§ 10.5.43 - L. 26 aprile 1974, n. 168.
Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:26/04/1974
Numero:168


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'assegno complementare previsto dall'art. 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è elevato da L. 444.000 a L. 540.000 annue.
Art. 3.      Agli invalidi di 1 categoria, con e senza assegni di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:
Art. 4.      Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata ordinaria in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o [...]
Art. 5.      L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all'art. 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende [...]
Art. 8.      I figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo [...]
Art. 9.      In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, dell'ultimo comma dell'art. 2 e del secondo comma dell'art. 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e successive [...]
Art. 10.      I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della tabella E - lettera F) e G) e della tabella F, indicate nell'art. 1 della presente legge sono concessi, d'ufficio, con decorrenza dal [...]
Art. 11.      Per ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 1, primo comma - tabella E, lettera E), punto 5 - e secondo comma, nonché le più favorevoli assegnazioni di cui all'art. 4, i titolari [...]
Art. 13.      Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
Art. 14.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in complessive lire 3.000 milioni, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni, a carico dello [...]


§ 10.5.43 - L. 26 aprile 1974, n. 168. [1]

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti.

(G.U. 18 maggio 1974, n. 129).

 

Art. 1.

     L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'assegno complementare previsto dall'art. 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è elevato da L. 444.000 a L. 540.000 annue.

 

     Art. 3.

     Agli invalidi di 1 categoria, con e senza assegni di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

 

Tabella E, lettera A-bis, n. 2, comma secondo

L.720.000

Tabella E, lettera B

" 540.000

Tabella E, lettera C

" 336.000

Tabella E, lettera D

" 252.000

Tabella E, lettera E

" 210.000

Tabella E, lettera F

" 168.000

Tabella E, lettera G

" 151.200

1a categoria, senza assegno di superinvalidità

" 84.000

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata ordinaria in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

     Agli stessi fini le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

 

     Art. 5.

     L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all'art. 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

 

     Art. 8.

     I figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

 

     Art. 9.

     In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, dell'ultimo comma dell'art. 2 e del secondo comma dell'art. 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e successive modificazioni, la competenza in materia di concessione, sospensione o revoca dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza, è demandata alle direzioni provinciali del tesoro.

 

     Art. 10.

     I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della tabella E - lettera F) e G) e della tabella F, indicate nell'art. 1 della presente legge sono concessi, d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

     I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 1973.

     I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dell'art. 7 sono concessi d'ufficio.

 

     Art. 11.

     Per ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 1, primo comma - tabella E, lettera E), punto 5 - e secondo comma, nonché le più favorevoli assegnazioni di cui all'art. 4, i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

     Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici suddetti sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1973. Se la domanda è presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

     Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

     L'aumento di integrazione per la moglie, di L. 72.000 annue, ovvero la sua maggiorazione, di L. 36.000 annue, derivanti dall'applicazione dell'art. 6 lettera a) della presente legge, sono concessi, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro, previa dimostrazione della sola convivenza del coniuge. Se la relativa istanza è presentata trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti suddetti sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

     Per i matrimoni celebrati anteriormente al 1° gennaio 1973 il diritto dell'aumento annuo a titolo di integrazione sorge a partire dalla data predetta; per quelli celebrati successivamente, ma prima della data di entrata in vigore della presente legge, il diritto sorge a partire dalla data di celebrazione del matrimonio. In ogni caso le somme eventualmente già corrisposte per aggiunta di famiglia, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, saranno recuperate.

 

     Art 12.

     L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, modificato con l'art. 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

 

     Art. 14.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in complessive lire 3.000 milioni, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo 3523 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Per la soppressione dell'assegno speciale annuo previsto dalla presente legge, vedi l'art. 18 della L. 26 gennaio 1980, n. 9.