§ 3.7.40 - L.R. 22 gennaio 1992, n. 4.
Riordino dell'amministrazione locale del Turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:22/01/1992
Numero:4


Sommario
Art. 30.  (Programma promozionale regionale e programmi esecutivi di attuazione).
Art. 31.  (Ruolo delle Province e delega delle funzioni).
Art. 32.  (Deleghe ai Comuni).
Art. 35.  (Commissari liquidatori).
Art. 38.  (Abrogazione di leggi regionali).


§ 3.7.40 - L.R. 22 gennaio 1992, n. 4.

Riordino dell'amministrazione locale del Turismo.

(B.U. 13 febbraio 1992, n. 1 Straord.).

 

     Artt. 1. - 29. [1]

 

Art. 30. (Programma promozionale regionale e programmi esecutivi di attuazione). [2]

     1. [3].

     2. [4].

     3. [5].

     4. [6].

     5. [7].

     6. Al fine di migliorare la struttura organizzativa della Giunta regionale per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge, il Settore turismo previsto dalla L.R. 21.5.1985, n. 58, allegato «C», così come integrato dal 20 comma dell'art. 8 della L.R. 14 luglio 1987, n. 39, è articolato come segue:

- Servizio promozione turistica (D.A.).

- Servizio organizzazione turistica e vigilanza (D.A.).

- Servizio strutture turistiche (D.A.);

le integrazioni di cui sopra non comportano variazione alla dotazione organica complessiva del ruolo del personale regionale, né modifica alcuna alla dotazione organica delle singole qualifiche funzionali previste dalla L.R. n. 58/1988.

     7. Per l'espletamento dei compiti di supporto al Servizio Promozione Turistica, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, in numero non superiore a tre. Alla relativa spesa si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale per l'attività di promozione turistica. Per quanto attiene alle modalità di conferimento dell'incarico, i compensi da corrispondere ed i casi di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 9.9.1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. Il Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 della L.R. 18.12.1987, n. 97, provvede ad apportare variazioni alla dotazione organica del Settore Turismo che non comportino comunque modificazioni alla dotazione organica complessiva del ruolo del personale regionale, né modifica alcuna alla dotazione organica delle singole qualifiche funziona li previste dalla L.R. n. 58/1985 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dette variazioni dovranno prevedere:

- trasformazione di n. 2 posti vacanti di VII qualifica funzionale in altrettanti posti di VII qualifica funzionale con profilo professionale di istruttore direttivo interprete;

- variazione dell'articolazione e denominazione degli Uffici e delle Unità Operative nell'ambito dei Servizi del Settore, così come definite dalle tabelle allegate alla L.R. n. 58/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 31. (Ruolo delle Province e delega delle funzioni). [8]

     1. Le Province, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concorrono alla determinazione della programmazione regionale in tema di organizzazione e incremento dell'economia turistica, formulando annualmente alla Giunta regionale proposte relative al proprio territorio.

     2. Le Province possono avvalersi, previa convenzione, della collaborazione delle AA.P.T. per l'esecuzione di iniziative e manifestazioni deliberate nell'ambito delle proprie competenze.

     3. Alle Province sono delegate le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture ricettive di cui agli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

     4. Alle Province sono altresì delegate le funzioni amministrative riguardanti la pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della Legge 25 agosto 1991, n. 284. A tal fine gli operatori delle strutture ricettive, nonché gli esercenti delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni prescritte dalla predetta legge, secondo le modalità stabilite dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, alle Province competenti per territorio.

 

     Art. 32. (Deleghe ai Comuni). [9]

     1. Ai Comuni è delegato, oltre all'esercizio delle funzioni già delegate con leggi regionali di settore, l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di turismo ed industria alberghiera, esercitate sia direttamente dalla Regione sia dagli Enti soppressi ai sensi della presente legge, relative a:

     (Omissis) [10].

     2) vigilanza e controllo sul vincolo di destinazione di cui all'art. 8 della legge n. 217/1983;

     (Omissis) [11].

     4) vigilanza e controllo sulla attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi associativi, di cui all'art. 10 della medesima legge che operano nel settore turismo e del tempo libero, ed applicazione delle relative sanzioni amministrative;

     5) formulazione dei pareri di cui all'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, fino all'attuazione della delega di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     6) gestione del demanio a fini turistici, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616/1977 su un piano generale di riferimento predisposto dalla Regione.

     (Omissis) [12].

     3. I Comuni hanno altresì titolo:

     1) a formulare proposte specifiche alle AA.P.T. per iniziative o manifestazioni turistiche, in vista della formazione del bilancio preventivo annuale e del relativo programma. Le Aziende di Promozione Turistica sono tenute a motivare l'eventuale diniego;

     2) ad avvalersi, previa convenzione, della collaborazione delle Aziende di Promozione Turistica per l'esecuzione di iniziative e manifestazioni, deliberate nell'ambito della propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico ed artistico.

 

     Artt. 33. - 34. [13]

 

     Art. 35. (Commissari liquidatori).

     1. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina Commissari liquidatori degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo i rispettivi Presidenti, o facenti funzioni, o Commissari straordinari.

     2. Con il medesimo provvedimento, gli organi degli Enti ed Aziende sono sciolti.

     3. I Commissari liquidatori, oltre alla temporanea gestione degli affari correnti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge inviano alla Giunta regionale:

     a) lo stato di consistenza dei beni sia mobili, sia immobili, di proprietà dell'Ente o dell'Azienda, nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;

     b) il bilancio di liquidazione;

     c) l'elenco del personale in servizio, con i dati possedute, sulle qualifiche sul trattamento economico, sulle mansioni effettivamente svolte, comprovate da appositi atti formali.

     4) Ai Commissari liquidatori viene corrisposta, a carico dei competenti bilanci, l'indennità di carica percepita, rispettivamente, dai Presidenti degli Enti Provinciali per il Turismo o delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.

     Ai Commissari liquidatori di cui al precedente comma è comunque corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento il trattamento economico previsto dalla L.R. 21 maggio 1992, n. 36, per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dello stesso Ente aumentato del 10% [14].

     I commissari nominati ai sensi del precedente comma 1 adottano, per il tempo della gestione, gli atti di competenza degli organi disciolti, ad eccezione degli acquisti e delle alienazioni immobiliari [15].

 

     Artt. 36. - 37. [16]

 

     Art. 38. (Abrogazione di leggi regionali).

     1. L'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 71 è abrogato.

     2. La legge regionale 6 settembre 1979, n. 41 è abrogata.

     3. All'art. 36 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 sono soppressi il 1° ed il 4° comma.

     4. L'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 57 è abrogato.

 

     Artt. 39. - 40. [17]

 

ALLEGATO A

(Omissis) [18].

 

ALLEGATO

(Omissis)

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54.

[2] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[3] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54.

[4] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54.

[5] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54.

[6] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54.

[7] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54.

[8] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[9] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[10] Punto abrogato dall'art. 53 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[11] Punto abrogato dall'art. 53 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[12] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[13] Articoli abrogati dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 87.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 4.

[16] Articoli abrogati dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54.

[17] Articoli abrogati dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54.

[18] Allegato abrogato dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54.