Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 lavoro e formazione professionale |
Data: | 08/11/1994 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. La frase «con esclusione delle società e delle cooperative beneficiarie della legge 94/89» contenuta nella lettera H, art. 3 L.R. 9.5.1990, n. 64, va intesa nel senso che non sono ammessi ai [...] |
Art. 2. La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.3.66 - L.R. 8 novembre 1994, n. 78.
Interpretazione autentica della lettera H, art. 3 - L.R. 9.5.1990, n. 64 - Concernente: norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile.
(B.U. n. 38 del 25 novembre 1994).
La frase «con esclusione delle società e delle cooperative beneficiarie della legge 94/89» contenuta nella lettera H, art. 3 L.R. 9.5.1990, n. 64, va intesa nel senso che non sono ammessi ai finanziamenti, nello stesso periodo di tempo, solo i progetti per l'assistenza agli anziani a domicilio o presso i centri diurni presentati dai Comuni beneficiari della L.R. 94/89.
La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.