§ 3.6.49 - L.R. 9 maggio 1990, n. 64.
Norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:09/05/1990
Numero:64


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, allo scopo di promuovere i servizi collettivi per una migliore qualità della vita dei cittadini, una più efficiente gestione degli impianti e strutture pubbliche e per [...]
Art. 2.      Sono ammessi ai benefici gli enti locali singoli o associati, gli enti pubblici e gli enti pubblici economici che operano nel territorio regionale, nonché gli enti morali e gli enti privati a [...]
Art. 3.      Sono ammessi al finanziamento i progetti per obiettivo da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale e riferiti a:
Art. 4.      Ciascuno dei progetti per obiettivo di cui al precedente art. 3 deve contenere:
Art. 5.      Gli Enti e le imprese previste al precedente art. 2 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, [...]
Art. 6.      Presso la Giunta Regionale - Servizio lavoro è istituito uno «sportello» per l'informazione e l'assistenza progettuale in favore dei destinatari delle provvidenze recate dalla presente legge.
Art. 7.      Per l'acquisizione di mezzi strumentali giudicati necessari all'attuazione del progetto per obiettivo, le società di cui all'art. 1 hanno diritto a godere del contributo in conto capitale pari [...]
Art. 8.      Per l'esame e la valutazione tecnica, economica e sociale dei progetti, è istituito un apposito Gruppo di lavoro, presieduto dal Responsabile del Servizio Lavoro e composto da funzionari [...]
Art. 9.      Entro 60 giorni dai termini di scadenza indicati dal precedente art. 5, la Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio, redige per ogni settore di intervento, un programma di [...]
Art. 10.      1. I provvedimenti esecutivi relativi all'attuazione di ciascun progetto, compreso il nulla-osta per la erogazione dei contributi regionali, sono demandati alla competenza del corrispondente [...]
Art. 11.      Le disposizioni di cui alla L.R. 5.9.91, n. 60, recante una norma transitoria a complemento della L.R. 9.5.90, n. 64, si applicano alle fattispecie previste dall'art. 2, 3° e 4° comma (progetti [...]
Art. 12.      Il contributo erogabile dalla Regione Abruzzo non può comunque superare, in rapporto alla spesa dichiarata ammissibile dalla Giunta regionale per ciascun progetto riguardante i settori previsti [...]
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi ai sensi della L.R. n. 63/86.
Art. 15.  (Urgenza).


§ 3.6.49 - L.R. 9 maggio 1990, n. 64.

Norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile.

(B.U. n. 17 del 20 giugno 1990).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, allo scopo di promuovere i servizi collettivi per una migliore qualità della vita dei cittadini, una più efficiente gestione degli impianti e strutture pubbliche e per agevolare la crescita imprenditoriale, la qualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro delle società e delle cooperative beneficiarie della L.R. 63/86, interviene con le provvidenze previste dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Sono ammessi ai benefici gli enti locali singoli o associati, gli enti pubblici e gli enti pubblici economici che operano nel territorio regionale, nonché gli enti morali e gli enti privati a fini mutualistici e le associazioni di volontariato previste dalla L.R. n. 32 del 16 giugno 1987 che attivino progetti per obiettivo riguardanti i settori previsti dal successivo art. 3.

     Sono altresì ammesse le imprese private regolarmente iscritte alle Camere di Commercio che attivino progetti per obiettivo riguardanti esclusivamente la gestione e manutenzione di impianti e strutture e servizi a destinazione pubblica nei settori dello sport, dell'ecologia, della promozione e animazione turistica. La realizzazione del progetto obiettivo è affidata alla società e alle cooperative di cui alla L.R. 63/86, singole, consorziate fra loro o che abbiano attuato procedure di fusione, per la durata non inferiore a tre anni.

     Sono altresì ammessi progetti per obiettivo presentati da cooperative singole o associate riguardanti forniture di servizi carenti nel Mezzogiorno, corredati da studi di fattibilità e comprovanti serie prospettive di mercato [1].

     Per l'esame e la valutazione dei «progetti» di cui al comma precedente, il gruppo di lavoro di cui al successivo art. 8 è integrato da un Mezzogiorno, su specifica richiesta della Regione Abruzzo avanzata ai sensi dell'art. 7/bis della L. 28.2.86, n. 44 (Legge De Vito), così come modificato dalla L. 11.8.91, n. 275 [2].

 

     Art. 3.

     Sono ammessi al finanziamento i progetti per obiettivo da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale e riferiti a:

     a) promozione culturale rivolta a:

     - diffusione e rappresentazione delle arti musicali e visive, attività culturali, scolastiche integrative e per il tempo libero;

     - divulgazione del patrimonio artistico, archeologico e archivistico abruzzese;

     - ricerca, catalogazione e diffusione del patrimonio antropologico- culturale abruzzese;

     b) servizi per la gestione e/o fruizione del patrimonio culturale abruzzese (biblioteche, musei, archivi storici);

     c) promozione e animazione turistica mediante:

     - itinerari turistici e agroturistici guidati, con produzione di materiale conoscitivo e promozionale;

     - mostre permanenti e itineranti;

     d) servizi all'ecologia:

     - attività di sensibilizzazione ecologica anche mediante produzione di materiale conoscitivo e promozionale limitatamente a progetti redatti e gestiti dai Comuni singoli o associati, dalle Province e dagli Enti-Parco;

     - gestione di impianti, monitoraggio e raccolta differenziata RSU;

     - manutenzione ed incremento del verde urbano e montano;

     e) servizi di manutenzione e gestione di impianti pubblici a destinazione collettiva compresi gli impianti sportivi e i parcheggi a pagamento;

     f) servizi agli Enti locali:

     - elaborazione dati e gestione sistemi informativi;

     - riordino e ottimizzazione degli archivi;

     - ricognizione e catalogazione dello stato di conservazione dei centri storici;

     - vigilanza nei giardini e parchi pubblici e raccolta materiale a rischio;

     g) prevenzione del disagio giovanile e interventi a sostegno degli alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, nomadi, immigrati extracomunitari;

     h) assistenza agli anziani, ai portatori di handicaps e dei minori, a domicilio e presso i centri sociali, con esclusione delle società e delle cooperative beneficiarie della L.R. 94/89 [1]0.

 

     Art. 4.

     Ciascuno dei progetti per obiettivo di cui al precedente art. 3 deve contenere:

     1) finalità e contenuti;

     2) dimensione territoriale;

     3) soggetti beneficiari;

     4) valutazione del costo globale;

     5) formale documentazione, da parte del titolare del progetto, dell'assunzione degli oneri eccedenti il contributo regionale, in relazione alla spesa preventiva;

     6) modalità e strumenti operativi;

     7) convenzione-tipo da stipulare, per le attività previste dal progetto, con le società di cui alla L.R. 63/86.

     I soggetti ammessi ai benefici della presente legge, possono fronteggiare in tutto o in parte gli oneri propri anche con il concorso di privati o introiti dai servizi resi agli utenti.

     I progetti redatti e presentati da imprese private, come previsto dal secondo comma del precedente art. 2, devono essere accompagnati, inoltre, dal motivato parere degli organi esecutivi dell'ente locale territorialmente competente.

 

     Art. 5.

     Gli Enti e le imprese previste al precedente art. 2 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il trenta ottobre di ogni anno.

 

     Art. 6.

     Presso la Giunta Regionale - Servizio lavoro è istituito uno «sportello» per l'informazione e l'assistenza progettuale in favore dei destinatari delle provvidenze recate dalla presente legge.

     Per il funzionamento dello «sportello», la Giunta Regionale può avvalersi della collaborazione delle Associazioni cooperativistiche legalmente riconosciute e/o di Società ed Enti specializzati, ivi incluse le strutture regionali della formazione professionale, in quanto compatibili [3].

 

     Art. 7.

     Per l'acquisizione di mezzi strumentali giudicati necessari all'attuazione del progetto per obiettivo, le società di cui all'art. 1 hanno diritto a godere del contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammissibile, nonché di un mutuo agevolato per la restante somma presso gli istituti tesorieri della Regione Abruzzo, alle condizioni previste dal contratto di tesoreria.

     Il Comitato di valutazione di cui all'art. 8 esprime il proprio parere motivato in merito alla domanda per il godimento dei benefici previsti dal presente articolo.

     Le predette società sono tenute a presentare la relativa domanda, unitamente ai progetti di cui all'art. 4 presentati dagli Enti previsti dal precedente art. 2.

 

     Art. 8.

     Per l'esame e la valutazione tecnica, economica e sociale dei progetti, è istituito un apposito Gruppo di lavoro, presieduto dal Responsabile del Servizio Lavoro e composto da funzionari regionali di livello non inferiore al settimo, dotati di particolare competenza e specifica esperienza in materia di:

     - promozione culturale

     - turismo e sport

     - informatica

     - ecologia

     - problematiche sociali e socio educative

     - analisi costi/benefici, organizzazione del lavoro e produttività aziendale

     - questioni giuridiche e legali, con particolare riferimento ai problemi degli enti locali.

     Il gruppo di lavoro è integrato da un esperto designato dal Comitato per la imprenditorialità giovanile nei casi previsti dal 5° comma dell'art. 2 della L.R. 9.5.90, n. 64 e da funzionari designati dai competenti Uffici dello Stato per le materie escluse dalla competenza regionale ancorché considerate nella predetta legge, e precisamente:

     - da funzionari delle competenti Sovrintendenze, allorché vengano in esame proposte relative ai beni culturali (archivistici, archeologici, artistici o monumentali, ecc.);

     - da funzionari del Ministero della P.I., allorché si tratti di attività che presuppongano intese ed accordi con le strutture scolastiche [4].

 

     Art. 9.

     Entro 60 giorni dai termini di scadenza indicati dal precedente art. 5, la Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio, redige per ogni settore di intervento, un programma di progetti da finanziare, precisando per ciascuno l'entità del contributo regionale rispetto alla quota che fa carico al proponente.

     Tale programma è approvato d'intesa con la Commissione Consiliare competente [5].

 

     Art. 10.

     1. I provvedimenti esecutivi relativi all'attuazione di ciascun progetto, compreso il nulla-osta per la erogazione dei contributi regionali, sono demandati alla competenza del corrispondente Settore, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposita delibera.

     2.Il Servizio Lavoro provvede alle erogazioni dei contributi spettanti agli Enti beneficiari ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9.5.90, n. 64 e successive rettifiche ed integrazioni, dopo aver acquisito, da parte degli stessi Enti, relazione favorevole sulla realizzazione del progetto e sul rispetto della Convenzione da parte della Società o della Cooperativa convenzionata.

     L'Ente provvede all'inoltro della relazione al Servizio Lavoro- Emigrazione entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo [6].

     3. Per i beneficiari operanti con progetto autonomo la relazione sulla realizzazione del progetto viene redatta da un funzionario esperto in materia, incaricato dal Dirigente del Servizio Lavoro ed Emigrazione, previo nulla osta del Coordinatore della struttura di appartenenza [6]a.

     4. Il funzionario individuato effettua all'uopo visita ispettiva e trasmette al Servizio lavoro ed Emigrazione la relazione di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla ricezione dell'incarico [6]a.

 

     Art. 11.

     Le disposizioni di cui alla L.R. 5.9.91, n. 60, recante una norma transitoria a complemento della L.R. 9.5.90, n. 64, si applicano alle fattispecie previste dall'art. 2, 3° e 4° comma (progetti per obiettivo presentati da cooperative singole o associate, riguardanti fornitura di servizi carenti nel Mezzogiorno) della predetta L.R. 64/90, a condizione che le cooperative finanziate garantiscano con apposita polizza fidejussoria la propria partecipazione finanziaria al costo globale del progetto [7].

 

     Art. 12.

     Il contributo erogabile dalla Regione Abruzzo non può comunque superare, in rapporto alla spesa dichiarata ammissibile dalla Giunta regionale per ciascun progetto riguardante i settori previsti dall'art. 3, le seguenti misure:

     1) per i progetti relativi ai settori di cui ai punti h) e g):

     - 85% per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

     - 80% per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

     - 70% per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

     2) il 60% per i progetti relativi ai settori di cui al punto a);

     3) il 50% per i progetti relativi ai settori di cui ai punti b), c) e d);

     4) il 40% per i progetti relativi ai settori di cui ai punti e) ed f).

     Per i progetti presentati dagli enti morali, il contributo di cui al precedente comma può essere elevato al 95% su motivato parere del nucleo di valutazione.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [8].

     Per gli anni successivi al 1990 e limitatamente al periodo di validità della legge 1 marzo 1986, n. 64, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla legge n. 64/86.

 

     Art. 14.

     Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi ai sensi della L.R. n. 63/86.

 

     Norma transitoria. [9]

     La Regione Abruzzo, allo scopo di agevolare le iniziative degli Enti ed imprese di cui all'art. 2 della L.R. n. 64/90 ed evitare la dispersione delle forze attive delle società giovanili interessate, corrisponderà ai predetti Enti ed imprese la quota a proprio carico della spesa dichiarata ammissibile per i «progetti per obiettivo» già attivati, a far data dalla conclusione dei «Progetti» finanziati ai sensi della precedente L.R. n. 63/86 e sino alla data di esecutività del provvedimento con cui la Giunta regionale approverà il programma di intervento previsto dall'art. 9 della L.R. 64/90, alle seguenti condizioni:

     1) che il «progetto per obiettivo» attivato risulti ricompreso nel programma della G.R. avanti citato;

     2) che l'Ente interessato attesti, (mediante proprio atto reso esecutivo, in caso di EE.PP.), l'avvenuto rispetto, da parte della società giovanile, della convenzione così come allegata alla richiesta di finanziamento inviata alla Regione entro i termini previsti dalla L.R. 64/90;

     3) che l'Ente interessato abbia anticipato alla società giovanile cui è affidata l'esecuzione del «progetto per obiettivo» la propria quota.

 

     Art. 15. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 21 agosto 1990, n. 77.

[2] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 8 settembre 1992, n. 92.

[1]10 Per l'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 1 della L.R. 8 novembre 1994, n. 78 e l'art. 1 della L.R. 6 luglio 1999, n. 38.

[3] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 8 settembre 1992, n. 92.

[4] Articolo così sostituito con art. 3 L.R. 8 settembre 1992, n. 92.

[5] Comma così sostituito con art. 4 L.R. 8 settembre 1992, n. 92.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 8 settembre 1992, n. 92, ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 1997, n. 133.

[6]6a Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 1997, n. 133.

[6]6a Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 1997, n. 133.

[7] Articolo così sostituito con art. 11 L.R. 8 settembre 1992, n. 92.

[8] Comma recante disposizioni finanziarie.

[9] Norma aggiunta con art. 1 L.R. 5 settembre 1991, n. 60.