§ 3.6.119 - L.R. 6 luglio 1999, n. 38.
Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lettera h), della L.R. 9.5.1990, n. 64 (Occupazione giovanile).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:06/07/1999
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Urgenza.


§ 3.6.119 - L.R. 6 luglio 1999, n. 38.

Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lettera h), della L.R. 9.5.1990, n. 64 (Occupazione giovanile).

(B.U. n. 30 del 30 luglio 1999).

 

Art. 1. Interpretazione autentica.

     1. L'art. 3, comma 1, lett. h) della L.R. 9.05.1990, n. 64 "norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile" è autenticamente interpretato nel senso che per assistenza "a domicilio" agli anziani, deve intendersi quella loro prestata presso le rispettive, effettive stabili dimore, ivi comprese le Case di Riposo in cui siano stati eventualmente ospitati.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

     Art. 3. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.