Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.2 bonifica e miglioramento fondiario |
Data: | 09/08/1954 |
Numero: | 639 |
Sommario |
Art. 1. E' istituito, con sede in Avezzano, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, con lo scopo di promuovere od effettuare direttamente, in detto territorio, la trasformazione [...] |
Art. 2. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. |
Art. 3. Sono trasferiti all'Ente, di cui al precedente art. 1, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale [...] |
Art. 4. A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono devolute all'Ente per la valorizzazione del territorio del [...] |
Art. 5. Il Governo della Repubblica è incaricato di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'esecuzione di essa e per il suo coordinamento con la [...] |
Art. 6. Si applicano a favore dell'Ente, di cui all'art. 1, le agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, [...] |
§ 2.2.47 - Legge 9 agosto 1954, n. 639. [1]
Modificazione alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino.
(G.U. 16 agosto 1954, n. 186).
E' istituito, con sede in Avezzano, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, con lo scopo di promuovere od effettuare direttamente, in detto territorio, la trasformazione fondiario-agraria, di favorire lo sviluppo dell'industria e del turismo, di perseguire l'alleggerimento della pressione demografica, mediante trasferimento di lavoratori manuali della terra nel territorio dell'Ente Maremma e loro insediamento su terreni da acquisire e, in generale, di compiere quanto occorra per facilitare la trasformazione e la valorizzazione del territorio stesso.
L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sono trasferiti all'Ente, di cui al precedente art. 1, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, limitatamente al territorio indicato nell'art. 1, n. 7, del
La denominazione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino viene così sostituita: "Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale".
A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono devolute all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino le somme assegnate all'Ente Maremma ai termini degli articoli 15 e 17 del
Il finanziamento dell'Ente per gli altri compiti di cui alla presente legge verrà tratto dai fondi previsti dalla
Alla chiusura ed al trasferimento della gestione speciale per il Fucino procederanno i presidenti, a mezzo di funzionari all'uopo delegati.
Il Governo della Repubblica è incaricato di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'esecuzione di essa e per il suo coordinamento con la
Per l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente, istituito con l'art. 1 della presente legge, saranno tenute presenti le norme contenute nella
Si applicano a favore dell'Ente, di cui all'art. 1, le agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del