§ 10.5.24 - L. 6 luglio 1962, n. 921.
Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:06/07/1962
Numero:921


Sommario
Art. 1.      Agli infermi affetti da lebbra, ricoverati nei luoghi di cura, e a quelli dimessi e tenuti in osservazione e ai loro familiari a carico è concesso un sussidio a titolo di soccorso giornaliero.
Art. 2.      La misura del sussidio è stabilita in:
Art. 3.      Il sussidio è revocato qualora gli infermi si dimettano volontariamente dal luogo di cura, ovvero ne siano allontanati per motivi disciplinari. ovvero rifiutino l'applicazione delle misure [...]
Art. 4.      La concessione del sussidio è disposta con provvedimento del medico provinciale.
Art. 5.      Per il pagamento a saldo dei sussidi giornalieri ai lebbrosi ed ai loro congiunti, maturati fino al 30 giugno 1961, in base alle norme della legge 13 marzo 1958, n. 257, è autorizzata la spesa [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1961.
Art. 7.      Al maggior onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e valutato per l'esercizio 1961-62 in lire 30 milioni sarà fatto fronte con una corrispondente riduzione [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.


§ 10.5.24 - L. 6 luglio 1962, n. 921. [1]

Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico.

(G.U. 27 luglio 1962, n. 188).

 

Art. 1.

     Agli infermi affetti da lebbra, ricoverati nei luoghi di cura, e a quelli dimessi e tenuti in osservazione e ai loro familiari a carico è concesso un sussidio a titolo di soccorso giornaliero.

     (Omissis) [2].

     Il sussidio in favore dei familiari a carico viene corrisposto fino a 24 mesi dopo la morte del lebbroso [3].

     Il sussidio in favore dei figli a carico è corrisposto indipendentemente dai limiti di età nei casi di invalidità permanente accertata nei modi di legge.

 

     Art. 2.

     La misura del sussidio è stabilita in:

     lire 400 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;

     lire 500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio con familiari a carico;

     lire 700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio senza familiari a carico;

     lire 350 giornaliere per ogni familiare a carico. [4]

 

     Art. 3.

     Il sussidio è revocato qualora gli infermi si dimettano volontariamente dal luogo di cura, ovvero ne siano allontanati per motivi disciplinari. ovvero rifiutino l'applicazione delle misure profilattiche nei confronti della prole.

     Il sussidio può essere sospeso o ridotto, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora gli infermi, durante il periodo di ricovero, si rendano responsabili di gravi infrazioni disciplinari, ovvero, se tenuti in osservazione a domicilio, non si sottopongano regolarmente ai prescritti controlli clinici e batteriologici o rifiutino le cure domiciliari.

     La riduzione del sussidio non può essere inferiore ad un terzo né superiore a due terzi del suo ammontare.

     I provvedimenti di cui ai precedenti commi non si applicano ai congiunti dei lebbrosi.

 

     Art. 4.

     La concessione del sussidio è disposta con provvedimento del medico provinciale.

     La revoca, la sospensione e la riduzione del sussidio vengono disposte con provvedimento motivato dal medico provinciale, per i ricoverati su proposta del direttore sanitario del luogo di cura, sentita, ove esista, la Commissione di almeno tre degenti, e per gli assistiti a domicilio su proposta dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

 

     Art. 5.

     Per il pagamento a saldo dei sussidi giornalieri ai lebbrosi ed ai loro congiunti, maturati fino al 30 giugno 1961, in base alle norme della legge 13 marzo 1958, n. 257, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 30 milioni.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1961.

 

     Art. 7.

     Al maggior onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e valutato per l'esercizio 1961-62 in lire 30 milioni sarà fatto fronte con una corrispondente riduzione del fondo globale iscritto nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

     All'onere di cui all'art. 5 si farà fronte con la riduzione di lire 15 milioni dal capitolo 60 e di lire 15 milioni dal capitolo 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1961-62.

 

     Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 3 giugno 1971, n. 404 e ora abrogato dall'art. 1 della L. 31 marzo 1980, n. 126, nel testo stabilito dall'art. 1 della L. 24 gennaio 1986, n. 31.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 3 giugno 1971, n. 404.

[4] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1 della L. 12 gennaio 1974, n. 4.