Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 04/05/1951 |
Numero: | 306 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [3] |
Art. 3. |
Art. 4. L'assegno suppletivo di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è elevato da L. 90.000 a lire 150.000 annue. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale non riversibile, di L. [...] |
Art. 8. Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra [...] |
Art. 9. I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. |
Art. 10. Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della [...] |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1951. |
§ 77.6.55 - Legge 4 maggio 1951, n. 306. [1]
Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.
(G.U. 14 maggio 1951, n. 108).
Gli assegni di superinvalidità concessi con l'art. 1 del
Lettera |
A |
annue |
L. |
456.000 |
" |
A-bis |
" |
" |
396.000 |
" |
B |
" |
" |
331.400 |
" |
C |
" |
" |
412.900 |
" |
D |
" |
" |
384.000 |
" |
E |
" |
" |
344.600 |
" |
F |
" |
" |
264.100 |
" |
G |
" |
" |
227.400 |
L'assegno suppletivo di cui all'art. 5 della
Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del
A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di super-invalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla
A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale non riversibile, di L. 20.000 annue a condizione che a detta data non svolgano comunque attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta a domanda, in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1951.
Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'art. 2 della
(Omissis) [9].
Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non è a totale carico dell'Amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento [10] .
Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 3 del
I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge.
Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge devono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio entro il termine di cinque anni dalla data suddetta, a pena di decadenza.
Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.
Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 5 e 6 devono essere concessi di ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una aliquota del fondo iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al predetto stato di previsione.
La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1951.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[3] Articolo già modificato dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[5] Comma così modificato dall'art. 25 della
[6] Articolo modificato dall'art. 5 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[8] Comma così modificato dall'art. 6 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 10 della