§ 3.6.53 - L.R. 5 settembre 1991, n. 60.
Legge Regionale 9.5.90, n. 64: Norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile. Norma transitoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:05/09/1991
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Alla legge regionale 9.5.90, n. 64, Norme per la promozione dei Servizi Collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, è aggiunta la seguente:
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.6.53 - L.R. 5 settembre 1991, n. 60.

Legge Regionale 9.5.90, n. 64: Norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile. Norma transitoria.

 

Art. 1.

     Alla legge regionale 9.5.90, n. 64, Norme per la promozione dei Servizi Collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1991, in lire 3.000.000.000, si provvede, fino a concorrenza, con lo stanziamento all'uopo conservato a residuo sul cap. 22432 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, ai sensi dell'art. 61 lett. a) - I comma - della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.