§ 3.7.56 - L.R. 25 novembre 1994, n. 87.
Norme per la gestione provvisoria degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:25/11/1994
Numero:87


Sommario
Art. 1.      All'art. 35 della L.R. 22 gennaio 1992, n. 4 è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      All'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 36, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.7.56 - L.R. 25 novembre 1994, n. 87.

Norme per la gestione provvisoria degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.

(B.U. n. 32 speciale del 13 dicembre 1994).

 

Art. 1.

     All'art. 35 della L.R. 22 gennaio 1992, n. 4 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     All'art. 1 della L.R. 21 maggio 1992, n. 36, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.