§ 3.6.56 - L.R. 8 settembre 1992, n. 92.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9.5.90, n. 64, Norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:08/09/1992
Numero:92


Sommario
Art. 1.      Il 4° comma dell'art. 2 della L.R. 9.5.90, n. 64, è integralmente sostituito dal comma seguente:
Art. 2.      L'art. 6 della L.R. 9.5.90, n. 64 è integralmente sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 8 della L.R. 9.5.90, n. 64 è integralmente sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 9, secondo comma, della L.R. 9.5.90, n. 64 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      All'art. 10 della L.R. 9.5.90, n. 64 è aggiunto il seguente comma:
Art. 6.      L'art. 11 della L.R. 9.5.90, n. 64 è integralmente sostituito dal seguente:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.6.56 - L.R. 8 settembre 1992, n. 92.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9.5.90, n. 64, Norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile.

 

Art. 1.

     Il 4° comma dell'art. 2 della L.R. 9.5.90, n. 64, è integralmente sostituito dal comma seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 6 della L.R. 9.5.90, n. 64 è integralmente sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'art. 8 della L.R. 9.5.90, n. 64 è integralmente sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     L'art. 9, secondo comma, della L.R. 9.5.90, n. 64 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     All'art. 10 della L.R. 9.5.90, n. 64 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     L'art. 11 della L.R. 9.5.90, n. 64 è integralmente sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.