§ 2.2.102 - L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.
Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:15/10/2013
Numero:34


Sommario
Art. 1 . (Modifiche all’art. 5 della L.R. 4/2009)
Art. 2 . (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella L.R. 4/2009)
Art. 3 . (Entrata in vigore)


§ 2.2.102 - L.R. 15 ottobre 2013, n. 34.

Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)

(B.U. 23 ottobre 2013, n. 38)

 

     Art. 1. (Modifiche all’art. 5 della L.R. 4/2009)

1. All'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) Al comma 1 ter è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L’elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale." [1].

 

b) Dopo il comma 1 quater sono inseriti i seguenti:

 

"1 quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.

1 sexies. Ciascun soggetto può essere assegnato all’organo di amministrazione di un solo Ente regionale.

1 septies. All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L’Elenco è aggiornato annualmente.

1 octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all’integrazione dell’Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico."

 

c) Al comma 3, le parole "e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione" sono soppresse.

 

d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. La Regione, in attuazione dell’articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l’equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali."

 

e) Il comma 5 è abrogato.

 

          Art. 2. (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella L.R. 4/2009)

1. Dopo l’art. 5 della L.R. 4/2009 sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 5 bis. (Cause di esclusione ed incompatibilità)

1. Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all’Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

3. In ogni caso, il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all’Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l’Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell’erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.

4. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha deliberato la nomina è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse. L’Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico procede d’ufficio al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal verificarsi della condizione stessa.

5. Sono incompatibili con l’incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.

6. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all’interessato da parte dell’Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.

 

Art. 5 ter. (Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013)

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 bis per le condizioni di inconferibilità ed il comma 6 dell’art. 5 bis per le condizioni di incompatibilità."

 

          Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 20 novembre 2013, n. 41.