§ 27.6.247 - D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:15/09/1997
Numero:342


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      1. All'articolo 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 12.      1. All'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 13. 
Art. 14.      1. All'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 24 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 [...]
Art. 15.      1. All'articolo 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.      1. Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 1989, [...]
Art. 19.      1.
Art. 20.      1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato


§ 27.6.247 - D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali.

(G.U. 10 ottobre 1997 n. 237).

 

 

     Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7. [7]

 

     Art. 8. [8]

 

     Art. 9. [9]

 

     Art. 10. [10]

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [11];

     b) [12].

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [13];

     b) [14].

 

     Art. 13. [15]

 

     Art. 14.

     1. All'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 24 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [16];

     b) [17];

     c) [18].

 

     Art. 15.

     1. All'articolo 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [19];

     b) [20].

 

     Art. 16. [21]

 

     Art. 17. [22]

 

     Art. 18.

     1. Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, mediante quote pluriennali la cui erogazione è prevista per gli anni successivi al 1997, sono autorizzati a richiedere al predetto istituto l'erogazione anticipata delle quote ancora da riscuotere. Le quote medesime saranno poste in ammortamento dal primo gennaio successivo alla data di erogazione. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della disponibilità sul capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90 bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, si applicano anche agli enti per i quali non è stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, fatti salvi gli atti già acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi già adottati. Ai piani di rilevazione non ancora depositati viene assegnato un ulteriore termine scadente il 30 settembre 1998.

     3. I ricorsi pervenuti ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono decisi dal Ministero dell'interno sulla base delle norme di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995. E' consentita l'integrazione della documentazione entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla richiesta del Ministero dell'interno. Il termine per la decisione riprende a decorrere dal momento in cui perviene l'integrazione.

     4. Agli enti per i quali è stato depositato ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, il piano di rilevazione, per i quali la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90 bis del decreto legislativo n. 77 del 1995. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi dell'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995, in misura superiore al 40 per cento, può offrire un'ulteriore somma non superiore al 20 per cento per la definizione transattiva del debito.

     La percentuale della transazione non può comunque superare l'80 per cento del debito.

     5. Per gli enti per i quali è stato approvato ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995, il piano di estinzione ma non è stato ancora approvato il rendiconto di cui all'articolo 89, comma 12, del decreto legislativo n. 77 del 1995, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, provvede l'organo della liquidazione straordinaria utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con le altre risorse messe a disposizione dall'ente locale.

     6. Per gli enti per i quali l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, provvede direttamente l'ente locale interessato utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con risorse proprie.

 

     Art. 19.

     1. [23].

     2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto - legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono abrogati.

 

     Art. 20.

     1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

     2. [24].

 

 


[1] Modifica il comma 6, art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[2] Aggiunge il comma 8 bis all'articolo 12 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[3] Aggiunge la lettera e bis) al comma 1, art 14 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[4] Modifica i commi 1, 3 e 4, art. 35 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[5] Sostituisce la lettera e), comma 1, art. 37 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[6] Modifica il comma 2, art. 78 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[7] Modifica i commi 1, 2 e 3, art. 79 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[8] Aggiunge il comma 4 bis all'articolo 81 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[9] Modifica i commi 2, 3 e 5, art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[10] Modifica il comma 1, art. 85 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[11] Modifica il comma 2, art. 86 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[12] Sostituisce il comma 3, art. 86 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[13] Modifica il comma 1, art. 87 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[14] Sostituisce i commi 2, 3 e 4, art. 87 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[15] Modifica il comma 8, art. 88 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[16] Modifica il comma 5, art. 89 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[17] Modifica il comma 11, art. 89 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[18] Aggiunge il comma 12 bis all'art. 89 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[19] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 90 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[20] Modifica il comma 3, art. 90 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[21] Aggiunge l'art. 90 bis al D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[22] Modifica il comma 1, art. 105 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[23] Modifica l'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

[24] Sostituisce la lettera c), comma 2, art. 31 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.