Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 23/12/1999 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. |
Art. 4. 1. |
Art. 5. 1. - 2. |
Art. 6. 1. |
Art. 7. |
Art. 8. 1. - 4. |
Art. 9. |
Art. 10. 1. |
Art. 11. 1. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. 1. - 2. |
Art. 16. |
Art. 17. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 4.2.58 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 132.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.09.88, n. 83: Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt.
(B.U. n. 30 Straord. del 28 dicembre 1999).
1. [2].
2. [3].
3. [4].
4. [5].
5. - 6. [6].
1. [7].
2. Il comma 2 dell'art. 4 è soppresso.
1. [8].
2. [9].
1. - 2. [1]0.
3. [1]1.
1. [1]2.
2. [1]3.
1. - 4. [1]5.
5. Il comma 8 dell'art. 11 è soppresso.
1. [1]7.
2. - 3. [1]8.
4. [1]9.
5. - 6. [2]0.
1. [2]1.
2. [2]2.
3. [2]3.
1. - 2. [2]7.
3. [2]8.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Aggiunge il terzo comma all'art. 1 della
[2] Modifica il primo comma, art. 3 della
[3] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 3 della
[4] Sostituisce il terzo comma, art. 3 della
[5] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 3 della
[6] Modificano i commi quinto e sesto, art. 3 della
[7] Modifica il primo comma, art. 4 della
[8] Modifica il terzo comma, art. 5 della
[9] Sostituisce il settimo comma, art. 5 della
[1]10 Sostituiscono il primo e il terzo comma, art. 6 della
[1]11 Aggiunge i commi quarto, quinto e sesto all'art. 6 della
[1]12 Sostituisce il terzo comma, art. 7 della
[1]13 Modifica il quarto comma, art. 7 della
[1]14 Modifica il secondo comma, art. 10 della
[1]15 Modificano i commi primo, terzo, quinto e settimo, art. 11 della
[1]16 Modifica il primo comma, art. 12 della
[1]17 Sostituisce il primo comma, art. 13 della
[1]18 Aggiungono i commi 1 bis e 2 bis all'art. 13 della
[1]19 Sostituisce il sesto comma, art. 13 della
[2]20 Modificano i commi settimo e nono, art. 13 della
[2]21 Modifica il primo comma, art. 14 della
[2]22 Aggiunge il comma 1 bis all'art. 14 della
[2]23 Modifica il secondo comma, art. 14 della
[2]24 Modifica il secondo comma, art. 16 della
[2]25 Modifica il primo comma, art. 17 della
[2]26 Aggiunge l'art. 18 bis alla
[2]27 Modifica i commi primo e quarto, art. 19 della
[2]28 Aggiunge il quinto comma all'art. 19 della
[2]29 Aggiunge gli articoli 20, 21 e 22 alla