§ 98.1.11429 - D.M. 1 febbraio 1988, n. 21.
Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, contenente disposizioni in materia valutaria, ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/02/1988
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Atti e documenti relativi alla dimora
Art. 2.  Atti e documenti relativi all'attività
Art. 3.  Valute estere
Art. 4.  Prodotti e servizi finanziari
Art. 5.  Termini di versamento e cessione delle valute estere
Art. 6.  Conti d'attesa
Art. 7.  Conti valutari
Art. 8.  Conti autorizzati
Art. 9.  Saldi massimi dei conti autorizzati
Art. 10.  Verifica dei saldi massimi dei conti autorizzati e negoziazione delle eccedenze
Art. 11.  Conti transitori
Art. 12.  Conti speciali presso banche all'estero
Art. 13.  Deposito di valori mobiliari esteri
Art. 14.  Esportazione di mezzi di pagamento
Art. 15.  Consegna in Italia di assegni a non residenti
Art. 16.  Regolamenti in lire non convertibili
Art. 17.  Trasferimenti per il tramite dell'amministrazione postale
Art. 18.  Atti di disposizione di valute estere tra residenti
Art. 19.  Dichiarazione relativa al trasferimento dei compensi di mediazione a favore di non residenti
Art. 20.  Silenzio assenso
Art. 21.  Delega di competenza all'Ufficio italiano dei cambi
Art. 22.  Delega di competenza al Mediocredito centrale
Art. 23.  Delega di competenza alla SACE
Art. 24.  Verifiche
Art. 25.  Norme transitorie
Art. 26.  Norme finali
Art. 27.  Abrogazione di disposizioni preesistenti


§ 98.1.11429 - D.M. 1 febbraio 1988, n. 21.

Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, contenente disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599.

(G.U. 2 febbraio 1988, n. 26)

 

 

     IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

     di concerto con

     IL MINISTRO DEL TESORO

     Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 1986, concernente la revisione della legislazione valutaria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;

     Decreta:

 

     Art. 1. Atti e documenti relativi alla dimora

     1. Ai fini della determinazione dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, la dimora è comprovata da:

     a) certificato di residenza rilasciato dalle competenti amministrazioni o altro documento da cui possa desumersi la residenza stessa, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di utilizzo;

     b) copia autenticata dell'atto relativo al possesso o alla detenzione di immobile sito nel luogo in cui si dichiara di aver fissato la dimora o da cui risulti l'appartenenza al nucleo familiare del titolare;

     c) per i soli cittadini italiani, inoltre, certificato di iscrizione nei registri anagrafici degli italiani residenti all'estero nonchè certificato di cancellazione dai registri della popolazione residente.

     2. Agli stessi fini il termine di due anni per la presunzione di abitualità della dimora va computato dalla data più recente tra quelle risultanti dai documenti di cui sopra, riferito alle circostanze da comprovare.

     3. Coloro che producano gli atti e documenti di cui al comma 1, possono dimostrare di aver assunto dimora abituale, prima della maturazione del termine di due anni, mediante l'esibizione di atti o attestazioni rilasciati da datori di lavoro e da pubbliche amministrazioni o da soggetti terzi eroganti servizi di pubblica utilità.

 

          Art. 2. Atti e documenti relativi all'attività

     1. Ai fini della determinazione dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, la non occasionalità dell'attività svolta dalle persone fisiche è comprovata:

     per il lavoro dipendente, da attestazione del datore di lavoro;

     per l'attività autonoma o imprenditoriale, da certificati o attestazioni rilasciati a fini fiscali ovvero da organismi investiti di pubbliche funzioni da cui si desuma la circostanza dell'abitualità. Questa circostanza può essere comprovata anche da documenti attinenti alla contabilità aziendale.

     2. Agli stessi fini l'esistenza della stabile organizzazione è comprovata:

     per le società, mediante la certificazione ufficiale da cui risulti l'iscrizione della sede secondaria nel registro di cancelleria del tribunale competente per territorio;

     per gli altri soggetti, mediante certificati o attestazioni di organismi investiti di pubbliche funzioni da cui risulti lo svolgimento di un'attività con sede fissa.

     3. Lo svolgimento occasionale o senza stabile organizzazione dell'attività può essere comprovato da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

 

          Art. 3. Valute estere

     1. I titoli di credito di natura obbligazionaria e i valori mobiliari similari, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU, sono valute estere qualora siano in scadenza entro centottanta giorni.

     2. Sono valute estere di conto valutario le seguenti: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU, marco finlandese, dracma greca e dollaro australiano.

     3. I biglietti di banca e di Stato nelle valute di cui al precedente comma non sono valute di conto valutario qualora nel Paese di emissione non siano accreditabili in conti dell'estero e non siano convertibili in altra valuta di conto valutario.

 

          Art. 4. Prodotti e servizi finanziari

     1. L'offerta al pubblico in Italia, da parte di non residenti, anche per il tramite di residenti, dei prodotti e dei servizi finanziari di cui ai successivi commi è consentita nel rispetto delle norme di settore, degli accordi comunitari, degli altri trattati e accordi internazionali.

     2. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di prodotti finanziari, purchè questi ultimi non si configurino come valuta estera ai sensi del precedente art. 3:

     a) titoli, anche a breve termine, emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE o da organismi internazionali;

     b) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi membri della CEE;

     c) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi extra CEE aderenti all'OCSE, che siano quotati o in via di quotazione, purchè relativi ad emittenti quotati in mercati regolamentati;

     d) valori mobiliari negoziabili emessi, nell'esercizio dell'attività specifica, da enti creditizi appartenenti a Paesi aderenti all'OCSE.

     3. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di servizi finanziari:

     a) attività di sottoscrizione, distribuzione e intermediazione, anche con assunzione di posizioni in proprio, nonchè di gestione fiduciaria e di gestione di patrimoni, riguardanti i prodotti di cui al precedente comma 2;

     b) attività di consulenza finanziaria;

     c) contratti di factoring;

     d) gestione di carte di credito internazionali.

     4. L'offerta di prodotti e servizi finanziari diversi da quelli di cui ai commi precedenti è soggetta ad autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, da concedersi quando sia verificata la compatibilità, in tema di criteri operativi e di controllo, tra l'ordinamento italiano e quello del Paese che emette il prodotto e offre il servizio. Per i prodotti finanziari la compatibilità si considera verificata una volta decorsi trenta giorni dalla notifica da parte dell'interessato del positivo espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, senza che sia intervenuto motivato divieto da parte del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 5. Termini di versamento e cessione delle valute estere

     1. I residenti devono versare le valute estere alle banche abilitate per l'accreditamento nei conti di cui possono essere intestatari ai sensi dei successivi articoli ovvero cederle contro lire alle banche stesse entro sessanta giorni dalla data in cui ne abbiano conseguito l'effettiva disponibilità.

     2. In caso di mutamento della residenza valutaria di non residenti, il termine per la cessione o il versamento della valuta connessi a tale mutamento è fissato in centottanta giorni che decorrono dalla data del mutamento.

     3. Non sono soggette all'obbligo di versamento o cessione le valute di conto nelle quali devono essere regolate le operazioni previste da accordi interstatali nonchè i biglietti di Stato e di banca esteri limitatamente ad importi non superiori al controvalore di Lit. 2.500.000 e comunque non inferiori al controvalore di 1.250 D.S.P.

 

          Art. 6. Conti d'attesa

     1. La valuta estera rimessa ad una banca abilitata a favore di un residente non reperibile ovvero non in grado di produrre gli elementi necessari per la sistemazione della partita deve essere accreditata dal momento della sua effettiva disponibilità in un conto denominato "d'attesa".

     2. L'intestatario del conto è tenuto a fornire alla banca abilitata, entro il trentesimo giorno dalla data di apertura del conto di attesa, tutti gli elementi necessari per la sistemazione della partita con l'accreditamento in uno dei conti di cui possono essere intestatari i residenti ai sensi dei successivi articoli, ovvero con la negoziazione contro lire.

     3. Qualora l'apertura del conto di attesa sia stata determinata da pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio di provvedimento prescritto per l'effettuazione dell'operazione cui il pagamento si riferisce, la presentazione della domanda intesa ad ottenere il provvedimento sospende il decorso dei termini del conto fino alla data del rilascio del provvedimento stesso. Se la domanda è presentata prima dell'accensione del conto, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 inizia a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento. Le banche abilitate possono procedere, su richiesta dell'intestatario del conto di attesa ed entro i termini di scadenza consentiti, all'accreditamento della valuta nei conti valutari anche prima del rilascio del provvedimento.

     4. Decorso il termine di scadenza del conto la valuta deve essere immediatamente ceduta all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio intercorrente tra il giorno di accreditamento e quello di cessione ovvero restituita all'estero.

 

          Art. 7. Conti valutari

     1. I conti valutari sono conti aperti ai residenti presso le banche abilitate per il regolamento in valuta delle operazioni consentite.

     2. Le singole partite dei conti valutari devono essere utilizzate entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto da emanarsi non oltre quindici giorni prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni. I termini potranno essere diversi a seconda che le partite derivino da:

     a) trasferimenti da parte di non residenti, per operazioni valutarie;

     b) regolamenti in valuta consentiti tra residenti;

     c) conversioni in valuta di lire precedentemente ricevute da non residenti;

     d) finanziamenti ricevuti, diversi da quelli di cui alla successiva lettera e);

     ovvero da:

     e) finanziamenti ottenuti da banche abilitate per effettuare regolamenti in favore di non residenti ovvero, quando consentito, in favore di residenti;

     f) acquisto di valuta contro lire effettuato con soggetti abilitati. La valuta così acquistata può essere ceduta contro lire solo in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, al minor cambio di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

     3. La valuta derivante da arbitraggio mantiene la caratteristica della valuta originaria ai fini dell'utilizzo e dei relativi termini.

     4. Le società controllanti e altre società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, possono intrattenere conti valutari denominati "cumulativi" la cui movimentazione è inoltre disciplinata dalle norme seguenti:

     a) i conti sono intestati alla controllante anche quando gli importi accreditati sono di competenza di società controllata;

     b) gli utilizzi possono essere disposti dal titolare anche in nome e per conto delle società controllate;

     c) possono essere intestatarie del conto le società controllate che svolgono funzioni di carattere finanziario nell'interesse del gruppo.

 

          Art. 8. Conti autorizzati

     1. Le imprese residenti che svolgono abitualmente con l'estero attività di assicurazione, navigazione, spedizione, provveditoria, bunkeraggio e transito di merci possono accreditare le valute estere acquisite in connessione alla specifica attività esercitata in conti diversi da quelli valutari denominati "conti autorizzati", non soggetti a termini di utilizzazione predeterminata e i cui saldi giornalieri devono essere contenuti entro i massimali di cui al successivo articolo.

     2. I conti possono essere accreditati, oltre che con valuta di conto valutario acquisita per la specifica attività per cui sono stati aperti anche con valuta di conto valutario derivante da:

     conversione di lire di conto estero da effettuare con valuta di regolamento accreditata con data corrispondente a quella di addebito del conto estero;

     conversione di altra valuta di conto autorizzato intestato al medesimo titolare;

     finanziamenti in valuta concessi da banche abilitate.

     3. Detti conti possono essere addebitati per:

     pagamenti a fronte di operazioni connesse alla specifica attività per la quale il conto è stato aperto. Le imprese di assicurazione, nei casi di riassicurazione o retrocessione di affari stipulati in lire con residenti, possono utilizzare lire della propria gestione interna, rinunciando alla facoltà di convertire le lire di conto estero ricevute a fronte delle medesime operazioni;

     conversione in altra valuta da accreditare in conto autorizzato del medesimo titolare;

     rimborso di finanziamenti concessi da banche abilitate;

     negoziazione sul mercato contro lire.

     4. I conti possono essere intrattenuti presso più banche abilitate della stessa o di diversa piazza.

     5. I titolari dei conti autorizzati non possono acquisire valute estere contro lire per il regolamento di operazioni connesse alla specifica attività che ha motivato l'accensione del conto. E' fatta eccezione per le imprese di navigazione che non dispongono della valuta sufficiente ad eseguire i regolamenti di competenza, per gli spedizionieri che devono reintegrare il conto per spese all'estero sostenute nell'interesse dei mandanti residenti nonchè per le compagnie di assicurazione, limitatamente all'acquisto contro lire della valuta necessaria al reintegro delle disponibilità occorrenti alla copertura del saldo tecnico aggiornato.

     6. Le rappresentanze diplomatiche e consolari estere ed i rispettivi titolari o dipendenti stranieri, nonchè le sedi in Italia di organizzazioni ed enti che esplicano attività, anche fuori del territorio della Repubblica, in conformità delle leggi e delle convenzioni intestatali istitutive riconosciute dallo Stato italiano, e i soggetti che rivestano, nel territorio della Repubblica, la qualifica di rappresentanti o dipendenti di tali organizzazioni ed enti, possono accreditare le somme di cui sono destinatari in ragione dell'attività istituzionalmente svolta in conti denominati "rappresentanza estera" ed espressi in valuta e in lire di conto estero.

 

          Art. 9. Saldi massimi dei conti autorizzati

     1. Il saldo massimo giornaliero per il complesso dei conti autorizzati intestati a ciascuna impresa è così determinato:

     per le imprese di assicurazione, è pari all'ammontare necessario per far fronte all'obbligo di copertura delle riserve tecniche relative agli affari espressi in valuta, denominato saldo tecnico aggiornato (allegato 1) aumentato del 20%;

     per le imprese di navigazione, è pari al 20% degli esiti in valuta riferiti all'ultimo esercizio chiuso. Per le imprese di nuova costituzione o per quelle per le quali non risultino pagamenti in valuta relativamente all'ultimo esercizio, il saldo massimo per l'anno solare considerato è pari all'ammontare degli impegni certi di pagamento in valuta;

     per le altre imprese, è pari alla somma, aumentata del 20%, dell'ammontare degli impegni di pagamento certi per operazioni già definite e di quello dei fondi anticipati da committenti non residenti da utilizzare per pagamenti di transazioni non ancora definite.

     2. Nel caso di conti autorizzati aperti presso più banche abilitate, gli intestatari dovranno produrre, oltre al documento da cui si desume il saldo massimo consentito, una dichiarazione relativa alla quota attribuita alla banca interessata.

 

          Art. 10. Verifica dei saldi massimi dei conti autorizzati e negoziazione delle eccedenze

     1. Le disponibilità dei "conti autorizzati", in eccedenza rispetto al massimale, devono essere negoziate contro lire tramite le banche abilitate presso le quali i conti sono aperti, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui le eccedenze risultano accertate.

     2. Oltre il suddetto termine la negoziazione deve essere effettuata in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, al minor cambio intercorrente tra la scadenza di cui al comma precedente ed il giorno di regolamento della negoziazione.

 

          Art. 11. Conti transitori

     1. I residenti in relazione a determinate operazioni possono accreditare temporaneamente le valute acquisite nei seguenti conti, denominati transitori, aperti presso banche abilitate, diversi da quelli valutari:

     a) conti aperti al nome di residenti che occasionalmente effettuano operazioni di transito nelle quali l'incasso precede il pagamento. I conti possono essere utilizzati esclusivamente per il regolamento della merce oggetto dell'operazione, eventualmente previa conversione in altre valute estere;

     b) conti aperti direttamente da banche abilitate, in alternativa alla liquidazione anticipata dei contratti a termine, a nome di residenti che, avendo stipulato con le banche stesse la vendita a termine di valuta da introitare dall'estero, ne vengono in possesso in anticipo rispetto alla data del contratto;

     c) conti aperti al nome di residenti che debbono gestire la liquidazione di avarie generali in valuta relative a navi ed aeromobili;

     d) conti per pagamenti nell'interesse di non residenti, aperti al nome di residenti che esercitano attività di agenti di cambio, commissionario di borsa, agente di viaggio, spedizioniere, agente o raccomandatario marittimo di compagnie estere di navigazione e di mandatario in genere. I conti sono accreditati con valuta ricevuta dall'estero che deve essere utilizzata per l'effettuazione di pagamenti a favore di terzi nei limiti del mandato ricevuto o per ritrasferimenti a favore dei remittenti.

     2. I conti transitori restano in essere fino a quando non sono stati effettuati i regolamenti in relazione ai quali i conti vengono accesi.

 

          Art. 12. Conti speciali presso banche all'estero

     1. I residenti che svolgono all'estero attività per le quali non si realizzino le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, possono intrattenere presso banche non residenti i seguenti conti in valuta estera, denominati "speciali":

     a) conti di autotrasportatori, utilizzabili per il regolamento delle spese relative al pedaggio autostradale e accreditabili, nei limiti del fabbisogno annuale risultante da dichiarazione resa ad una banca abilitata, con trasferimenti di fondi in valuta effettuati dalla banca medesima;

     b) conti di organizzazioni costituite provvisoriamente all'estero per l'esecuzione di lavori, utilizzabili per le spese relative e accreditabili con i fondi in valuta estera riconosciuti dal committente non residente. Il limite complessivo degli importi accreditabili è pari al 40% del valore della commessa ovvero a Lit. 500 milioni se si tratta di spese in loco necessarie solo per l'approntamento di forniture di merci. Nel rispetto dei limiti indicati i conti possono essere alimentati anche con disponibilità in valuta dall'Italia ovvero con facilitazioni di credito in valuta, nonchè con banconote in valuta residuate a dipendenti dell'impresa titolare del conto. Possono inoltre esservi accreditate disponibilità in valuta, non trasferibili, esistenti alla chiusura di analoghi conti intestati ad altri residenti;

     c) conti di compagnie di navigazione e imprese assicuratrici, utilizzabili per le esigenze connesse alla specifica attività esercitata al di fuori del territorio nazionale ed accreditabili con gli incassi realizzati in loco, fermo restando l'obbligo di trasferire in Italia le somme eccedenti il fabbisogno;

     d) conti liquidatori di avarie, anche congiuntamente a trustees, per il regolamento di avarie generali relative a navi ed aeromobili, limitatamente al periodo occorrente per la definitiva liquidazione dell'avaria generale cui si riferiscono.

     2. I residenti che, per l'attività svolta con l'estero, siano beneficiari di molteplici pagamenti da parte di non residenti in un determinato Paese possono aprire presso banche del Paese considerato conti in valuta nei quali far confluire tali pagamenti. Detti conti sono utilizzabili esclusivamente per il successivo trasferimento in Italia delle disponibilità accreditate. La giacenza delle singole partite non può superare i quindici giorni.

     3. I residenti devono dare contestuale segnalazione all'accensione dei conti di cui ai commi precedenti ad una banca abilitata prescelta, per il cui tramite dovranno essere effettuati gli eventuali trasferimenti. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre solare e comunque entro sessanta giorni dalla chiusura dei conti, il residente deve fornire alla banca l'estratto dei conti medesimi.

     4. I residenti che debbano prestare cauzioni in contanti per la partecipazione all'estero a gare o appalti concernenti l'esecuzione di lavori o la fornitura di merci o servizi possono intrattenere appositi conti in valuta presso banche non residenti. Analoga possibilità è accordata per i depositi cauzionali richiesti a fronte di operazioni a termine su merci presso Borse ufficiali estere.

     5. I residenti che soggiornino temporaneamente all'estero a scopo di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura possono intrattenere presso banche non residenti conti speciali accreditabili esclusivamente con le disponibilità in valuta legittimamente esportate o trasferite da banche abilitate per tali scopi.

     6. I conti speciali vanno estinti al venir meno delle condizioni che ne consentano l'accensione.

     7. I residenti possono detenere conti in lire non convertibili presso banche con sede nella Repubblica di San Marino.

 

          Art. 13. Deposito di valori mobiliari esteri

     1. Il deposito dei valori mobiliari emessi o estinguibili all'estero da parte di residenti deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data in cui i residenti ne abbiano conseguito l'effettiva disponibilità.

     2. In caso di mutamento di residenza valutaria, i termini per il deposito di valori mobiliari precedentemente acquisiti sono fissati in centottanta giorni che decorrono dalla data di mutamento.

     3. I residenti sono esonerati dall'obbligo di costituzione in deposito dei valori mobiliari emessi o estinguibili all'estero quando:

     a) siano privi di valore a seguito di riforme monetarie ovvero di provvedimenti adottati dalle autorità governative dello Stato in cui ha sede l'emittente dei titoli stessi;

     b) il prezzo di acquisto, nel controvalore in lire, non superi, per ogni singolo proprietario, l'ammontare complessivo di lire 5 milioni;

     c) siano acquisiti a cauzione di cariche amministrative oppure da compagnie di assicurazione a copertura di rischi assunti all'estero secondo le disposizioni vigenti;

     d) siano rilasciati da beneficiari esteri di crediti finanziari accordati da banche e da istituti di credito a medio termine residenti;

     e) siano pagabili solo in Italia e siano emessi in lire da istituzioni finanziarie internazionali alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualità di Stato membro.

     4. L'obbligo del deposito può essere assolto mediante costituzione da parte di altro residente che abbia ricevuto mandato all'acquisto e/o alla gestione dei titoli.

 

          Art. 14. Esportazione di mezzi di pagamento

     1. I residenti possono esportare al seguito:

     a) biglietti di Stato e di banca italiani fino a Lit. 1 milione a persona;

     b) mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero fino al controvalore di Lit. 2.500.000 e comunque non inferiore al controvalore di 1.250 D.S.P.

     2. Oltre quanto previsto dal precedente comma, i residenti che si recano all'estero anche per motivi di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura, possono esportare al seguito:

     a) mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero a condizioni che siano legittimamente acquisiti presso le banche abilitate, a tal fine tenute a rilasciare apposita attestazione;

     b) assegni in lire interne, da trarre su banche abilitate, a condizione che ciascun titolo, all'atto dell'emissione, presenti le seguenti caratteristiche:

     contenga l'indicazione completa del beneficiario non residente e degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 736;

     sia integrato con la clausola di non trasferibilità;

     sia di importo non superiore a Lit. 5 milioni;

     c) carte di credito, rilasciate da residenti, da utilizzare per motivi di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura.

     3. Quando gli assegni di cui alla lettera b) del comma 2 sono in possesso del beneficiario non residente, i relativi importi vanno considerati espressi in lire di conto estero.

     4. I non residenti possono esportare, al seguito, mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero, valori mobiliari estinguibili in Italia e all'estero per importi eccedenti Lit. 5 milioni, nonchè banconote italiane per importi eccedenti Lit. 1 milione, a condizione che siano in grado di dimostrarne con qualsiasi mezzo di prova l'avvenuta importazione, o, comunque, la legittimità dell'acquisizione in Italia e all'estero. A tal fine la dogana, ove richiesta, provvede a rilasciare apposita attestazione all'atto dell'importazione. Analoga dimostrazione deve essere fornita per l'accreditamento delle disponibilità relative ai suddetti valori nei conti intestati a non residenti.

 

          Art. 15. Consegna in Italia di assegni a non residenti

     1. I residenti possono consegnare direttamente in Italia ai non residenti:

     a) gli assegni in valuta ricevuti dalle banche abilitate per il regolamento di operazioni con l'estero;

     b) gli assegni in lire interne emessi secondo il disposto del precedente art. 14.

     2. Gli assegni di cui al comma precedente sono esportabili dai non residenti secondo quanto disposto dal richiamato art. 14. Per gli assegni in valuta, l'attestazione rilasciata dalle banche abilitate va consegnata al non residente beneficiario.

 

          Art. 16. Regolamenti in lire non convertibili

     1. I regolamenti tra residenti e non residenti possono essere eseguiti in lire non convertibili in valuta estera mediante:

     a) biglietti di banca italiani, se effettuati da non residenti a residenti per l'acquisto di beni e servizi collegati al soggiorno dei primi in Italia;

     b) biglietti di banca italiani e assegni espressi in lire se effettuati da residenti a non residenti che intendono utilizzare tali disponibilità per gli scopi di cui alla lettera a).

     2. Per i beni di cui al comma 1, che non rientrino tra quelli la cui esportazione agevolata è consentita dalle dogane al seguito del non residente, il relativo regolamento, se di importo superiore a Lit. 20 milioni, deve avvenire mediante canalizzazione.

     3. I regolamenti tra residenti e non residenti possono altresì essere eseguiti in lire non convertibili quando effettuati da residenti che si surrogano nel credito verso non residenti derivante dall'utilizzazione in Italia di carte di credito.

     4. I rapporti tra i residenti e i soggetti non residenti appartenenti allo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino sono equiparati a quelli tra residenti. I soggetti appartenenti agli Stati di cui sopra possono, tra l'altro, intrattenere conti in lire interne.

     5. La consegna in Italia di mezzi di pagamento in lire da parte di debitori a residenti mandatari dei creditori non residenti non costituisce regolamento. Il successivo trasferimento in favore dei non residenti deve avvenire mediante canalizzazione.

 

          Art. 17. Trasferimenti per il tramite dell'amministrazione postale

     1. I trasferimenti valutari concernenti le operazioni con l'estero possono essere effettuati anche per il tramite dell'amministrazione postale senza limite d'importo ove trattisi di rimesse dall'estero; fino al limite di Lit. 5 milioni ove trattisi di trasferimenti a favore di non residenti, salvo eventuali minori importi stabiliti nelle convenzioni postali con i singoli Paesi.

     2. Ai fini di eventuali controlli degli organi valutari gli operatori interessati devono mantenere ai propri atti la relativa documentazione.

 

          Art. 18. Atti di disposizione di valute estere tra residenti

     1. I residenti possono compiere atti di disposizione di valute estere tra loro esclusivamente per il regolamento di:

     A) premi ed indennizzi relativi a contratti di assicurazione stipulati con la SACE;

     B) premi ed indennizzi relativi a contratti di assicurazione, riassicurazione, retrocessione e coassicurazione aventi per oggetto:

     a) assicurazioni vita e capitalizzazione, in tutte le forme ammesse, individuali e collettive;

     b) assicurazioni infortuni, quando il beneficiario o l'assicurato è un non residente;

     c) assicurazioni danni, quando l'assicurazione copre un rischio situato all'estero o l'esecuzione di lavori per conto di committente non residente o la responsabilità per lo svolgimento di attività professionale all'estero o per vizi di prodotti esportati;

     d) merci esportate CIF o, comunque, rese con clausole che pongono a carico di residenti l'onere del pagamento del premio ed in favore di non residenti la corresponsione dell'eventuale indennizzo;

     e) merci importate FOB e C&F

     f) corpi di navi o di aerei;

     g) merci di provenienza estera e proprietà di non residenti introdotte nel territorio della Repubblica per processi di lavorazione presso imprese residenti per conto di committenti non residenti;

     h) merci di proprietà di residenti e giacenti allo Stato estero fuori della cinta doganale;

     i) plichi o pacchi postali contenenti valori esteri spediti a proprie corrispondenti dell'estero da banche abilitate;

     l) crediti derivanti da esportazioni di merci dall'Italia limitatamente all'insolvenza del debitore estero ufficialmente dichiarata;

     m) rischi di trasporto a carico di residente spedizioniere, relativi al transito per l'Italia di merce proveniente dall'estero e destinata all'estero;

     n) rischi relativi:

     all'esecuzione di lavori e/o forniture all'estero per il trasporto e montaggio all'estero di macchine e apparecchiature;

     alla copertura di polizze fidejussorie;

     alle malattie ed agli infortuni professionali ed extraprofessionali del personale utilizzato all'estero;

     alla responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione di lavori e/o forniture;

     C) competenze spettanti agli spedizionieri per spese da effettuare all'estero nei limiti del mandato di spedizione;

     D) merci cedute allo Stato estero.

     2. I predetti regolamenti, quando sono effettuati da parte o in favore di residenti titolari di conti diversi dal conto valutario, possono essere eseguiti a valere su tali conti, semprechè trattisi di regolamenti connessi alla specifica attività per cui il soggetto è abilitato ad intrattenere il conto diverso da quello valutario.

 

          Art. 19. Dichiarazione relativa al trasferimento dei compensi di mediazione a favore di non residenti

     1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, la dichiarazione relativa al trasferimento dei compensi di mediazione va redatta dall'interessato, secondo le indicazioni riprodotte nell'allegato 2.

     2. Per il trasferimento di compensi da eseguire in via contestuale o successiva all'operazione cui la mediazione si riferisce, la dichiarazione va presentata alla banca abilitata che effettua il primo intervento nell'operazione sottostante; per quelli da eseguire in via anticipata rispetto all'operazione cui la mediazione si riferisce, va presentata alla banca prescelta per il regolamento del compenso unitamente alla dichiarazione valutaria e all'eventuale ulteriore documentazione concernente l'operazione principale.

     3. Ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 25 il trasferimento di compensi di mediazione va considerato come operazione autonoma per la quale vanno osservati gli adempimenti pure previsti nel citato articolo.

 

          Art. 20. Silenzio assenso

     1. Le richieste di autorizzazioni valutarie di carattere particolare, relative alle operazioni di seguito indicate, si intendono accolte qualora gli organi competenti, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, non forniscano risposta negativa o interlocutoria:

     a) proroghe dei termini di autorizzazioni già rilasciate, per periodi di validità comunque non superiori a quelli originali;

     b) deroghe ai vincoli, divieti ed obblighi eventualmente imposti ai sensi degli articoli 13e14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

     2. Gli interessati possono comprovare l'avvenuto decorso del termine di cui al precedente comma con apposita dichiarazione dalla quale risultino gli estremi e l'oggetto della domanda presentata.

     Gli organi competenti, ove richiesti, sono comunque tenuti ad attestare, entro cinque giorni dalla relativa istanza, l'intervenuta autorizzazione per silenzio assenso.

 

          Art. 21. Delega di competenza all'Ufficio italiano dei cambi

     1. E' delegata all'Ufficio italiano dei cambi la facoltà di autorizzare i residenti a:

     a) non osservare i vincoli, i divieti e gli obblighi eventualmente imposti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) e lettera b), e comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1987, n. 454;

     b) costituire all'estero depositi cauzionali diversi da quelli di cui al precedente art. 12;

     c) intrattenere presso banche abilitate conti in valuta non di conto valutario;

     d) accendere all'estero conti correnti postali.

     2. L'Ufficio italiano dei cambi è altresì delegato a pronunciarsi nei casi dubbi in tema di abitualità della dimora e di non occasionalità dell'attività svolta ai fini di quanto previsto negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

     3. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari devono essere motivati e inviati per conoscenza al Ministro del commercio con l'estero.

 

          Art. 22. Delega di competenza al Mediocredito centrale

     1. E' delegata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) la facoltà di autorizzare la costituzione all'estero, da parte di imprese residenti, di conti e di depositi connessi con l'effettuazione di operazioni per le quali non venga richiesta la garanzia assicurativa statale e ricorrano le seguenti condizioni:

     a) sia richiesto l'intervento agevolativo del predetto istituto ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni;

     b) il valore del contratto non sia superiore a lire 50 miliardi o, se espresso in valuta, al corrispondente controvalore calcolato al cambio vigente due giorni utili prima della data di presentazione della domanda;

     c) indipendentemente da qualsiasi limite di importo, il regolamento sia effettuato a valere su un credito di aiuto o misto concesso ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

     2. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari devono essere motivati e inviati per conoscenza al Ministro del commercio con l'estero.

 

          Art. 23. Delega di competenza alla SACE

     1. E' delegata alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) la facoltà di autorizzare la costituzione all'estero, da parte di imprese residenti, di conti e di depositi connessi con l'effettuazione di operazioni per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

     a) sia richiesta la garanzia assicurativa statale ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni;

     b) il valore del contratto non sia superiore a lire 50 miliardi o, se espresso in valuta, al corrispondente controvalore calcolato al cambio vigente due giorni utili prima della data di presentazione della domanda.

     2. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari devono essere motivati e inviati per conoscenza al Ministro del commercio con l'estero.

 

          Art. 24. Verifiche

     1. Ai fini delle verifiche previste dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, i residenti devono fornire alla Banca d'Italia e alle banche abilitate:

     a) per le operazioni fino a Lit. 10 milioni o comunque per rimesse emigrati o per trasferimenti disposti da non residenti per atto unilaterale o liberalità la mera indicazione, anche verbale, a fini statistici, della causale dell'operazione;

     b) la sola dichiarazione valutaria per le operazioni di importo superiore a Lit. 10 milioni e di natura diversa da quelle di cui alla precedente lettera a);

     c) la dichiarazione valutaria corredata dalla documentazione relativa all'operazione sottostante per le operazioni di importo superiore a Lit. 20 miliardi. Analogo adempimento è dovuto per le operazioni di importo compreso tra Lit. 100 milioni e Lit. 20 miliardi quando rientrino in categorie individuate a campione dall'Ufficio italiano dei cambi.

     2. La dichiarazione valutaria ovvero la comunicazione di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere fornita:

     a) entro dieci giorni dall'esecuzione dell'operazione doganale, ad una banca abilitata prescelta dall'operatore, per le operazioni con l'estero senza impegno di regolamento valutario ovvero con regolamento di valore superiore a Lit. 20 milioni, previsto in via posticipata oltre sessanta giorni dalla data dell'operazione doganale;

     b) all'atto del regolamento, alla banca abilitata che lo effettua, per le operazioni diverse da quelle indicate alla lettera a).

     3. La banca che riceve la dichiarazione ne restituisce all'operatore una copia vistata da esibire, quando necessario, alla banca prescelta per il regolamento.

     4. Per le operazioni di importo superiore a Lit. 20 miliardi ovvero soggette a verifica a campione, la banca che interviene nel regolamento accerta la rispondenza della dichiarazione valutaria alla documentazione prodotta; negli altri casi prende atto del contenuto della dichiarazione, ferma restando la possibilità, ove dalla stessa emergano elementi di contraddizione, di richiedere agli interessati chiarimenti integrativi. La documentazione va conservata agli atti dai residenti.

     5. La dichiarazione valutaria si compone di due parti: la prima, relativa all'assunzione di responsabilità, deve riprodurre le indicazioni riportate nell'allegato 3; la seconda, contenente succinte informazioni statistiche sull'operatore nonchè sugli aspetti essenziali dell'operazione e del connesso regolamento, desumibili dalla sottostante documentazione, va redatta dall'interessato secondo le modalità che saranno comunicate con circolare dell'Ufficio italiano dei cambi, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

     6. L'Ufficio italiano dei cambi, con procedura analoga a quella di cui al precedente comma 5, preciserà le modalità di redazione e di inoltro della comunicazione concernente il regolamento per compensazione delle obbligazioni tra residenti e non residenti.

 

          Art. 25. Norme transitorie

     1. Le norme stabilite dal presente decreto si applicano anche alle fattispecie valutariamente rilevanti già in essere alla data del 1° ottobre 1988. Al fine di assicurare la necessaria correntezza operativa nel passaggio alla nuova disciplina, l'Ufficio italiano dei cambi preciserà con istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche abilitate le modalità da osservare, in particolare per quanto riguarda conti, depositi e investimenti di residenti e di non residenti.

     2. Per le operazioni autorizzate in via particolare nell'ambito della precedente disciplina, per le quali risulti ancora necessaria l'esistenza di uno specifico provvedimento degli organi competenti, le autorizzazioni in essere conservano efficacia fino alla naturale scadenza.

 

          Art. 26. Norme finali

     1. I limiti di importo in lire contenuti nel presente decreto, ove non diversamente specificato, sono da intendersi come controvalore se riferiti a poste espresse in valute, da calcolare dal cambio più favorevole per il soggetto interessato, risultante alla chiusura della borsa valori di Roma o di Milano, per il giorno in cui viene disposta o effettuata l'operazione o la verifica.

 

          Art. 27. Abrogazione di disposizioni preesistenti

     1. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modifiche, quelle del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e successive modifiche, e ogni altra norma valutaria di carattere amministrativo per quanto risultino incompatibili con il presente decreto.

     Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° ottobre 1988.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato 1

     (Omissis)

 

     Allegato 2

     (Omissis)

 

     Allegato 3

     (Omissis)