Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 23/04/1965 |
Numero: | 488 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 [...] |
Art. 3. Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 [...] |
Art. 4. L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, né con il trattamento di incollocabilità previsto dell'art. 1, né con l'indennità integrativa speciale e con [...] |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. L'assegno suppletivo, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni, è soppresso. |
Art. 8. Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue |
Art. 9. |
Art. 10. (Omissis) |
Art. 11. |
Art. 12. Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, [...] |
Art. 13. Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità [...] |
Art. 14. In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1° luglio 1951, è riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata [...] |
Art. 15. I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda. |
Art. 16. All'onere di lire 200 milioni relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del [...] |
§ 10.5.27 - L. 23 aprile 1965, n. 488.
Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti.
(G.U. 28 maggio 1965, n. 132).
Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla
L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla
L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, né con il trattamento di incollocabilità previsto dell'art. 1, né con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della
A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla
L'assegno suppletivo, di cui all'art. 1 del
Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue [4].
(Omissis) [5].
L'assegno complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'art. 8 della
L'assegno complementare viene altresì considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 17 del
L'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del
(Omissis) [7].
Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, assistiti dall'Opera nazionale invalidi di guerra a norma della
Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'art. 5 della
In favore dei titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato antecedentemente al 1° luglio 1951, è riaperto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di due anni, il termine - stabilito dal primo comma dell'art. 10 della
Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dal precedente comma sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.
I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.
La presente legge ha effetto dal il 1° luglio 1964 [9].
All'onere di lire 200 milioni relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo.
All'onere di lire 780 milioni relativo all'anno 1965 si provvede, per lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per lire 380 milioni con parte delle maggiori entrate derivanti dalla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[2] Articolo modificato dall'art. 10 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[4] Per una modifica dell’importo di cui al presente comma, vedi da ultimo l’art. 2 della
[5] Comma abrogato dall'art. 23 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[7] Comma abrogato dall'art. 23 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[9] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 5 ottobre 1965, n. 250.