Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 18/03/1958 |
Numero: | 257 |
Sommario |
Art. 1. Lo stanziamento annuo previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, per la concessione di sussidi a titolo di soccorso giornaliero a favore dei lebbrosi e dei loro congiunti è aumentato di lire [...] |
Art. 2. Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero di cui alla legge sopra citata è esteso, a decorrere dal 1° luglio 1957, ai congiunti dei lebbrosi dimessi e tenuti in osservazione, semprechè detti [...] |
Art. 3. Alla copertura del maggior onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1957-58 mediante riduzione dello stanziamento iscritto [...] |
§ 10.5.17 - L. 18 marzo 1958, n. 257. [1]
Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico.
(G.U. 8 aprile 1958, n. 84).
Lo stanziamento annuo previsto dalla
Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero di cui alla legge sopra citata è esteso, a decorrere dal 1° luglio 1957, ai congiunti dei lebbrosi dimessi e tenuti in osservazione, semprechè detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno.
Alla copertura del maggior onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1957-58 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 288 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del