§ 10.5.3M - Legge 3 giugno 1971, n. 404.
Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e familiari a carico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:03/06/1971
Numero:404


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1970, la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 27 giugno 1967, n. 533, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è [...]
Art. 2. 
Art. 3.      All'onere relativo all'anno finanziario 1970, valutato in lire 120 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per [...]


§ 10.5.3M - Legge 3 giugno 1971, n. 404.

Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e familiari a carico.

(G.U. 30 giugno 1971, n. 162)

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1970, la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 27 giugno 1967, n. 533, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilita in:

     lire 900 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;

     lire 1.700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;

     lire 900 giornaliere per ogni familiare a carico.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971 la misura del sussidio di cui al comma precedente è stabilita in:

     lire 1.000 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;

     lire 2.000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;

     lire 1.000 giornaliere per ogni familiare a carico.

 

          Art. 2. [1]

     Il secondo e il terzo comma dell'art. 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, concernente le norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico, sono sostituiti dai seguenti:

     "Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 8 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne i figli a carico, in favore dei quali il detto sussidio è corrisposto fino al compimento del ventunesimo anno di età per i maschi e fino al trentesimo anno di età per le femmine."

 

          Art. 3.

     All'onere relativo all'anno finanziario 1970, valutato in lire 120 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere relativo agli esercizi successivi valutato in lire 180 milioni annui, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 80 milioni e per lire 100 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 1181 e 1210 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 31 marzo 1980, n. 126.