Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/12/1999 |
Numero: | 487 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di [...] |
§ 98.1.27209 - Legge 22 dicembre 1999, n. 487. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est.
(G.U. 24 dicembre 1999, n. 301)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto–
All'articolo 1, al comma 1, le parole: “30 novembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”.
All'articolo 2, al comma 1, le parole: “30 novembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”.
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: “30 novembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”;
al comma 2, primo periodo, le parole: “30 novembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”.
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
“Art. 3-bis. – 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3”.
All'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
“Art. 4-bis. – 1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
[1] Abrogata dall'art. 2268 del