Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 lavoro e formazione professionale |
Data: | 05/09/1991 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Alla legge regionale 9.5.90, n. 64, Norme per la promozione dei Servizi Collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, è aggiunta la seguente: |
Art. 2. (Norma finanziaria). |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 3.6.53 - L.R. 5 settembre 1991, n. 60.
Legge Regionale 9.5.90, n. 64: Norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile. Norma transitoria.
Alla legge regionale 9.5.90, n. 64, Norme per la promozione dei Servizi Collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, è aggiunta la seguente:
(Omissis).
Art. 2. (Norma finanziaria).
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1991, in lire 3.000.000.000, si provvede, fino a concorrenza, con lo stanziamento all'uopo conservato a residuo sul cap. 22432 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, ai sensi dell'art. 61 lett. a) - I comma - della
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.