| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 27. Contabilità pubblica | 
| Capitolo: | 27.6 finanza locale | 
| Data: | 15/09/1997 | 
| Numero: | 342 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. | 
| Art. 6. | 
| Art. 7. | 
| Art. 8. | 
| Art. 9. | 
| Art. 10. | 
| Art. 11. 1. All'articolo 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche | 
| Art. 12. 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche | 
| Art. 13. | 
| Art. 14. 1. All'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 24 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 [...] | 
| Art. 15. 1. All'articolo 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche | 
| Art. 16. | 
| Art. 17. | 
| Art. 18. 1. Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 1989, [...] | 
| Art. 19. 1. | 
| Art. 20. 1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato | 
§ 27.6.247 - D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali.
(G.U. 10 ottobre 1997 n. 237).
     1. All'articolo 86 del 
a) [11];
b) [12].
     1. All'articolo 87 del 
a) [13];
b) [14].
     1. All'articolo 89 del 
a) [16];
b) [17];
c) [18].
     1. All'articolo 90 del 
a) [19];
b) [20].
     1. Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 25 del 
     2. Le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90 bis del 
     3. I ricorsi pervenuti ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del 
     4. Agli enti per i quali è stato depositato ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del 
La percentuale della transazione non può comunque superare l'80 per cento del debito.
     5. Per gli enti per i quali è stato approvato ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del 
     6. Per gli enti per i quali l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del 
1. [23].
     2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto - 
     1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 9 della 
2. [24].
[1] Modifica il comma 6, art. 3 del 
[2] Aggiunge il comma 8 bis all'articolo 12 del 
[3] Aggiunge la lettera e bis) al comma 1, art 14 del 
[4] Modifica i commi 1, 3 e 4, art. 35 del 
[5] Sostituisce la lettera e), comma 1, art. 37 del 
[6] Modifica il comma 2, art. 78 del 
[7] Modifica i commi 1, 2 e 3, art. 79 del 
[8] Aggiunge il comma 4 bis all'articolo 81 del 
[9] Modifica i commi 2, 3 e 5, art. 84 del 
[10] Modifica il comma 1, art. 85 del 
[11] Modifica il comma 2, art. 86 del 
[12] Sostituisce il comma 3, art. 86 del 
[13] Modifica il comma 1, art. 87 del 
[14] Sostituisce i commi 2, 3 e 4, art. 87 del 
[15] Modifica il comma 8, art. 88 del 
[16] Modifica il comma 5, art. 89 del 
[17] Modifica il comma 11, art. 89 del 
[18] Aggiunge il comma 12 bis all'art. 89 del 
[19] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 90 del 
[20] Modifica il comma 3, art. 90 del 
[21] Aggiunge l'art. 90 bis al 
[22] Modifica il comma 1, art. 105 del 
[23] Modifica l'art. 45 del 
[24] Sostituisce la lettera c), comma 2, art. 31 del