§ 2.1.78 – D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.
Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:07/12/2001
Numero:476


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Termini e modalità per la presentazione delle domande.
Art. 4.  Modulistica.
Art. 5.  Iscrizione tramite il registro delle imprese.
Art. 6.  Iscrizione negli elenchi.
Art. 7.  Vigilanza.
Art. 8.  Abrogazioni.


§ 2.1.78 – D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.

Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali.

(G.U. 5 febbraio 2002, n. 30).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina ai fini previdenziali, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9:

     a) il procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, negli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963;

     b) il procedimento di variazione della classificazione aziendale ai fini della determinazione della misura dei contributi previdenziali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233;

     c) il procedimento di cancellazione dagli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono per domande di iscrizione, variazione e cancellazione le dichiarazioni finalizzate ad ottenere l'iscrizione e la cancellazione negli elenchi di cui all'articolo 1 e la variazione dei dati significativi ai fini della classificazione aziendale.

 

          Art. 3. Termini e modalità per la presentazione delle domande.

     1. La domanda è presentata:

     a) in caso di prima iscrizione, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività;

     b) in caso di cancellazione, entro novanta giorni dalla cessazione dell'attività;

     c) in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, significative ai fini della classificazione aziendale, entro novanta giorni dalla intervenuta variazione.

     2. La domanda può essere presentata presso qualsiasi sede dell'I.N.P.S., ovvero inviata per posta o tramite fax o per la via telematica eventualmente resa disponibile. La domanda può essere presentata inoltre agli sportelli polifunzionali, di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso le sedi dell'I.N.A.I.L., presso le sedi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le sedi delle commissioni provinciali per l'artigianato e presso gli uffici della Agenzia delle entrate, quando previsto dalla convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere presentata, inoltre, presso gli uffici comunali collegati al servizio di scambio telematico di dati secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148.

     3. La domanda può essere presentata anche tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nonché tramite i soggetti eventualmente abilitati dall'I.N.P.S.

     4. La domanda si perfeziona ad ogni effetto con la presentazione o con l'invio agli enti indicati ai commi 2 e 3.

 

          Art. 4. Modulistica.

     1. L'I.N.P.S. predispone moduli mediante i quali gli aventi diritto presentano le domande di iscrizione, variazione e cancellazione, e dichiarano il possesso dei requisiti previsti e le intervenute variazioni o le cessazioni mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     2. L'I.N.P.S. assicura la disponibilità dei moduli presso tutte le proprie sedi, sul proprio sito informatico, nonché presso tutti gli enti indicati all'articolo 3 e, con gli stessi mezzi, porta a conoscenza degli interessati quali siano le variazioni significative ai fini della determinazione della misura dei contributi che richiedano nuove dichiarazioni.

     3. L'I.N.P.S. rende disponibili i dati per via telematica o, in mancanza, su supporto informatico, ai fini del loro inserimento nell'Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo, istituita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e nell'Anagrafe dei lavoratori agricoli, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

 

          Art. 5. Iscrizione tramite il registro delle imprese.

     1. Qualora l'interessato richieda l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, l'ufficio del registro delle imprese contestualmente accetta anche la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 e la trasmette, anche telematicamente, all'I.N.P.S. ai fini dell'iscrizione agli elenchi previdenziali.

 

          Art. 6. Iscrizione negli elenchi.

     1. L'I.N.P.S., effettuate le opportune verifiche, dispone anche d'ufficio l'iscrizione, la variazione o la cancellazione dagli elenchi, e ne dà tempestiva comunicazione agli interessati. Sulla base dei dati dichiarati provvede alla classificazione delle aziende ed alle rettifiche che dovessero risultare necessarie, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

     2. L'I.N.P.S. determina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento.

     3. La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

     4. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie.

     5. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

 

          Art. 7. Vigilanza.

     1. In ogni momento l'I.N.P.S. effettua i controlli ritenuti necessari sia ai fini contributivi, sia ai fini della classificazione delle aziende, tramite il proprio servizio ispettivo, ovvero anche segnalando situazioni di presunta irregolarità al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

          Art. 8. Abrogazioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

     b) articolo 14 della legge 2 agosto 1990, n. 233, commi 2, 3, 4 e 5;

     c) articolo 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233.