§ 3.7.59 - L.R. 4 aprile 1995, n. 39.
Provvedimenti concernenti interventi finanziari e completamento del riassetto organizzativo delle aziende autonome di soggiorno e turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:04/04/1995
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Contributo Straordinario.
Art. 2.  Erogazione del contributo ordinario.
Art. 3.  Conti Consuntivi e Conto del Patrimonio.
Art. 4.  Compensi ai Commissari Liquidatori.
Art. 5.  Norma Finanziaria.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza. (Omissis).


§ 3.7.59 - L.R. 4 aprile 1995, n. 39.

Provvedimenti concernenti interventi finanziari e completamento del riassetto organizzativo delle aziende autonome di soggiorno e turismo.

(B.U. n. 10 del 28 aprile 1995).

 

Art. 1. Contributo Straordinario.

     1. In relazione alla L.R. 22 gennaio 1992, n. 4, al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblico interesse resi dalle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e di salvaguardarne i beni patrimoniali, considerati strutture di primaria utilità pubblica, nonché di completarne il risanamento finanziario, procedendo alla copertura dei pregressi deficit di bilancio, è assegnato alle stesse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo un contributo straordinario di L. 3.000.000.000 (tremiliardi).

     2. Il contributo straordinario viene ripartito tra le AA.AA.S.T. che hanno documentato un deficit pregresso di bilancio alla data del 31 dicembre 1993, comprensivo anche delle passività di cui al successivo art. 3, punto 2.

     3. Il contributo straordinario assegnato a ciascuna A.A.S.T., mediante riparto proporzionale rispetto agli importi dei deficit accertati, è destinato esclusivamente al pagamento di passività pregresse - con esclusione di quelle già oggetto di altri interventi legislativi -, incluse nelle ricognizioni già trasmesse al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza della Regione Abruzzo.

     4. Il contributo viene erogato, previa definizione anche transattiva dei rapporti debitori coi terzi, ai sensi degli artt. 1965 e segg. del Codice Civile, nel limite massimo degli importi risultanti dalle ricognizioni di cui al comma precedente. A tal fine ciascuna A.A.S.T. dovrà trasmettere al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza, copia degli accordi transattivi conclusi, riepilogati in apposito elenco, e delle relative deliberazioni commissariali, esecutive ai sensi di legge. Su richiesta delle AA.AA.S.T. beneficiarie potranno essere effettuate dalla Regione erogazioni dirette in favore dei creditori che abbiano transattivamente definito i propri rapporti con le AA.AA.S.T., previa trasmissione al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza degli accordi transattivi e delle relative deliberazioni commissariali, esecutive ai sensi di legge. Le AA.AA.S.T. dovranno, entro il termine del 31 dicembre 1995, redigere il rendiconto delle partite debitorie pregresse estinte coi fondi derivanti dal contributo di cui alla presente legge e trasmetterlo al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza, unitamente ai documenti giustificativi delle uscite, allegando un quadro riassuntivo delle entrate e delle uscite certificato dal Collegio dei Revisori.

 

     Art. 2. Erogazione del contributo ordinario.

     1. Il contributo ordinario spettante alle AA.AA.S.T., previsto dalla L.R. 27 agosto 1982, n. 57, è finalizzato e vincolato prioritariamente al pagamento degli stipendi ai dipendenti e degli oneri fiscali e previdenziali.

     2. I Commissari Liquidatori delle AA.AA.S.T., ove sussistano azioni esecutive individuali o collettive dei dipendenti tendenti ad ottenere il pagamento di stipendi arretrati ed al fine di evitare un considerevole aggravio di spese legali a carico dell'Ente, devono richiedere il pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi da parte della Regione, in favore dei dipendenti medesimi, presso il proprio Tesoriere, tenuto conto anche delle previsioni di cui all'art. 2751 bis del codice civile.

     3. Per le finalità di cui al comma che precede i Commissari Liquidatori delle AA.AA.S.T. provvedono all'apertura di appositi conti correnti indisponibili presso il proprio Tesoriere, da utilizzare esclusivamente per l'incasso della quota di contributo ordinario vincolata al pagamento di stipendi ed oneri previdenziali e fiscali e per il pagamento delle spese medesime.

 

     Art. 3. Conti Consuntivi e Conto del Patrimonio.

     1. I Commissari Liquidatori provvedono nuovamente a deliberare sui conti consuntivi delle AA.AA.C.S.T. e degli EE.PP.T., ove non approvati in precedenza e/o annullati dall'Organo di Controllo, da sottoporre all'esame della Giunta regionale. E' di 120 giorni massimi il periodo intercorrente tra l'adozione del provvedimento relativo al primo dei conti consuntivi riguardanti gli esercizi pregressi e quello relativo all'ultimo, che riguarda l'esercizio finanziario 1992. Nel caso che il primo dei sopracitati provvedimenti non venga adottato entro il 31 gennaio 1996, la Giunta regionale disporrà la nomina di Commissari ad Acta. Entro il 30 giugno 1996 dovrà in ogni caso essersi provveduto in relazione ai conti consuntivi successivi al 1992 [1].

     2. Fino alla completa attuazione dei provvedimenti di risanamento finanziario previsti nella presente legge e nella L.R. 11 febbraio 1992, n. 16, le AA.AA.S.T. e gli EE.PP.T. iscrivono gli eventuali debiti fuori bilancio, formatisi in data anteriore al 31 dicembre 1993 ed emergenti dalle ricognizioni tecnico-amministrative effettuate ai sensi di legge, in apposita elencazione da allegare ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi degli Enti medesimi.

     2 bis. In caso di sentenza definitiva dell'Autorità Giudiziaria, in cui siano stati accertati reati concernenti la redazione dei conti consuntivi e dei bilanci di previsione, e qualora risulti impossibile l'analitica ricostruzione, per ciascun esercizio pregresso, della situazione contabile, i Commissari Liquidatori, ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma 2, provvedono all'approvazione a sanatoria del conto consuntivo per l'esercizio finanziario corrente, anche prescindendo dalla mancata approvazione da parte dell'Organo di Controllo, dei consuntivi relativi ai pregressi esercizi. In tal caso i Commissari Liquidatori attestano, nell'atto deliberativo di approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio corrente, che le ricognizioni tecnico- amministrative, previste dalla L.R. 11 febbraio 1992, n. 16 e dalla presente legge sono state completate, allegando apposita relazione esplicativa [2].

     3. Il Conto del Patrimonio degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. va allegato esclusivamente al Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1995, con valori aggiornati in riferimento a tale esercizio [1].

     4. Entro il 31 dicembre 1995 i Commissari Liquidatori delle AA.AA.S.T. che abbiano accertato la presenza dei debiti fuori bilancio, di cui al precedente punto 2, dovranno completare le segnalazioni delle irregolarità riscontrate nel corso dell'attività ricognitoria ai competenti Organi di Giustizia ed intraprendere le azioni giudiziarie di recupero, ovvero di rivalsa, nei confronti dei responsabili.

     5. Il Bilancio Annuale di Previsione degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo è redatto in termini di competenza e non anche di cassa, in sintonia con quanto stabilito nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dal disposto di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 [1].

 

     Art. 4. Compensi ai Commissari Liquidatori.

     1. Ai Commissari Liquidatori, oltre al compenso fissato con L.R. del 28 novembre 1994, n. 87, spetta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese sostenute nella misura e con le modalità previste dalla L.R. 29 dicembre 1977, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. Norma Finanziaria.

     1. I contributi oggetto della presente legge sono liquidati alle AA.AA.S.T. mediante apposito Decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 3.000.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81 con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - elenco n. 4 - partita n. 6 - del bilancio di previsione per l'esercizio 1994.

     3. Nello stato di previsione della spesa per il bilancio dell'esercizio finanziario 1995 è iscritto, in termini di sola competenza lo stanziamento di L. 3.000.000.000 sul pertinente capitolo 242444 denominato: «Interventi finanziari in favore delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo».

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza. (Omissis).

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3.

[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 4.

[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 4.