§ 3.7.64 - L.R. 17 gennaio 1996, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 febbraio 1992, n. 16


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:17/01/1996
Numero:3


Sommario
Art. 3. 
Art. 4.  Applicazione LL.RR. 16/92 e 39/95.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.7.64 - L.R. 17 gennaio 1996, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 febbraio 1992, n. 16

(Autorizzazione all'Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara alla

contrazione di uno o più mutui) e 4 aprile 1995, n. 39 (Provvedimenti

concernenti interventi finanziari e completamento del riassetto

organizzativo delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo).

(B.U. n. 4-bis del 30 gennaio 1996).

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

Art. 3. [2]

 

     Art. 4. Applicazione LL.RR. 16/92 e 39/95.

     Ai fini di garantire l'immediata applicazione delle LL.RR. 4 aprile 1995, n. 39 e 11 febbraio 1992, n. 16, per l'A.A.S.T. di Pescara si applica, in materia di bilanci e di controlli, la disciplina prevista per il risanamento finanziario degli Enti Locali.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modificano gli artt. 1 e 2 della L.R. 11 febbraio 1992, n. 16.

[2] Modifica l'art. 3 della L.R. 4 aprile 1995, n. 39.