§ 4.2.20 - L.R. 20 settembre 1988, n. 83.
Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:20/09/1988
Numero:83


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione, [...]
Art. 2.      Per l'accesso ai fondi ai fini di studi ed indagini necessari per la redazione progettuale di impianti elettrici ed opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, si applica [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea elettrica o di altre opere elettriche che interferiscono con beni demaniali o con il patrimonio indisponibile [...]
Art. 5.      Nel termine perentorio di 30 giorni dalla avvenuta ultima pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 3, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni al [...]
Art. 6.      La costruzione dell'opera è autorizzata dal dirigente del Servizio del Genio Civile competente, mediante decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'acquisizione dei nulla osta e pareri necessari
Art. 7.      L'approvazione da parte dei competenti organi dell'ENEL dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma del precedente art. 1 con tensione fino a 30.000 Volt da realizzarsi dall'ENEL, [...]
Art. 8.      Per gli impianti da realizzarsi con le provvidenze straordinarie per il Mezzogiorno restano salve le statuizioni contenute nelle relative norme.
Art. 9.      Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da realizzarsi in conformità a quanto previsto dalla presente legge non occorre la concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio [...]
Art. 10.      Il decreto di autorizzazione rilasciato a favore dell'ENEL, delle aziende municipalizzate, degli enti locali territoriali e loro consorzi ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di [...]
Art. 11.      Nei casi di urgenza, il dirigente del Servizio del Genio Civile competente, acquisiti gli atti nonché le eventuali osservazioni ad opposizioni e nel rispetto della procedura e prescrizioni [...]
Art. 12.      Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza [...]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      Il titolare dell'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia di espropriazioni o di occupazioni d'urgenza, invia istanza al Presidente della Regione, corredata del piano [...]
Art. 16.      L'indennità per l'imposizione delle servitù di elettrodotti, da corrispondersi in base all'art. 123 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni [...]
Art. 17.      Per le servitù costituite su beni del demanio e del patrimonio della Regione, delle Province e dei Comuni la corresponsione dell'indennità di cui al precedente art. 16 è sostituita dal pagamento [...]
Art. 18.      Il Presidente della Regione, previa deliberazione preliminare della Giunta regionale adottata dopo aver acquisito il parere del CRTA, Sez. LLPP, può ordinare, su richiesta delle amministrazioni [...]
Art. 18 bis. 
Art. 19.      L'esecuzione delle opere ed impianti previsti dall'art. 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione o senza l'osservanza della procedura prevista dal precedente art. 7 per gli [...]
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 


§ 4.2.20 - L.R. 20 settembre 1988, n. 83.

Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt.

(B.U. n. 27 del 5 ottobre 1988).

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione, smistamento, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta e di ogni altra opera accessoria, aventi tensione non superiore a 150.000 volt da realizzare nell'ambito del territorio della Regione.

     Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme statali vigenti in materia.

     La legge ha il fine di assicurare:

     a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;

     b) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

     c) lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di costruzione e di esercizio degli elettrodotti [1].

 

 

     Art. 2.

     Per l'accesso ai fondi ai fini di studi ed indagini necessari per la redazione progettuale di impianti elettrici ed opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, si applica la procedura dettata dall'art. 110 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 con esclusione delle limitazioni di cui al penultimo comma del citato articolo.

     Fra i soggetti richiedenti, cui può essere fatto obbligo di un preventivo deposito cauzionale per eventuali danni da risarcire per dette operazioni, sono esclusi l'ENEL, le aziende municipalizzate, gli enti locali territoriali e i loro consorzi.

 

     Art. 3. [2]

     1. Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuove linee, e relative opere accessorie, di stazioni a 132 o 150 KV, di varianti di quelle esistenti, sono presentate al Servizio del Genio Civile competente per territorio.

     1 bis. Le cabine Mt-bt servite da linee autorizzate non sono soggette ad autorizzazione del Genio Civile.

     2. Se una linea elettrica interessa le circoscrizioni di due o più Servizi del Genio Civile la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

     3. Le domande devono essere corredate di relazione tecnica illustrante le caratteristiche elettriche e meccaniche dell'impianto; da una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e relativi disegni illustrativi; dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria. Queste sono determinate in misura fissa, aggiornate annualmente dalla Giunta Regionale sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita, nei seguenti importi: L. 300.000 per elettrodotti fino a 5 Km; L. 500.000 per elettrodotti oltre i 5 Km e fino a 20 km; L. 1.000.000 per elettrodotti oltre i 20 Km. Dette somme sono finalizzate al miglioramento dello specifico servizio e delle correlate attrezzature e dotazioni. A tal fine è istituito apposito capitolo di bilancio, comune ai Servizi del Genio Civile, sul quale sono autorizzati ad operare i rispettivi funzionari delegati per gli scopi di cui al comma seguente.

     3 bis. In attesa della definizione dei tracciati degli elettrodotti da parte della Regione, i nuovi progetti devono contenere l'individuazione di una fascia di rispetto ai fini della tutela della popolazione residente dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. In ogni caso le fasce di rispetto dovranno essere tali da garantire che nelle vicinanze di scuole, asili nido, parchi gioco, scuole, ospedali, aree sportive attrezzate e centri abitati il livello di esposizione alle onde elettromagnetiche non superino la soglia di sicurezza di 0,2 microtesla [0,2 (mi)t]. Le amministrazioni provinciali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza utilizzando le strutture dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA). In attesa della costituzione e della piena operatività dell'ARTA tali funzioni sono esercitate dai PMPI.

     4. Il richiedente, o il Servizio del Genio Civile, qualora non vi abbia provveduto direttamente il richiedente dà notizia al pubblico della presentazione della domanda mediante avviso da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione e da pubblicare, con contemporanea richiesta, unitamente alla corografia dell'impianto, per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato; informa inoltre i Comuni medesimi, le Amministrazioni e gli Enti di cui al successivo art. 4 mediante invio di copia della domanda e della corografia.

     5. Nella comunicazione dovrà, ove si intenda avvalersene, essere menzionato il ricorso alla formazione del silenzio assenso di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 5.

     6. Al Ministero delle Comunicazioni deve essere trasmessa unitamente alla domanda anche copia della corografia insieme ad una dichiarazione sull'esistenza o meno di parallelismi o incroci con linee di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, e all'ENEL nel caso di istanze di enti ed imprese diversi dall'ENEL stesso, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

     7. La domanda rimane depositata presso il Servizio del Genio Civile istruttore a disposizione di chiunque vi abbia interesse fino alla scadenza dei termini di cui al successivo art. 5. Negli avvisi al pubblico devono essere indicati tali termini.

     8. Le imprese e gli enti diversi dall'ENEL devono corredare la domanda con gli atti attestanti l'avvenuto rilascio della autorizzazione o concessione all'esercizio delle attività elettriche ai sensi dell'art. 4 (n. 5, 6 e 9) della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

 

     Art. 4.

     Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea elettrica o di altre opere elettriche che interferiscono con beni demaniali o con il patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici, oppure con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse a norma di legge, o con linee ed impianti telefonici o telegrafici di pubblico servizio o militari, il richiedente l'autorizzazione deve convenire con le pubbliche amministrazioni o con gli enti interessati le modalità di esecuzione sia dei lavori di costruzione ed esercizio sia di quelli di manutenzione nel rispetto della legislazione statale vigente in materia [3].

     (Omissis) [4].

     Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.

     Le convenzioni regolanti eventuali attraversamenti o interferenze di cui al primo comma, con le quali possono essere disciplinate anche le servitù di cui al successivo art. 17, debbono essere perfezionate nel termine di sessanta giorni dalla relativa richiesta.

 

     Art. 5.

     Nel termine perentorio di 30 giorni dalla avvenuta ultima pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 3, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni al Servizio del Genio Civile.

     I Comuni, le amministrazioni e gli enti interpellati a norma dei commi quarto e quinto del precedente art. 3, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della copia della domanda devono comunicare al Servizio del Genio Civile istruttore le loro eventuali osservazioni ed opposizioni e specificare le eventuali condizioni alle quali, a loro avviso, l'autorizzazione deve essere vincolata.

     Trascorso inutilmente tale termine, senza che siano state formulate osservazioni od opposizioni, i pareri ed i nulla osta si intendono favorevoli, fatti salvi quelli di competenza statale, sempreché di ciò sia stata data comunicazione ai sensi del precedente art. 3, quinto comma e salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 4 e l'istruttoria segue l'ulteriore corso [5].

     Il Comune che con provvedimento motivato non intende rilasciare il proprio nulla osta deve indicare altra ubicazione idonea per la linea elettrica.

     Decorsi inutilmente 90 giorni dalla data del pronunciamento negativo comunale senza soluzioni alternative, l'interessato può chiedere la localizzazione del tracciato all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

     Il Servizio del Genio Civile comunica al richiedente le osservazioni pervenute nei termini e lo invita a rilasciare una dichiarazione contenente le proprie adesioni e le eventuali controdeduzioni.

     Quando nel corso del procedimento siano sorte opposizioni od osservazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 114 R.D. 11.12.1933 n. 1775, gli atti dell'esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le osservazioni od opposizioni presentate nei termini di cui sopra, le conseguenti controdeduzioni, unitamente ad una relazione del Servizio del Genio Civile, nella quale deve essere anche evidenziata la natura e la fondatezza delle osservazioni od opposizioni, verranno trasmessi al Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL.PP. - il quale si pronuncia al riguardo quando non sia stato possibile pervenire in sede istruttoria ad un accordo tra le parti [6].

 

     Art. 6.

     La costruzione dell'opera è autorizzata dal dirigente del Servizio del Genio Civile competente, mediante decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'acquisizione dei nulla osta e pareri necessari [7].

     L'autorizzazione alla costruzione di cui sopra non sana le eventuali irregolarità o carenze, ove non si provveda a specifica pratica in sanatoria, delle linee ed impianti dalle quali le opere oggetto di istanza si derivano.

     Qualora gli impianti elettrici o le relative opere accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo paesaggistico, idrogeologico o ai vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, ovvero, nel caso in cui la loro esecuzione comporti la necessità di procedere al taglio di boschi d'alto fusto, l'autorizzazione prevista dalla presente legge è rilasciata solo successivamente all'acquisizione del nulla osta degli organi o degli Enti preposti alla relativa tutela. Tale nulla osta sostituisce le autorizzazioni particolari prescritte dalla legislazione regionale vigente nelle corrispondenti materie [7].

     Il taglio dei rami e delle piante per ripristinare il varco e le distanze di tutta la vegetazione circostante gli elettrodotti autorizzati, occorrente per il sicuro esercizio degli impianti elettrici esistenti, con riferimento alle distanze imposte in tutte le direzioni dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 21.3.1988, n. 28, non è soggetto ad alcuna autorizzazione [8].

     Il provvedimento di autorizzazione relativo ad impianti aventi tensione fino a 30.000 volt attribuisce, anche successivamente nel tempo, la facoltà all'esercente l'impianto, di:

     a) realizzare impianti con tensione fino a 30.000 volt che si diramino dall'impianto principale per una lunghezza non superiore a 2000 metri;

     b) apportare modifiche parziali di tracciato che si sviluppino entro fasce laterali di 200 metri adiacenti la linea esistente.

Per la realizzazione degli impianti di cui sopra resta ferma la necessità di ottenere i nulla osta dei Comuni territorialmente competenti e delle Amministrazioni e degli Enti specificatamente interessati ed il consenso dei privati [8].

     Tutti gli impianti costruiti ai sensi del precedente comma 5 devono essere denunciati entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Servizio del Genio Civile competente, secondo le procedure previste dal successivo art. 7 [8].

 

     Art. 7.

     L'approvazione da parte dei competenti organi dell'ENEL dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma del precedente art. 1 con tensione fino a 30.000 Volt da realizzarsi dall'ENEL, tiene luogo, svolte le procedure di pubblicità nelle forme di cui al precedente art. 3, commi 4 e 5, della autorizzazione con le prescrizioni dettate dal 2° e 3° comma del precedente art. 6, con esclusione degli effetti di dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ed è soggetta a semplice denuncia.

     Qualora per la realizzazione delle opere come sopra precisate sia necessario procedere ad asservimenti coattivi, ad occupazioni d'urgenza o ad espropriazioni e/o intervengano opposizioni o divergenze con le Amministrazioni e gli Enti di cui al precedente art. 4 trova applicazione la procedura ordinaria.

     La denuncia è presentata al Servizio del Genio Civile competente e viene fatta constare mediante iscrizione in apposito registro [9].

     Detta denuncia deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 4 dell'art. 3, nonché di esplicita dichiarazione del denunciante circa l'ottenuto assenso dei proprietari e delle Amministrazioni interessate all'impianto [1]0.

     Per gli impianti con tensione fino a 1.000 Volt di cui al 1° comma può essere omessa la denuncia all'autorità regionale.

 

     Art. 8.

     Per gli impianti da realizzarsi con le provvidenze straordinarie per il Mezzogiorno restano salve le statuizioni contenute nelle relative norme.

 

     Art. 9.

     Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da realizzarsi in conformità a quanto previsto dalla presente legge non occorre la concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia. Dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9 - lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita.

     Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al precedente comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il Comune, interpellato ai sensi del precedente art. 3, esprime entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione al Genio Civile per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende come espresso favorevolmente.

     Il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al precedente comma, determina in via definitiva la localizzazione delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente.

 

     Art. 10.

     Il decreto di autorizzazione rilasciato a favore dell'ENEL, delle aziende municipalizzate, degli enti locali territoriali e loro consorzi ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere.

     Con il decreto di autorizzazione rilasciato a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel comma precedente può essere dichiarata la pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza delle opere, previa motivata istanza del richiedente l'autorizzazione sempreché ne sussistano le condizioni [1]1.

     Nel decreto di autorizzazione che abbia valore di pubblica utilità o che contenga la dichiarazione della pubblica utilità stessa devono essere indicati i termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 11.

     Nei casi di urgenza, il dirigente del Servizio del Genio Civile competente, acquisiti gli atti nonché le eventuali osservazioni ad opposizioni e nel rispetto della procedura e prescrizioni dettate dal precedente art. 6, su istanza di parte, autorizza in via provvisoria la costruzione delle opere ai sensi dell'art. 113 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo che sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle poste e telecomunicazioni, ed il nulla osta del Comune interessato di cui al precedente art. 5 [1]2.

     Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere subordinata al consenso di massima delle autorità interessate di cui al precedente art. 4.

     Si applica la disposizione dettata dal terzo comma del precedente art. 5 sul silenzio assenso [1]2.

     L'autorizzazione provvisoria è subordinata all'assunzione, da parte del richiedente, dell'obbligo di adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o di demolire le opere nel caso di mancata autorizzazione della linea o degli impianti oggetto di autorizzazione, ovvero di mancata autorizzazione di quelli da cui gli stessi si derivano, nel caso detti impianti non risultino ancora autorizzati definitivamente.

     La cauzione di cui all'ultimo comma del richiamato art. 113 del T.U. n. 1775 dell'11 dicembre 1933, determinata dal Servizio Genio Civile deve essere depositata presso la Tesoreria regionale e della relativa quietanza di versamento ne viene dato atto nel decreto di autorizzazione [1]2.

     L'ENEL, le aziende municipalizzate, gli enti locali territoriali e loro consorzi sono esonerati dal prestare cauzione.

     Con il decreto di autorizzazione provvisoria può essere dichiarata la indifferibilità ed urgenza dei lavori e si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 10 [1]2.

     (Omissis) [1]3.

 

     Art. 12.

     Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia delle norme vigenti. Deve inoltre comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto, ai fini del calcolo della ricorrenza prevista dal D.M. LL.PP. 21/3/1988, capo III, punto 3.1.03 [1]4.

     Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare

dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare tutte le necessarie

verifiche secondo le norme e i regolamenti vigenti.

 

     Art. 13. [1]5

     1. Tutti gli elettrodotti, ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 1.000 volt, sono soggetti a collaudo.

     1 bis. In sede di collaudo debbono accertarsi:

     - l'avvenuta ultimazione dei lavori;

     - la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

     - la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

     - l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;

     - l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12.

     2. L'atto di collaudo deve constare di un verbale di visita e di una relazione dai quali deve risultare l'esito degli accertamenti di cui al comma precedente, nonché, in caso positivo di un certificato di collaudo favorevole.

     2 bis. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l'esercente la linea attesti essere già stati sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo le vigenti norme.

     3. Ove non risulti verificata la piena conformità dell'opera o dei materiali in essa impiegati, alle leggi, ai regolamenti vigenti o all'autorizzazione o nel caso che sussistano altre carenze rilevanti, non si fa luogo al rilascio del certificato di collaudo favorevole e l'interessato deve immediatamente sospendere l'esercizio dell'impianto fino a quando non abbia provveduto ad eliminare le carenze rilevate dal collaudatore.

     4. L'atto di collaudo non richiede alcun provvedimento di approvazione e di esso dovrà esserne preso atto nel provvedimento definitivo di autorizzazione.

     5. La nomina del collaudatore è disposta dalla Giunta regionale su richiesta dell'interessato, ai sensi della L.R. 17 novembre 1976, n. 62.

     6. Il collaudo dovrà essere eseguito dopo un periodo di esercizio dell'impianto di almeno tre anni a partire dalla data di cui al comma 1 dell'art. 12, così come stabilito dal D.M. LL.PP. 21/3/1988 capo III punto 3.1.03.

     7. Gli atti di collaudo di cui ai precedenti commi, ovvero il certificato di regolare esecuzione dei lavori, vengono trasmessi al Genio Civile per l'emissione del Decreto dirigenziale di autorizzazione definitiva all'esercizio, unitamente ad una dichiarazione attestante l'attuazione ed il rispetto di tutte le condizioni, prescrizioni, termini e le altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto e della relativa autorizzazione.

     8. Le spese inerenti al collaudo sono a carico del soggetto autorizzato.

     9. Per gli impianti costruiti dall'ENEL fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione rilevante come richiamata al secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 14. [1]6

     1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili, in tutto o in parte, nel provvedimento di autorizzazione.

     1 bis. Lo spostamento di un tratto o dell'intera linea elettrica può essere prescritto, nel corso dell'esercizio di vigilanza da parte dei tecnici incaricati del Genio Civile, a causa di calamità naturali o per temuti dissesti idrogeologici del terreno ed a tutela della pubblica incolumità, con provvedimento motivato dell'ingegnere capo ed a spese del titolare dell'impianto e previa presentazione di un progetto che rispetti i tempi fissati dalla prescrizione, alla cui approvazione si procederà mediante conferenza di Servizio, organizzata ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 dallo stesso Genio Civile.

     2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 volt, autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili fatto salvo il disposto del successivo art. 18, primo comma. Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 122 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

     Art. 15.

     Il titolare dell'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia di espropriazioni o di occupazioni d'urgenza, invia istanza al Presidente della Regione, corredata del piano particellare, dell'elenco dei proprietari e degli altri documenti presupposti di rito per le occupazioni, asservimenti od espropriazioni occorrenti, da autorizzarsi con decreto presidenziale, ove non sia riuscito ad ottenere in via bonaria la disponibilità del fondo per acquisizione o per costituzione volontaria di servitù.

 

     Art. 16.

     L'indennità per l'imposizione delle servitù di elettrodotti, da corrispondersi in base all'art. 123 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni previsto dal 5° comma del suddetto art. 123 è commisurata:

     a) per le aree occupate dai basamenti dei sostegni e da cabine ed altre costruzioni, aumentate ove occorra da adeguata zona di rispetto, al valore intero;

     b) per la striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di verifica e manutenzione delle condutture, della larghezza di metri 1 e di lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse, ad un quarto del valore;

     c) per la fasce laterali, diminuite delle aree già calcolate alle lettere sub a) e b) allo 0,07 del valore in presenza di colture erbacee, allo 0,05 del valore in presenza di terreno sterile, incolto o pascolo; allo 0,09 del valore in presenza di colture arboree compatibili con l'elettrodotto. In presenza di colture arboree incompatibili con l'elettrodotto l'indennità si calcolerà operando la differenza tra il valore della coltura arborea della striscia da asservire e quello dell'incolto e a tale differenza si aggiungerà la quota relativa alla servitù sull'incolto.

     Il valore sarà determinato ai sensi della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni per i terreni agricoli, mentre per i terreni con destinazione edificatoria rientranti nelle perimetrazioni urbane, nei piani di fabbricazione o nei piani regolatori comunali si applicheranno i criteri di valutazione dettati dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni [1]7.

     Il calcolo eseguito come indicato nei punti sub a), b) e c) determina il valore delle indennità da corrispondere al concedente la servitù per linee elettriche soggette a spostamento, e, nel caso di servitù inamovibile, il valore di cui sopra è aumentato del 50%.

 

     Art. 17.

     Per le servitù costituite su beni del demanio e del patrimonio della Regione, delle Province e dei Comuni la corresponsione dell'indennità di cui al precedente art. 16 è sostituita dal pagamento del canone previsto dalle vigenti norme sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche [1]8.

     Per i beni del patrimonio disponibile è facoltà della Regione, delle Province e dei Comuni di chiedere la corresponsione del canone in luogo dell'indennità determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 16.

     E' in ogni caso fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti durante la costruzione delle opere elettriche anche per le necessarie occupazioni.

 

     Art. 18.

     Il Presidente della Regione, previa deliberazione preliminare della Giunta regionale adottata dopo aver acquisito il parere del CRTA, Sez. LLPP, può ordinare, su richiesta delle amministrazioni interessate, lo spostamento o la modifica di linee elettriche di competenza regionale autorizzate, quando ciò si renda necessario per ragioni di pubblico interesse.

     L'esercente ha diritto al rimborso delle spese relative da parte del richiedente lo spostamento o la modifica.

     Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto costituisce autorizzazione, con dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della variante dell'impianto da eseguire.

 

     Art. 18 bis. [1]9

     1. La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme, nonché su quelle oggetto della legge 28.6.86 n. 339, spetta alla Giunta regionale, che la esercita attraverso il Servizio del Genio Civile.

     2. L'ingegnere capo del Genio Civile può richiedere, per la necessaria sussidiarietà nei compiti di vigilanza, l'intervento della ASL, al fini della verifica della sicurezza di impianti in esercizio o di quelli in corso di realizzazione.

 

     Art. 19.

     L'esecuzione delle opere ed impianti previsti dall'art. 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione o senza l'osservanza della procedura prevista dal precedente art. 7 per gli impianti con tensione fino a 30.000 volt, ovvero eseguiti in difformità del progetto autorizzato od approvato, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore dei lavori e del direttore degli stessi da 200.000 lire a 2.000.000 per ognuno [2]0.

     Dette sanzioni verranno applicate con l'osservanza delle norme e procedure fissate nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell'articolo 1 della L.R. 23 marzo 1983, n. 12.

     La stessa sanzione è prevista a carico del titolare della linea elettrica per ogni altra violazione alle disposizioni dettate dalla presente legge regionale.

     Fatta salva l'applicazione delle sanzioni suddette può essere ordinata la demolizione o la riduzione a conformità delle opere richiamate dal precedente comma, anche d'ufficio ed a spese del proprietario. La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, alla ordinanza di demolizione anche d'ufficio ed a spese del trasgressore [2]0.

     I verbali di cui sopra, redatti dal tecnico del Genio Civile incaricato della vigilanza, devono essere confermati, ovvero possono essere modificati o revocati dall'ingegnere capo entro 8 gg dal relativo sopralluogo di accertamento. La modifica o la revoca del verbale devono essere comunicate all'interessato [2]1.

 

     Art. 20. [2]2

     1. I proprietari degli impianti già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali, non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro tre anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al Dirigente il Servizio del Genio Civile competente, presentando un'apposita istanza corredata da:

     a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;

     b) una relazione firmata sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per impianti di proprietà dell'ENEL o di Aziende Municipalizzate, tale relazione può essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti.

     2. Il dirigente il Servizio del Genio Civile competente, entro 60 giorni, approva l'elenco degli impianti e dispone per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi. restando gli obblighi già assunti o da assumere dal richiedente verso le Amministrazioni pubbliche interessate.

 

     Art. 21. [2]3

     1. All'art. 2, terzo comma, della Legge Regionale 12/83, le parole "e 113 lett. b" sono soppresse.

 

     Art. 22. [2]2

     1. Per quanto previsto al precedente art. 3, comma 4, sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999:

     STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

     E' istituito ed iscritto, per memoria, il Cap. 37210 al Tit. 3; Ctg. 7, voce economica 2, denominato: Entrate derivanti da diritti di istruttoria - L.R. ....... art. 3, comma 4.

     STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

     E' istituito ed iscritto al Sett. 15, Tit. 2 Ctg. 2 Sez. 10, il Cap. 152220 denominato: "Fondo per il miglioramento del servizio afferente le linee e gli impianti elettrici"; lo stanziamento sarà rideterminato nei limiti delle somme che verranno iscritte al Cap. 37210/E presumibilmente valutati in £. 10.000.000.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[2] Articolo così modificato ed integrato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]10 Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]11 Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]12 Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]12 Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]12 Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]12 Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]13 Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]14 Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]15 Articolo così modificato ed integrato dall'art. 10 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]16 Articolo così modificato ed integrato dall'art. 11 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]17 Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]18 Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[1]19 Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[2]20 Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[2]20 Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[2]21 Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[2]22 Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.

[2]23 Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132 e così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 9 febbraio 2000, n. 5.

[2]22 Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.