Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.2 consob |
Data: | 31/03/1975 |
Numero: | 138 |
§ 15.2.2 - D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138.
Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonché le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attività creditizia e delle partecipazioni statali.
(G.U. 7 maggio 1975, n. 119).
Artt. 1. - 7. [1]
Art. 8. Ammissione dei titoli alla quotazione di borsa. [2]
Artt. 9. - 14. [3]
Art. 15. [4]
Art. 16. Pubblicità e comunicazioni
Nelle materie non comprese fra quelle indicate all'articolo 15 la Commissione nazionale per le società e la borsa, con i regolamenti previsti dall'articolo 1, sesto comma, sub articolo 1 della
Per l'attività delegata a norma dell'articolo 1 la Commissione determina con il provvedimento di delega i modi e le forme di pubblicità e di comunicazione che devono essere osservati dagli organi delegati.
Art. 17. Ricorsi. [5]
Art. 18. Coordinamento fra forme di controllo ed ispezione.
Al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 10, secondo comma, nell'esercizio dei poteri di controllo ed ispezione nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3, sub articolo 1 della
a) può effettuare direttamente le ispezioni ed assumere le notizie ed i chiarimenti previsti dall'articolo 3, lettera c), sub articolo 1 della
b) può richiedere alla Banca d'Italia. Vigilanza sulle aziende di credito, ed al Ministero delle partecipazioni statali, che hanno facoltà di non accettare l'incaricato, di effettuare le ispezioni ad assumere le notizie e i chiarimenti di cui alla lettera a) presso aziende o istituti di credito o enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali;
c) può chiedere alla Banca d'Italia. Vigilanza sulle aziende di credito, e al Ministero delle partecipazioni statali, che sono tenuti a portare ogni collaborazione, la comunicazione di dati e notizie nonché la trasmissione di atti e documenti dei quali i detti organi siano venuti in possesso nell'esercizio della loro attività istituzionale. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio;
d) comunica alla Banca d'Italia. Vigilanza sulle aziende di credito, o al Ministero delle partecipazioni statali ogni irregolarità comunque riscontrata nell'esercizio delle funzioni di propria competenza che richieda l'intervento delle dette amministrazioni. Le stesse amministrazioni, ove, nell'esercizio delle funzioni di controllo di rispettiva competenza, riscontrino irregolarità che richiedano l'intervento della Commissione sono tenute a darne immediata comunicazione alla stessa.
Art. 19. Disposizioni transitorie. [6]
Art. 20. Entrata in vigore.
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale di nomina della Commissione nazionale per le società e la borsa.
[1] Articoli abrogati dall' art. 214 del
[2] Articolo abrogato dall' art. 214 del
[3] Articoli abrogati dall' art. 214 del
[4] Articolo abrogato dall' art. 5 della
[5] Articolo abrogato dall' art. 214 del
[6] Articolo abrogato dall' art. 214 del