§ 2.2.32 - D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 862.
Norme per l'attuazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:17/10/1950
Numero:862


Sommario
Art. 1.      L'Opera per la valorizzazione dalla Sila che, a norma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, è sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, [...]
Art. 2.      Il Consiglio dell'Opera dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.
Art. 3.      Il Consiglio è convocato dal presidente dell'Opera, che ne fa parte, con voto deliberativo, e che lo presiede.
Art. 4.      Sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, oltre a quelle indicate dalla legge, le deliberazioni del presidente relative alle materie indicate alle lettere: a), [...]
Art. 5.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da [...]
Art. 6.      La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio, e, quando occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sono adottati, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le [...]
Art. 7.      Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore generale dell'Opera può essere incaricato di sostituire il presidente, in caso di assenza od impedimento di breve durata, [...]
Art. 8.      Il presidente non può far parte del Consiglio di amministrazione di società od enti che operano in Calabria.
Art. 9.      Il direttore generale dell'Opera interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali.
Art. 10.      Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio, del sindaci e del direttore generale dell'Opera sono determinati con decreto del Ministro per d'agricoltura e le foreste.
Art. 11.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, esaminato il bilancio preventivo dell'Opera, lo trasmette al Ministero del tesoro, unitamente alle proposte ed agli elementi di cui all'art. 25 della [...]
Art. 12.      Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera.
Art. 13.      Le osservazioni, relative ad eventuali errori od omissioni del piani particolareggiati di espropriazione, debbono essere proposte dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta [...]
Art. 14.      Il termine, entro il quale gli interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre [...]
Art. 15.      Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, l'Opera ha facoltà di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a [...]
Art. 16.      Il bilancio preventivo dell'Opera per l'esercizio 1950-51 sarà allegato al bilancio preventivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1951-1952.
Art. 17.      Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Opera per la valorizzazione della Sila trasmetterà al Ministro per l'agricoltura e le foreste una documentata relazione [...]
Art. 18.      Con successivi decreti saranno emanate altre norme di attuazione.
Art. 19.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 2.2.32 - D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 862. [1]

Norme per l'attuazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini.

(G.U. 3 novembre 1950, n. 253).

 

     Art. 1.

     L'Opera per la valorizzazione dalla Sila che, a norma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, è sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolge, di regola, la sua attività attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga sono adottate con le stesse modalità.

     Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili ma, entro otto giorni, debbono essere trasmesse al Ministro, per l'approvazione, corredate del parere del Consiglio.

 

          Art. 2.

     Il Consiglio dell'Opera dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

     Il parere del Consiglio è obbligatorio, oltre che nei casi indicati dalla legge ed in quelli previsti nell'articolo precedente:

     a) sullo statuto dell'Ente e sulle eventuali modifiche;

     b) sul regolamento organico del personale e sugli altri regolamenti dell'Opera;

     c) sulle nomine del personale;

     d) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio;

     e) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

     f) sul piano generale di trasformazione fondiaria del comprensorio silano e delle zone di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

     g) sui piani di coordinamento delle attività che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui all'articolo 1 della citata legge;

     h) sui singoli piani di colonizzazione e sui provvedimenti di assegnazione dei terreni;

     i) sulle domande di concessione dell'esecuzione di opere pubbliche;

     l) sull'acquisto od alienazione di beni immobili;

     m) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

     n) sulla stipulazione di mutui;

     o) sulla costituzione di società od enti e sulla partecipazione ad essi;

     p) sui provvedimenti per l'attuazione dei compiti indicati nell'art. 22 della legge citata;

     q) sulle domande di derivazione d'acqua;

     r) sulle domande di sostituirsi ai proprietari, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;

     s) sull'esecuzione di opere nell'interesse comune a più proprietà;

     t) sulle iniziative intese a favorire l'industrializzazione e lo sviluppo del turismo;

     u) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi;

     v) sull'accettazione di eredità, donazioni o legati a favore dell'Opera.

 

          Art. 3.

     Il Consiglio è convocato dal presidente dell'Opera, che ne fa parte, con voto deliberativo, e che lo presiede.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento dei due terzi dei suoi componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

 

          Art. 4.

     Sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, oltre a quelle indicate dalla legge, le deliberazioni del presidente relative alle materie indicate alle lettere: a), b), d), e), f), h), l) m) n), o), p), t), dell'art. 2 del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'Opera ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

     Ha facoltà di promuovere con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento.

 

          Art. 6.

     La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio, e, quando occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sono adottati, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Repubblica.

     In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dall'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ovvero se il presidente dell'Opera sia temporaneamente investito di poteri commissariali.

     La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non può essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre, dalla data del decreto di scioglimento.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il direttore generale dell'Opera può essere incaricato di sostituire il presidente, in caso di assenza od impedimento di breve durata, per il compimento degli atti urgenti di ordinaria amministrazione.

 

          Art. 8.

     Il presidente non può far parte del Consiglio di amministrazione di società od enti che operano in Calabria.

 

          Art. 9.

     Il direttore generale dell'Opera interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali.

     Egli dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Opera e risponde del loro andamento al presidente.

     Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente, accertando che siano state adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministero che esercita la vigilanza e tutela.

     Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per l'Opera o che, comunque, ne impegnino il patrimonio.

     Firma la corrispondenza e gli atti diversi, da quelli indicati nel comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente.

     Con decreto del Ministro per d'agricoltura e le foreste, uno dei funzionari dell'Opera può essere incaricato di sostituire il direttore generale, in caso di assenza od impedimento.

 

          Art. 10.

     Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio, del sindaci e del direttore generale dell'Opera sono determinati con decreto del Ministro per d'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, esaminato il bilancio preventivo dell'Opera, lo trasmette al Ministero del tesoro, unitamente alle proposte ed agli elementi di cui all'art. 25 della legge 18 novembre 1923, n. 2440.

     Il rendiconto generale dell'Opera viene trasmesso dallo stesso Ministro alla Ragioneria generale dello Stato per l'ulteriore corso, a norma della legge di contabilità generale e per la presentazione al Parlamento, in allegato al rendiconto generale dello Stato.

 

          Art. 12.

     Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera.

 

          Art. 13.

     Le osservazioni, relative ad eventuali errori od omissioni del piani particolareggiati di espropriazione, debbono essere proposte dagli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'Opera per la valorizzazione della Sila, nel termine indicato nell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

 

          Art. 14.

     Il termine, entro il quale gli interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali incorsi nella formazione del piano particolareggiato di espropriazione, decorre dalla data in cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di ciascun Comune e dalla contemporanea inserzione, per estratto, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza fra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di tempo.

     I discendenti in linea retta che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendano ottenere l'esclusione dal computo della proprietà terriera del de cuius dei terreni ad essi trasferiti per successione mortis causa, sono tenuti, nel termine di cui al precedente comma, a dare la prova dell'avvenuta successione e della consistenza complessiva della loro proprietà terriera, inclusi i fondi rustici caduti nella successione e di loro spettanza.

 

          Art. 15.

     Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, l'Opera ha facoltà di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 4 della legge, ferme restando le disposizioni del precedente art. 14 circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.

 

          Art. 16.

     Il bilancio preventivo dell'Opera per l'esercizio 1950-51 sarà allegato al bilancio preventivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1951-1952.

 

          Art. 17.

     Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Opera per la valorizzazione della Sila trasmetterà al Ministro per l'agricoltura e le foreste una documentata relazione sull'attività svolta sin dall'inizio del suo funzionamento.

 

          Art. 18.

     Con successivi decreti saranno emanate altre norme di attuazione.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.