§ 4.2.3 - L.R. 17 novembre 1976 n. 62.
Istituzione dell'Albo Regionale dei Collaudatori di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:17/11/1976
Numero:62


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dell'albo Regionale dei Collaudatori).
Art. 2.  (Commissione per la formazione e la tenuta dell'Albo).
Art. 3.      Ai Componenti la Commissione di cui al precedente articolo 2 sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di cui alla Legge Regionale 10 [...]
Art. 4.  (Suddivisione per specializzazione).
Art. 5.  (Scelta del Collaudatore).
Art. 6.  (Incarichi ai non iscritti all'Albo).
Art. 7.  (Certificato di regolare esecuzione).
Art. 8.  (Compenso delle prestazioni professionali).


§ 4.2.3 - L.R. 17 novembre 1976 n. 62.

Istituzione dell'Albo Regionale dei Collaudatori di opere pubbliche.

(B.U. n. 37 del 26 novembre 1976).

 

Art. 1. (Istituzione dell'albo Regionale dei Collaudatori).

     E' istituito presso la Giunta Regionale - Settore LL.PP. - l'Albo Regionale dei Collaudatori.

     All'Albo possono essere iscritti, a domanda degli interessati, distinti per specialità e competenze professionali:

     a) i laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze forestali e agraria nonché i diplomati degli Istituti Tecnici abilitati all'esercizio della professione, che abbiano prestato servizio almeno per dieci anni nei ruoli tecnici della Regione, delle Province, dei Comuni o di altre Amministrazioni Pubbliche, anche se si trovano in posizione di quiescenza;

     b) i laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, nonché i diplomati degli Istituti Tecnici iscritti nei rispettivi Albi professionali, che abbiano esercitato l'attività professionale da almeno dieci anni;

     c) tutti gli iscritti nell'elenco dei collaudatori del Ministero dei LL.PP. e della Cassa del Mezzogiorno.

     Le opere pubbliche eseguite dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici locali, devono essere collaudate da un tecnico iscritto al predetto Albo dei Collaudatori.

 

     Art. 2. (Commissione per la formazione e la tenuta dell'Albo).

     Per la formazione e la tenuta dell'Albo Regionale dei Collaudatori è istituita, presso il Settore LL.PP., una Commissione di cui fanno parte:

     - il Componente della Giunta preposto al Settore LL.PP. o un suo delegato con funzione di Presidente;

     - un responsabile di Settore tecnico del Settore LL.PP. e un responsabile di settore Amministrativo del Settore LL.PP., designati dalla Giunta regionale;

     - un ingegnere, un architetto, un geometra ed un perito industriale [1] scelti dalla Giunta regionale su terne di nomi designati dai rispettivi Ordini Professionali.

     Esercita le funzioni di Segretario un dipendente Regionale del Settore LL.PP. con qualifica non inferiore ad Istruttore, designato dal Componente della Giunta preposto ai LL.PP.

     La Commissione è nominata dalla Giunta regionale, e rimane in carica per la durata della legislatura.

 

     Art. 3.

     Ai Componenti la Commissione di cui al precedente articolo 2 sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di cui alla Legge Regionale 10 agosto 1973, n. 35.

     Alle spese per il funzionamento della Commissione, compreso il pagamento dei gettoni, delle indennità e dei rimborsi ai Componenti, presuntivamente previste in L. 1.000.000 per anno, si fa fronte, nel 1976, con i fondi stanziati al Cap. 96 dello stato di previsione della spesa del relativo Bilancio.

     Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti Bilanci.

 

     Art. 4. (Suddivisione per specializzazione).

     In relazione alle attività professionali svolte, da documentare con apposito curriculum, tutti i tecnici interessati potranno chiedere di essere iscritti all'Albo per non più di due delle specializzazioni appresso indicate:

     1) Opere edili e monumentali;

     2) Opere stradali, ferroviarie e aeroportuali;

     3) Opere igienico-sanitarie;

     4) Opere idrauliche e di bonifica;

     5) Opere di sistemazione agraria e forestale;

     6) Opere di ingegneria industriale;

     7) Opere di elettrificazione.

 

     Art. 5. (Scelta del Collaudatore).

     Alla nomina del Collaudatore scelto fra gli iscritti all'Albo per la specializzazione cui appartiene l'opera da collaudare, per i lavori di competenza della Regione o che comunque abbiano fruito di interventi finanziari della Regione stessa, provvede la Giunta regionale su designazione del Componente preposto al settore LL.PP.

     L'incarico di collaudo non può essere affidato a quei tecnici che siano comunque intervenuti nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

 

     Art. 6. (Incarichi ai non iscritti all'Albo).

     Eccezionalmente possono essere affidati incarichi anche a tecnici non iscritti all'Albo Regionale dei Collaudatori, purché abilitati dalle vigenti leggi, nei casi in cui si debba procedere al collaudo di opere di carattere specialistico, che richiedano particolare esperienza o specifiche conoscenze.

     Quando il collaudo viene affidato ad una Commissione, il membro Amministrativo della stessa è nominato con il medesimo atto di nomina del membro tecnico che ne assume la presidenza.

 

     Art. 7. (Certificato di regolare esecuzione).

     Per i lavori pubblici di cui al precedente art. 4 l'atto normale di collaudo può essere sostituito con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori, a norma dell'art. 18 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso d'asta, non superi l'importo di 50 milioni.

 

     Art. 8. (Compenso delle prestazioni professionali).

     I compensi ai Collaudatori sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali vigenti, con le eventuali riduzioni previste da leggi.

     (Urgenza). - (Omissis).

 

 


[1] Alinea così integrato con art. unico della L.R. 23 agosto 1977 n. 49.