§ 3.3.66 - L.R. 8 novembre 1994, n. 78.
Interpretazione autentica della lettera H, art. 3 - L.R. 9.5.1990, n. 64 - Concernente: norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:08/11/1994
Numero:78


Sommario
Art. 1.      La frase «con esclusione delle società e delle cooperative beneficiarie della legge 94/89» contenuta nella lettera H, art. 3 L.R. 9.5.1990, n. 64, va intesa nel senso che non sono ammessi ai [...]
Art. 2.      La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.66 - L.R. 8 novembre 1994, n. 78.

Interpretazione autentica della lettera H, art. 3 - L.R. 9.5.1990, n. 64 - Concernente: norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile.

(B.U. n. 38 del 25 novembre 1994).

 

Art. 1.

     La frase «con esclusione delle società e delle cooperative beneficiarie della legge 94/89» contenuta nella lettera H, art. 3 L.R. 9.5.1990, n. 64, va intesa nel senso che non sono ammessi ai finanziamenti, nello stesso periodo di tempo, solo i progetti per l'assistenza agli anziani a domicilio o presso i centri diurni presentati dai Comuni beneficiari della L.R. 94/89.

 

     Art. 2.

     La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.