Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 15/07/1954 |
Numero: | 543 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647 è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato con l'art. 2 della presente legge, può autorizzare che una somma non superiore [...] |
Art. 4. L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è sostituito dal seguente |
Art. 5. L'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è modificato come segue |
Art. 6. L'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, è sostituito dal seguente |
§ 38.10.l - Legge 15 luglio 1954, n. 543. [1]
Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.
(G.U. 2 agosto 1954, n. 174)
Il primo comma dell'art. 1 della
"A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e provincie della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della
L'art. 3 della
"I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti all'approvazione di un Comitato dei Ministri designato dal Consiglio dei Ministri.
Per l'attuazione di tali programmi è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi.
Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi successivi, a partire da quello 1955-56, fino all'esercizio 1959-60 compreso, e di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62. Detta autorizzazione di spesa sarà ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1.
Con decreti da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.
Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della
Il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 3 della
L'ultimo comma dell'art. 24 della
"Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1961-62 incluso sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti annui previsti dalla
L'art. 1 della
"Sul fondo annuale di cui all'art. 24 comma quarto, della
a) all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino: |
|||
Esercizio |
1952-53 |
L. |
5.000.000.000 |
" |
1953-54 |
" |
5.000.000.000 |
" |
1954-55 |
" |
5.000.000.000 |
" |
1955-56 |
" |
5.900.000.000 |
" |
1956-57 |
" |
5.900.000.000 |
" |
1957-58 |
" |
5.900.000.000 |
" |
1958-59 |
" |
5.900.000.000 |
" |
1959-60 |
" |
5.900.000.000 |
" |
1960-61 |
" |
5.000.000.000 |
" |
1961-62 |
" |
4.000.000.000 |
b) all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano: |
|||
Esercizio |
1952-53 |
" |
2.000.000.000 |
" |
1953-54 |
" |
2.000.000.000 |
" |
1954-55 |
" |
2.000.000.000 |
" |
1955-56 |
" |
2.300.000.000 |
" |
1956-57 |
" |
2.300.000.000 |
" |
1957-58 |
" |
2.300.000.000 |
" |
1958-59 |
" |
2.300.000.000 |
" |
1959-60 |
" |
2.300.000.000 |
" |
1960-61 |
" |
3.000.000.000 |
" |
1961-62 |
" |
1.000.000.000 |
L'art. 2 della
"Allo scopo di assicurarsi i fondi occorrenti per la esplicazione della propria attività, secondo le necessità dei diversi esercizi finanziari, gli Enti, di cui al precedente art. 1, possono chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'autorizzazione a cedere, di concerto col Ministero del tesoro, in tutto o in parte, le somme ad essi assegnate per gli esercizi successivi a quello in corso alla data della richiesta, ovvero ad emettere obbligazioni sulle assegnazioni per gli stessi esercizi.
Le operazioni di cui al precedente comma sono esenti da ogni imposta presente e futura".
[1] Abrogata dall'art. 24 del