 

     Art. 11. [7]

     Fatte salve le agevolazioni di viaggio di cui alla presente legge e quelle previste dall'art. 34 all. «A», R.D.L. 08.01.1931 n. 148, alle aziende di trasporto pubblico locale è fatto divieto assoluto di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti o semigratuiti sulle autolinee da esse gestite.

 

TITOLO III

SISTEMA TARIFFARIO

 

     Art. 12. [8]

     Le tariffe minime per i servizi di trasporto pubblico di tipo urbano e comunale sono quelle di cui all'allegato tab. «A».

     Le tariffe per il servizio di trasporto pubblico di tipo suburbano sono quelle di cui all'allegato tab. «B».

     Le tariffe per il servizio di trasporto pubblico di tipo interurbano sono quelle di cui alle allegate tabelle «C» e «C1».

     Le tariffe per i bagagli sono quelle di cui all'allegata tabella «D».

 

     Art. 13. [9]

     Il sistema tariffario per i servizi urbani e comunali è deliberato dai singoli Comuni per i servizi di competenza, tenendo conto dei limiti minimi e dei vincoli fissati dalla presente legge.

 

     Art. 14. [10]

     1. Agli utenti che ne facciano richiesta possono essere rilasciati, per i servizi urbani e comunali, biglietti giornalieri, biglietti a fascia oraria, abbonamenti settimanali o mensili, annuali e per anno scolastico.

     2. Per i servizi interurbani gli abbonamenti possono essere per 3 giorni, 5 giorni, 6 giorni, mensili, annuali o per anno scolastico. Gli abbonamenti per anno scolastico hanno validità dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo [11].

     3. Gli abbonamenti settimanali, mensili ed annuali possono essere nominativi o impersonali e sono validi per le sole relazioni di traffico in essi indicate.

     3 bis. Gli abbonamenti per 3 giorni sono rilasciati ad una tariffa pari alla metà di quella prevista per gli abbonamenti per 6 giorni e possono essere utilizzati, nel corso della settimana di riferimento, anche in giorni non consecutivi [12].

     4. Gli abbonamenti nominativi previsti per studenti, lavoratori dipendenti e pensionati, devono essere accompagnati da tessera di riconoscimento, rilasciata a cura delle aziende esercenti il pubblico trasporto dietro compenso, a titolo di rimborso spese, di lire 5.000.

     5. Le tessere di riconoscimento di cui al presente articolo hanno validità per un anno dalla data di rilascio.

 

     Art. 14 bis. [13]

     Gli abbonamenti per cinque o sei giorni per i servizi di linea interurbani denominati "linee operaie" sono validi anche sulle corse di ritorno dall'ultimo turno lavorativo il cui orario di partenza ricada oltre la mezzanotte del quinto o del sesto giorno di validità del titolo medesimo.

 

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI VIAGGIATORI

SPROVVISTI DI VALIDO DOCUMENTO DI VIAGGIO

 

     Art. 15. [14]

     [I viaggiatori dei servizi di trasporto pubblico locale che risultano sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio non valido, ai sensi delle vigenti norme in materia di trasporto, sono tenuti al pagamento, oltre che della tariffa ordinaria evasa, di una somma pari a 2 volte la tariffa stessa, con un minimo comunque non inferiore a L. 50.000 salvo che, entro le successive 48 ore dimostrino all'Azienda concessionaria che ha rilevato l'infrazione, secondo le modalità previste nello stesso verbale di contestazione, l'effettivo possesso del titolo di viaggio del quale è stata rilevata la momentanea mancanza, ma già acquistato precedentemente. In tale ultimo caso, l'utente deve comunque pagare una sanzione pari al doppio del prezzo del biglietto ordinario del viaggio effettuato senza il prescritto titolo, con un minimo non inferiore a lire cinquemila [15].

     Le aziende esercenti il trasporto pubblico locale devono rendere nota tale norma sanzionatoria mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili dagli utenti.]

 

     Art. 16. [16]

     [I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi delle tariffe evase, sono devoluti alle imprese che gestiscono i rispettivi servizi.

     Essi, o sono riscossi direttamente dagli agenti accertativi, o sono pagati attraverso versamento in apposito conto corrente intestato all'azienda, o sono versati alla sede dell'azienda stessa.]

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

     Art. 17.

     Le aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale devono presentare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le nuove tabelle polimetriche e delle tariffe relativamente alle autolinee da esse esercitate.

     Le nuove tariffe previste dalla presente legge entrano in vigore dal 1° settembre 1991.

 

     Art. 18.

     La Regione Abruzzo fa obbligo alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale, in zone non servite da altri sistemi di trasporto pubblico, del trasporto di giornali quotidiani e medicinali, questi ultimi di peso non superiore a 5 kg.

 

     Art. 19.

     Tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

     I regolamenti comunali in materia di trasporto pubblico e di polizia urbana devono essere uniformati a quanto stabilito dalla presente legge.

 

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 maggio 2007, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 maggio 2007, n. 11.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 81 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[4] Articoli abrogati dall'art. 10 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 114.

[5] Comma abrogato con art. 3 L.R. 19 dicembre 1991, n. 81.

[6] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44.

[7] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44.

[8] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 29 luglio 1998, n. 65.

[9] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 29 luglio 1998, n. 65.

[10] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 29 luglio 1998, n. 65.

[11] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[12] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[13] Articolo inserito dall’art. 91 bis della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[14] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 ottobre 2008, n. 13.

[15] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 114.

[16] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 ottobre 2008, n. 13.