Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 27/08/1982 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. In regime di autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio, allo scopo di far fronte al pagamento delle spese obbligatorie degli organismi turistici, la Giunta regionale provvede [...] |
Art. 3. I contributi a favore delle Associazioni Pro-Loco, ai sensi della L.R. 21 maggio 1975, n. 47, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione [...] |
Art. 4. (Urgenza). |
§ 3.7.16 - L.R. 27 agosto 1982, n. 57.
Disciplina per l'erogazione dei contributi annuali a favore degli organismi turistici.
(B.U. n. 35 del 30 settembre 1982).
(Omissis) [1].
In regime di autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio, allo scopo di far fronte al pagamento delle spese obbligatorie degli organismi turistici, la Giunta regionale provvede mensilmente all'erogazione dell'acconto del contributo ordinario, proporzionalmente al contributo erogato nel precedente esercizio finanziario e nei limiti dei dodicesimi consentiti dalle norme di contabilità regionale.
I fondi erogati in acconto sono portati a conguaglio dei contributi assegnati ai sensi del precedente articolo.
I contributi a favore delle Associazioni Pro-Loco, ai sensi della
Per l'erogazione dei contributi indicati al comma precedente, vengono osservate le modalità previste dall'art. 7 della
Art. 4. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Articolo abrogato con