§ 10.5.3P - Legge 12 gennaio 1974, n. 4.
Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:12/01/1974
Numero:4


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1 gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, è integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.
Art. 2.      Nelle regioni a statuto ordinario l'integrazione del sussidio indicata nell'articolo precedente è corrisposta agli aventi diritto, dalle regioni medesime, con rimborso dei relativi importi da [...]
Art. 3.      Nelle certificazioni, comunicazioni, carteggi, relazioni ed ogni altro atto, redatti per qualsiasi uso dagli uffici dello Stato, enti ed istituti pubblici, è fatto divieto di usare termine [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 458 milioni, si fa fronte quanto a lire 390 milioni mediante riduzione dei fondi [...]


§ 10.5.3P - Legge 12 gennaio 1974, n. 4.

Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico.

(G.U. 4 febbraio 1974, n. 32)

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1 gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, è integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.

     Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio è elevata di lire 2.000 giornaliere.

 

          Art. 2.

     Nelle regioni a statuto ordinario l'integrazione del sussidio indicata nell'articolo precedente è corrisposta agli aventi diritto, dalle regioni medesime, con rimborso dei relativi importi da parte dello Stato.

 

          Art. 3.

     Nelle certificazioni, comunicazioni, carteggi, relazioni ed ogni altro atto, redatti per qualsiasi uso dagli uffici dello Stato, enti ed istituti pubblici, è fatto divieto di usare termine lebbra, lebbroso, lebbrosario e qualsiasi altro che dalla parola lebbra derivi.

     Tali termini dovranno essere sostituiti da "morbo di Hansen", hanseniano, colonia o istituto hanseniano o qualsiasi altro che derivi dal nome di Hansen.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 458 milioni, si fa fronte quanto a lire 390 milioni mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni, e quanto a lire 136 milioni mediante riduzione di lire 47 milioni, 10 milioni, 5 milioni, 6 milioni, rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211, 1228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1973, e mediante riduzione di lire 50 milioni, 10 milioni, 5 milioni, e 3 milioni rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211 e 1228 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.