§ 77.6.55 - Legge 4 maggio 1951, n. 306.
Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:04/05/1951
Numero:306


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art. 3. 
Art. 4.      L'assegno suppletivo di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è elevato da L. 90.000 a lire 150.000 annue.
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale non riversibile, di L. [...]
Art. 8.      Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra [...]
Art. 9.      I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge.
Art. 10.      Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della [...]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.     
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1951.


§ 77.6.55 - Legge 4 maggio 1951, n. 306. [1]

Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

(G.U. 14 maggio 1951, n. 108).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

     Gli assegni di superinvalidità concessi con l'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ed aumentati con l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, sono elevati complessivamente alle seguenti misure:

Lettera

A

annue

L.

456.000

"

A-bis

"

"

396.000

"

B

"

"

331.400

"

C

"

"

412.900

"

D

"

"

384.000

"

E

"

"

344.600

"

F

"

"

264.100

"

G

"

"

227.400

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     L'assegno suppletivo di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è elevato da L. 90.000 a lire 150.000 annue.

     Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di L. 264.000, L. 252.000 e L. 240.000 annue stabiliti dal predetto art. 2 sono elevati rispettivamente a L. 354.240, L. 342.240 e L. 330.240 annue [5].

 

          Art. 5. [6]

     A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di super-invalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7.

     A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale non riversibile, di L. 20.000 annue a condizione che a detta data non svolgano comunque attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

     L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta a domanda, in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1951.

 

          Art. 8.

     Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra Amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero - dall'Ente assistenziale previsto dall'art. 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne è assunto l'onere - ed alle condizioni di famiglia dell'invalido [8] .

     (Omissis) [9].

     Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non è a totale carico dell'Amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento [10] .

     Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, si considerano soltanto i ricoveri disposti da Amministrazioni statali o da Enti con i quali le Amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria dei mutilati od invalidi per causa di servizio ordinario. L'Amministrazione o l'Ente che dispone il ricovero deve darne comunicazione all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione della norma contenuta nell'art. 3 del citato decreto n. 74.

 

          Art. 9.

     I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge.

 

          Art. 10.

     Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge devono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio entro il termine di cinque anni dalla data suddetta, a pena di decadenza.

     Se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge. Se la domanda è presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

     Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 5 e 6 devono essere concessi di ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

 

          Art. 11. [11]

 

          Art. 12. [12]

 

          Art. 13.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una aliquota del fondo iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al predetto stato di previsione.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1951.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[3] Articolo già modificato dall'art. 2 della L. 16 aprile 1954, n. 147 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[5] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 8 aprile 1952, n. 212.

[6] Articolo modificato dall'art. 5 della L. 23 aprile 1965, n. 488.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 27 dicembre 1953, n. 993.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 27 dicembre 1953, n. 993 e abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[10] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 27 dicembre 1953, n. 993.

[11] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 27 dicembre 1953, n. 993.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 23 aprile 1965, n. 488.