§ 95.26.96 - Del.CIPE 19 febbraio 1999, n. 8.
Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:19/02/1999
Numero:8

§ 95.26.96 - Del.CIPE 19 febbraio 1999, n. 8.

Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999.

(G.U. 26 aprile 1999, n. 96)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;

     Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994;

     Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;

     Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;

     Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;

     Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;

     Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art. 50, prevede la soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio ed artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle relative competenze alle camere di commercio, industria ed artigianato a decorrere dal 1° gennaio 1999;

     Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato, ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa, demanda a questo Comitato di definire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico, stabilendo al 28 febbraio 1999 il termine entro cui assumere la deliberazione relativa al 1999 stesso e sancendo l'invarianza delle tariffe deliberate per il 1998 sino all'adozione dei provvedimenti attuativi;

     Vista la propria delibera in data 10 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995), con la quale questo Comitato ha formulato direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;

     Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti - rispettivamente - la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS);

     Vista la delibera in data 26 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996) con la quale questo Comitato, modificando e sostituendo le delibere adottate in materia - rispettivamente - il 21 ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici e di fognatura per il 1996;

     Viste le proprie delibere in data 27 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997), con le quali sono state dettate direttive per le determinazioni tariffarie relative ai servizi sopra considerati per il 1997;

     Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998) con la quale sono state emanate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998;

     Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

     Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1999;

     Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 9 febbraio 1999;

     Vista la nota n. 1250648 del 17 febbraio 1999 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso uno studio sulle tariffe dei servizi idrici riferite agli usi domestici sulla base di rilevazioni relative a 48 capoluoghi di provincia, di cui 11 sono anche capoluoghi di regione, studio le cui risultanze erano state già anticipate nella citata seduta del NARS;

     Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 marzo 1996) sono state adottate le determinazioni previste dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994;

     Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, è stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;

     Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997) è stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1998), sono state formulate note esplicative;

     Preso atto che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si è espresso per l'applicabilità delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione di acqua a subdistributori;

     Preso atto che con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997 è stato adottato - previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione, che reca un fabbisogno di circa 10.000 miliardi di lire, e preso atto che è in corso di avanzata definizione la procedura di recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti - rispettivamente - il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, recepimento che comporterà ulteriori oneri di rilievo;

     Preso atto che con circolare n. 571697 del 28 dicembre 1998 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha rilevato come i ritardi nello stato di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 112/1998 rendano impossibile il previsto trasferimento delle competenze degli UPICA e preso atto che le indicazioni di detta circolare risultano conformi ai contenuti del disegno di legge A.S. n. 3506-B

     Preso atto che già il protocollo di accordo sul lavoro firmato dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996 considerava il rilancio degli investimenti, fra l'altro, nel settore idrico anche nell'ottica congiunturale di promuovere una maggiore occupazione;

     Preso atto che la maggioranza delle regioni ha proceduto alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e che, in assenza di avvenuta determinazione da parte della regione interessata, l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 344/1997 identifica detto ambito con il territorio della provincia, salva la facoltà della regione stessa di procedere successivamente a diversa delimitazione;

     Preso atto che i poteri di direttiva tariffaria di questo Comitato in materia sono destinati comunque a non esaurirsi in tempi ristretti in considerazione degli ulteriori adempimenti necessari per l'entrata a regime del nuovo assetto tracciato dalla legge n. 36/1994 ed anche in relazione alla previsione legislativa di gestioni salvaguardate;

     Preso atto che il NARS, nelle raccomandazioni adottate in vista dell'emanazione delle direttive relative al 1998, pur senza proporre modifiche in ordine alla vigente articolazione tariffaria, già tracciava le linee di politica tariffaria per l'intero periodo transitorio al fine di proseguire con maggiore sistematicità il percorso, avviato con la delibera del 26 giugno 1996, di progressivo avvicinamento ai criteri sanciti dalla legge n. 36/1994 ed ai più generali principi di tariffazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla propria delibera del 24 aprile 1996, tra l'altro segnalando la necessità di puntare in prospettiva, per l'intero settore idrico, al riequilibrio tra ricavi e costi sia attraverso processi di efficientamento sia attraverso un adeguamento e un riequilibrio tariffario che allineino le tre componenti alla struttura dei costi;

     Considerato che, nell'occasione, questo Comitato si era limitato a dettare direttive per la determinazione delle tariffe relative al 1998, nelle more dell'adozione di modifiche normative che consentissero una disciplina complessiva della materia anche nel periodo transitorio;

     Considerato che il NARS, anche in relazione al governo della dinamica complessiva del servizio idrico ora attribuito a questo Comitato dalla richiamata legge n. 448/1998, ha proposto, rispetto all'impostazione adottata per la manovra 1998, affinamenti intesi ad accelerare il passaggio alla fase a regime ed a favorire conseguentemente il carattere imprenditoriale delle gestioni presupposto dalla legge n. 36/1994;

     Considerato che, in tale ottica, per il servizio acquedottistico, per il quale sono disponibili più articolate rilevazioni sui livelli praticati in un campione significativo di comuni, il NARS ha, tra l'altro, riproposto l'avvio di un percorso di adeguamento della tariffa ai costi, sia pure entro tetti di aumento predeterminati, ed ha suggerito per il futuro l'adozione di misure finalizzate ad un progressivo recupero di produttività e ad una riduzione della "forbice" tariffaria mediante ricorso ad una formula di price-cap più rigorosa per le tariffe travalicanti la media;

     Considerato che per contro il NARS ha prospettato l'esigenza di un riequilibrio delle tariffe relative alle altre due componenti rispetto alla tariffa dell'acqua potabile;

     Considerato che il NARS ha altresì proposto di graduare gli aumenti aggiuntivi per investimenti a seconda del grado di avvicinamento all'attuazione della più volte citata legge n. 36/1994, condizionando peraltro l'applicazione degli aumenti stessi all'avvenuto soddisfacimento dell'obbligo di referto di cui al richiamato decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 99/1997 ed alla circolare esplicativa ed escludendo aumenti del genere per il servizio di depurazione in assenza del servizio relativo;

     Considerato che, per detto servizio di depurazione, la menzionata legge n. 448/1998 riconferma indirettamente l'obbligo di fissare la tariffa ai livelli stabiliti dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge n. 549/1995; livelli che vengono assunti quale base per gli adeguamenti che questo Comitato è chiamato a definire;

     Considerato che il NARS ha quantificato il tasso di remunerazione del capitale proprio investito alla stregua di parametri abitualmente utilizzati dai mercati finanziari per la valutazione degli investimenti delle imprese idriche, applicando al tasso di interesse dei buoni del Tesoro a 30 anni un premio di rischio sistematico correlato al ridotto grado di esposizione per lo specifico settore di cui trattasi;

     Considerato che il NARS, nell'ottica di semplificare la tempistica degli aumenti, ha proposto di prevedere un unico adeguamento tariffario a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, data in cui sono noti gli elementi necessari per computare gli incrementi di cui al dispositivo e che, almeno per il 1999, dà tempo alle regioni ed alle amministrazioni locali per accelerare l'avvicinamento all'attuazione della legge n. 36/1994;

     Ritenuto, in tale contesto, di confermare transitoriamente l'articolazione tariffaria individuata, per il servizio acquedottistico, nelle deliberazioni del CIP n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 ottobre 1974, e nella deliberazione CIP n. 26/1975, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 31 ottobre 1975, e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluse quelle di cui alla circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3419/C del 9 settembre 1997;

     Ritenuto di adottare per il servizio di fognatura la stessa impostazione e di confermare quindi di massima l'attuale sistematica, come tracciata dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, ribadendo peraltro le precedenti direttive circa la determinazione del volume di acqua secondo le indicazioni di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della legge n. 36/1994;

     Ritenuto di condividere le raccomandazioni del NARS in quanto le misure proposte risultano idonee, tra l'altro, ad incentivare l'integrazione verticale ed orizzontale della filiera, in conformità con gli obiettivi della legge n. 36/1994;

     Ritenuto peraltro, in coerenza con la linea di azione sinora seguita, di prevedere, a carico dei gestori che procedano alla copertura dei costi nei termini di cui sopra, adempimenti atti a rilevare eventuali situazioni di inefficienza verificatesi successivamente al 1996 e che formeranno oggetto di valutazione in sede di predisposizione delle direttive per il 2000;

     Ritenuto inoltre di prevedere forme di verifica sulla puntuale attuazione delle proprie direttive anche per i servizi di fognatura e di depurazione e di ribadire in particolare, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica perseguiti dal legislatore, la necessità di specifici controlli sulle modalità di utilizzo della quota di tariffa determinata dal citato art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, nonché sull'effettiva applicazione e sulla corretta destinazione della quota di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 anche al fine di consentire una puntuale quantificazione degli introiti riservati al finanziamento del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione ai sensi del richiamato art. 8 della legge n. 344/1997;

     Ritenuto altresì di dettare indicazioni intese a garantire la massima trasparenza nei rapporti con l'utenza;

     Udite la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le proposte di integrazione formulate dal Ministro dell'ambiente;

     Ritenuto, anche alla luce delle suddette considerazioni ed in coerenza con la politica perseguita dal Governo nello specifico settore, di proseguire una linea di effettiva riattivazione degli investimenti tramite la previsione di incrementi aggiuntivi per l'effettuazione degli interventi considerati congrui con l'assetto a regime e tramite l'applicazione di penalizzazioni nell'ipotesi di sottorealizzazione degli investimenti in precedenza programmati;

 

Delibera:

 

     1. REVISIONE TARIFFE.

     A. Gestione separata dei servizi di acquedotto di fognatura e di depurazione.

     1.1. Servizio di acquedotto.

     Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2000 gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio, nonché gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla presente delibera.

     1.1.1. Articolazione tariffaria.

     Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché della articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio continuano ad applicarsi, nel rispetto delle aggregazioni tariffario-territoriali esistenti e salvo quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i provvedimenti CIP n. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

     1.1.2. Percorso di avvicinamento alla copertura dei costi 1998.

     1.1.2.1. Gli enti e le imprese che nel 1998 non hanno coperto i costi del servizio, quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, applicano aumenti tariffari che consentano la copertura dei costi stessi in limiti ricompresi tra un minimo dell'80% ed un massimo del 100%.

     Il tasso di copertura dei costi di cui sopra è desunto dalle risultanze esposte nel bilancio consuntivo relativo al 1998 stesso ovvero - nell'ipotesi che, al momento della predisposizione del provvedimento attuativo della presente delibera, il bilancio non sia stato ancora approvato - da dati a pre-consuntivo certificati dall'organo di revisione.

     I costi sono computati con le modalità previste al punto 1.1.1 della delibera 18 dicembre 1997, meglio specificata in premessa, e sono inclusivi di un tasso di remunerazione del capitale proprio investito pari al 7%. Detto tasso di remunerazione non è peraltro riferibile alle gestioni in economia, per le quali l'aumento tariffario deve rendere possibile la copertura, nei limiti indicati, esclusivamente dei costi riportati nel bilancio consuntivo concernente il 1998 o nel pre-consuntivo certificato come sopra.

     1.1.2.2. Gli aumenti di cui al punto precedente non debbono superare i tetti di cui appresso:

     10% nel caso che la tariffa vigente nel 1998 sia inferiore o uguale a lire 400 a metro cubo;

     0% nel caso che la suddetta tariffa sia uguale o superiore a lire 1.200 a metro cubo;

     una percentuale intermedia calcolata per interpolazione lineare qualora la tariffa vigente nel 1998 sia superiore a lire 400 ed inferiore a lire 1.200 a metro cubo.

     Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente la tariffa, comprensiva della quota fissa, è pari al rapporto tra ricavo della vendita di acqua potabile per usi domestici, calcolato al netto dell'IVA, e corrispondente volume di acqua fatturato all'utenza domestica.

     I limiti di cui ai presente punto non si applicano nei confronti degli enti dissestati o strutturalmente deficitari, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342.

     1.1.2.3. Gli enti ed imprese che, trovandosi nella situazione descritta, procedono alla copertura dei costi ai sensi del precedente punto 1.1.2.1 inviano all'UPICA competente per territorio, unitamente all'atto di determinazione delle nuove tariffe ed ai valori numerici per il calcolo delle stesse, una attestazione nella quale specificano se si sono avvalsi della facoltà di copertura dei costi prevista, per il 1995, al punto 2.2 della delibera 10 maggio 1995 e, per il 1996, al punto 2.2 dell'allegato 1 alla delibera 26 giugno 1996, indicando il grado complessivo di copertura dei costi così raggiunto ed i motivi di eventuali scostamenti successivamente determinatisi. Il mancato invio dell'attestazione citata e la mancata ottemperanza, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, all'invito rivolto dall'UPICA a produrre l'attestazione medesima comportano la sospensione dell'applicazione dell'aumento calcolato ai fini di detta copertura per tutto il periodo intercorrente tra la data di applicazione dell'aumento stesso e la data d'inoltro dell'attestazione di cui trattasi: in sede di prima fatturazione utile il gestore provvede ai conseguenti conguagli a favore dell'utenza.

     1.1.3. Adeguamento della tariffa 1998.

     La tariffa vigente nel 1998 o la tariffa rideterminata ai sensi del precedente punto 1.1.2 viene adeguata sino ad una misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato, pari all'1,5%, ed il tasso di crescita obiettivo della produttività (X).

     La X viene fissata come segue:

     0,5% qualora la tariffa 1998 o la tariffa come sopra rideterminata sia inferiore o uguale a L. 400 a metro cubo;

     1,5% qualora la suddetta tariffa sia uguale o superiore a L. 1.200 a metro cubo;

     una percentuale intermedia calcolata per interpolazione lineare qualora la tariffa sia superiore a lire 400 e inferiore a L. 1.200 a metro cubo.

     1.1.4. Prezzo di cessione dell'acqua all'ingrosso.

     Il "prezzo" di cessione dell'acqua all'ingrosso ad enti subdistributori resta regolato dalle direttive di cui alla presente delibera.

     1.1.5. Procedure.

     Ai fini del calcolo della tariffa e delle verifiche relative si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della richiamata delibera del 18 dicembre 1997.

     La verifica da parte dell'UPICA competente per territorio è comunque obbligatoria in tutti i casi in cui l'ente o l'impresa che gestisce il servizio proceda alla copertura dei costi ai sensi del precedente punto 1.1.2.

     1.2. Servizio di fognatura.

     Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15, della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 30 giugno 2000 - fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore - gli enti gestori determinano le quote di servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive.

     1.2.1. Utenze civili.

     Per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'art. 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima a metro cubo può essere incrementata sino alla misura massima dell'1,5%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività, assunto pari a 0 in relazione alla rilevata esigenza di un riequlibrio rispetto alla tariffa dell'acqua potabile.

     Per la determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto, il volume dell'acqua scaricata è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 36/1994.

     1.2.2. Utenze industriali.

     Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-quater del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa è determinata, sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe già stabilite sulla base di detta formula.

     In ogni caso l'incremento non potrà superare, nel 1999, la misura dell'1,5%, calcolata come sopra.

     1.2.3. Disciplina impianti non completati.

     I gestori che, ai sensi della delibera 27 novembre 1996 e della delibera 18 dicembre 1997, in presenza di impianti non completati e funzionali hanno applicato la quota massima prevista per il servizio di fognatura possono determinare gli aumenti di cui ai punti precedenti solo se hanno proceduto ad accantonare o a destinare i ricavi eccedenti le necessità gestionali ad interventi di completamento della rete.

     1.3. Servizio di depurazione.

     Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 30 giugno 2000 - fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore - gli enti gestori determinano le quote di servizio di depurazione sulla base delle seguenti direttive.

     1.3.1. Utenze civili.

     Per le utenze civili come sopra definite la tariffa può essere incrementata sino alla medesima percentuale indicata al punto 1.2.1 (1,5%).

     Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa sino all'importo di lire 500 al metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     L'incremento dell'1,5% di cui al comma precedente si applica esclusivamente nei casi in cui alla data di emanazione della presente delibera la tariffa vigente sia fissata nella misura di legge.

     1.3.2. Utenze industriali.

     Si applicano le medesime disposizioni previste, per il servizio di fognatura, al precedente punto 1.2.2.

     B. Gestione integrata dei servizi.

     I soggetti che gestiscano contemporaneamente almeno due dei servizi considerati al punto A e che risultino abilitati alla determinazione delle relative tariffe possono derogare ai limiti previsti, distintamente, per i servizi di acquedotto, di fognatura (utenze civili) e di depurazione (utenze civili) purché la media ponderata degli incrementi tariffari applicati ai servizi contemporaneamente gestiti non travalichi i limiti stessi. A tal fine i pesi che vengono attribuiti ai tre servizi riflettono i dati del paniere ISTAT con base 1995=100 e sono di seguito riportati:

     a) Gestione integrata del ciclo dell'acqua:

     servizio acquedotto: 56%;

     servizio fognatura: 12%;

     servizio depurazione: 32%;

     b) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e di fognatura:

     servizio acquedotto: 82,4%;

     servizio fognatura: 17,6%;

     c) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e depurazione:

     servizio acquedotto: 63,6%;

     servizio depurazione: 36,4%;

     d) Gestione integrata dei servizi di fognatura e depurazione:

     servizio fognatura: 27,3%;

     servizio depurazione: 72,7%.

     In relazione ai suddetti pesi la media ponderata di aumento ( Δ T) risulta determinata sulla base delle formule riportate, per le varie combinazioni, nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera.

     La possibilità per il gestore che opera su almeno due componenti del servizio idrico di scegliere valori di incremento diversi per i servizi stessi consente al medesimo di ottimizzare le tariffe in relazione alla struttura dei relativi costi.

 

     2. INVESTIMENTI.

     2.1. Aumenti aggiuntivi per nuovi investimenti.

     2.1.1. Casistica.

     Nell'eventualità che l'ente o l'impresa che gestisce uno o più servizi di cui sopra effettui investimenti, è consentito, in aggiunta agli aumenti di cui ai punti precedenti, un ulteriore incremento graduato come appresso, in relazione al grado di avvicinamento all'attuazione della legge n. 36/1994 registrato al momento di predisposizione del programma e comunque anteriormente alla data del 1° luglio 1999:

     a) nel caso che il programma di investimenti predisposto dal gestore sia approvato dal rispettivo soggetto d'ambito - pur se detto soggetto, in assenza di legge regionale attuativa della legge n. 36/1994, è costituito dalla provincia ai sensi della legge n. 344/1997 - è possibile un aumento massimo del 6% per un volume di investimenti pari almeno al 50% del fatturato previsto per l'anno 1999, in considerazione della prevedibile conformità del programma stesso all'adottando piano di ambito. Nel caso di rapporti minori si procede per interpolazione lineare;

     b) nel caso che il programma di investimenti sia predisposto da un gestore integrato delle tre fasi della filiera operante in assenza di un soggetto d'ambito insediato è possibile un aumento massimo del 4% per un volume di investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per l'anno 1999. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;

     c) nel caso che gli investimenti vengano effettuati da un gestore operante in una regione in cui è stata approvata la legge regionale attuativa della legge n. 36/1994, ma sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito o perché quest'ultimo non è stato ancora insediato o perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore, è possibile un aumento massimo del 2,5% per un volume di investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 1999, purché detti investimenti siano vincolati alle tipologie di investimenti ammissibili riportati nel prospetto costituente l'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. In caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;

     d) in tutti gli altri casi - ad eccezione della fattispecie considerata al comma successivo - è possibile un aumento massimo dell'1% per un volume di investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 1999, purché detti investimenti siano vincolati alle tipologie di investimenti ammissibili di cui al menzionato allegato 2. Per i rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

     Sono altresì possibili aumenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti al punto 1, sino ad un massimo del 6% per l'adeguamento di depuratori esistenti alla vigente normativa nelle ipotesi di emergenza che abbiano dato luogo all'emanazione di apposite ordinanze del Ministero dell'ambiente: in tali ipotesi il commissario provvederà a sottoporre preliminarmente il programma di investimenti a questo comitato, che disporrà le verifiche intese anche ad accertare la congruità di detto programma con le presumibili linee dell'assetto a regime.

     Resta preclusa qualsiasi possibilità di disporre aumenti in relazione a programmi di investimento che siano stati esplicitamente disapprovati dal soggetto d'ambito entro sessanta giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore.

     2.1.2. Limiti.

     2.1.2.1. Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia.

     2.1.2.2. Gli aumenti indicati al punto 2.1.1 possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, meglio specificato in premessa, e dalla relativa circolare esplicativa.

     2.1.2.3. Per quanto attiene al servizio di depurazione, gli aumenti indicati al richiamato punto 2.1.1 non possono essere applicati in assenza del servizio medesimo.

     2.1.3. Riconoscibilità degli investimenti.

     Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con risorse pubbliche, statali o comunitarie.

     2.2. Penalizzazioni per sottorealizzazioni.

     Nell'ipotesi che al 31 dicembre 1998 non risulti realizzato il volume di investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario calcolato per il 1998 ai sensi della delibera 18 dicembre 1997, all'incremento complessivo per il 1999, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume di investimenti previsto ed il volume di investimenti effettivamente realizzato.

     Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce della percentuale

     (Omissis)

 

     3. DISPOSIZIONI FINALI.

     3.1. Base di computo degli aumenti.

     Gli incrementi tariffari di cui sopra sono applicati sulle tariffe vigenti, purché le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla citata delibera del 18 dicembre 1997, salva l'ipotesi di rideterminazione di cui al precedente punto 1.1.2.

     3.2. Decorrenza aumenti.

     Gli incrementi conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai punti precedenti saranno applicati a decorrere dal 1° luglio 1999.

     3.3. Rapporti con l'utenza.

     Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a criteri di massima trasparenza. In tale contesto, quando si verta nell'ipotesi di gestione integrata di due o di tutti i servizi suddetti, debbono indicare distintamente la quota di tariffa imputabile a ciascuno dei servizi stessi ed esporre gli elementi utili per verificare la correttezza della quantificazione dei relativi importi.

     In relazione alla diversa configurazione dei corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione ed alla conseguente abrogazione di alcune norme, la riscossione dei corrispettivi stessi non avverrà più sulla base di procedure fiscali, bensì con le modalità proprie dell'esazione delle tariffe.

     3.4. Clausola di rinvio.

     Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella delibera 18 dicembre 1997, che non siano modificate dalla presente delibera.

     Invita

     il Ministro dei lavori pubblici a porre in essere tutte le condizioni per un sollecito avvio dei lavori dell'Osservatorio dei servizi idrici di cui all'art. 22 della legge n. 36/1994, confidando che l'Osservatorio stesso ed i Ministeri competenti, anche in collaborazione con il NARS, definiscano entro il 31 dicembre 1999 gli indicatori di costo standard, avvalendosi intanto, per le elaborazioni relative, dei dati acquisiti a seguito della compilazione del modulario allegato alla circolare che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà per dare attuazione alle direttive di cui alla presente delibera: a tali indicatori potrà farsi riferimento per rafforzare, in sede di predisposizione della manovra tariffaria relativa al 2000, la stringenza del vincolo sui costi cui la tariffa dovrà avvicinarsi, con l'ulteriore vantaggio di pervenire ad una tariffa prossima a quella che sarà la tariffa media di partenza per il metodo normalizzato; mentre, qualora i suddetti indicatori non fossero disponibili in tempo utile, questo comitato, recependo l'indicazione formulata dal NARS, detterà ulteriori direttive per proseguire il percorso di copertura dei costi, in limiti compresi tra l'80% ed il 100%, con esclusivo riferimento ai costi 1998 rivalutati della percentuale di incremento stabilita ai sensi del precedente punto 1.1.3;

     le regioni e le province autonome a collaborare con il predetto Osservatorio e con il citato Ministero per la costruzione di una banca dati su costi e tariffe che, tramite le interconnessioni di cui alla previsione legislativa, consenta la massima circolazione delle informazioni concernenti i servizi idrici in vista di una più compiuta razionalizzazione del sistema;

     il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero dell'ambiente e sulla base di contatti avviati con la conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e/o con la conferenza Stato-città ed autonomie locali e/o con l'ANCI, ad individuare, nelle more della piena operatività del predetto Osservatorio, misure atte a consentire anche per i servizi di fognatura e depurazione forme di controllo sulla puntuale attuazione delle direttive di questo comitato ed in particolare a definire modalità per

     verificare, anche al fine di poter quantificare i proventi destinabili al finanziamento del piano straordinario specificato in premessa, che i soggetti interessati abbiano utilizzato correttamente la quota di tariffa per depurazione, determinata dal citato art. 3, commi 43-47, della legge n. 549/1995, per necessità gestionali dell'impianto ed abbiano proceduto ad accantonare o destinare l'eccedenza al miglioramento degli impianti, con particolare riferimento all'adeguamento degli impianti ai livelli depurativi richiesti dalle norme più avanzate (c.d. trattamento terziario);verificare che gli enti gestori, nelle ipotesi di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994, abbiano applicato la quota di tariffa prevista ed effettuato il relativo accantonamento.

 

 

ALLEGATO 1

GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO

 

     Calcolo della media ponderata di aumento in relazione ai pesi

     attribuiti alle componenti del servizio idrico integrato e che

     riflettono i dati del paniere ISTAT con base 1995=100.

     La media ponderata di aumento (Δ T) risulta determinata sulla base delle seguenti formule, ove:

     Δ Ta = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di acqua potabile;

     Δ Tf = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di fognatura;

     Δ Td = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di depurazione.

     1. Gestione integrata dei tre servizi:

     ΔT = 0,56 · ΔTa + 0,12 · ΔTf + 0,32 · ΔTd

     2. Gestione contemporanea dei servizi di acquedotto e fognatura:

     ΔT = 0,824 · ΔTa + 0,176 · ΔTf

     3. Gestione contemporanea dei servizi di acquedotto e depurazione:

     ΔT = 0,636 · ΔTa + 0,364 · ΔTd

     4. Gestione contemporanea dei servizi di fognatura e depurazione:

     ΔT = 0,273 · ΔTf + 0,727 · Δ Td

 

 

ALLEGATO 2

INVESTIMENTI ELEGIBILI

 

     1. Investimenti comuni alle tre componenti del servizio idrico.

     1.1. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.

     1.2. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma.

     1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, ...).

     1.4. Interventi volti a raggiungere i livelli minimi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 e/o comunque finalizzati al miglioramento della qualità percepita dall'utente, comprensivi delle procedure e sistemi a supporto della bollettazione e del rapporto contrattuale con la clientela.

     1.5. Analisi rete, cartografia numerica, rilevazione e documentazione della rete e degli impianti e formazione dei relativi data-base.

     2. Investimenti specifici per i singoli servizi.

     2.1. Servizio acquedottistico.

     2.1.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti idrici ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.

     2.1.2. Potabilizzazione dell'acqua secondo norma.

     2.1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, ...).

     2.1.4. Interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare l'utilizzazione delle risorse idriche.

     2.1.5. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.

     2.1.6. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma.

     2.2. Servizio fognatura.

     2.2.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti fognari ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.

     2.2.2. Interventi per l'allaccio a nuovi utilizzatori (estensioni rete fognaria, allacciamenti, misuratori, ...).

     2.2.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di collettamento delle acque.

     2.3. Servizio di depurazione.

     2.3.1. Trattamento degli scarichi secondo normativa (compresa anche la direttiva 91/271/CEE).

     2.3.2. Adeguamenti impiantistici per far fronte a nuovi utenti.

     2.3.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di depurazione delle acque.

     N.B.: Dagli interventi di cui ai punti 1 e 2 vanno esclusi, ai fini della maggiorazione tariffaria prevista per investimenti, quelli relativi alla manutenzione ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla delibera in data 18 dicembre 1997.