§ 95.26.37 - D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203.
Approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:09/05/1950
Numero:203


Sommario
Art. 1.  Art. 1 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 2.  Art. 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 ed art. 16, primo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 3.  Art. 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 4.  Art. 4 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 5.  Art. 5 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 6.  Art. 6 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 7.  Art. 7 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 8.  Art. 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 ed art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 9.  Art. 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 ed art. 2 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 10.  Art. 10 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 11.  Art. 11 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 12.  Art. 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 13.  Art. 13 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 14.  Art. 14 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 15.  Art. 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 ed art. 4 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 16.  Art. 16 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 17.  Art. 17 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 18.  Art. 5 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 19.  Art. 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 20.  Art. 20 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 21.  Art. 21 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 22.  Art. 22 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 23.  Art. 23 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 24.  Art. 24 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 25.  Art. 25 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 26.  Art. 26 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 27.  Art. 27 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 28.  Art. 28 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 29.  Art. 29 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 30.  Art. 30 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 31.  Art. 31 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, ed art. 16, primo e secondo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 32.  Art. 32 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 33.  Art. 33 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 16, ultimo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 34.  Art. 34 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 35.  Art. 35 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 36.  Art. 36 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 37.  Art. 37 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 38.  Art. 38 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n 1131.
Art. 39.  Art. 39 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 40.  Art. 40 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 41.  Art. 41 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 42.  Art. 42 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 43.  Art. 43 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 44.  Art. 44 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 45.  Art. 45 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 46.  Art. 46 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 47.  Art. 47 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 48.  Art. 48 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 49.  Art. 26 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 50.  Art. 49 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 51.  Art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11; art. 6 della legge 10 novembre 1949, n. 805; art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.
Art. 52.  Art. 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131; art. 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11; art. 7 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 53.  Art. 52 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 54.  Art. 53 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11.
Art. 55.  Art. 8 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 56.  Art. 54 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 57.  Art. 55 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 58.  Art. 56 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 59.  Art. 9 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 60.  Art. 57 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 61.  Art. 58 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 62.  Art. 59 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 63.  Art. 60 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 64.  Art. 61 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 65.  Art. 62 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 66.  Art. 10 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 67.  Art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 4 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451
Art. 68.  Art. 64 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 69.  Art. 65 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 70.  Art. 66 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 71.  Art. 67 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 72.  Art. 68 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 73.  Art. 11 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 74.  Art. 12 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 75.  Art. 13 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 76.  Art. 14 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 77.  Art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131; articoli 15 e 16, 2° comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 78.  Art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 eart. 17 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 79.  Art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 eart. 18 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 80.  Art. 73 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 81.  Art. 19 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 82.  Art. 75 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 83.  Art. 76 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 84.  Art. 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e articoli 20 e 21, terzo e quarto comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 85.  Art. 21, secondo comma, della legge 10 novembre 1948, n. 805.
Art. 86.  Art. 22 della legge 10 novembre 1949, n. 805, e art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.
Art. 87.  Art. 80 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 88.  Art. 81 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 89.  Art. 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 23 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 90.  Art. 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 24 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 91.  Art. 84 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 92.  Art. 85 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e art. 3 della legge 23 dicembre 1949, n. 926.
Art. 93.  Art. 86 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 94.  Art. 87 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.
Art. 95.  Art. 88 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 96.  Art. 89 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 97.  Art. 90 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 98.  Art. 25 della legge 10 novembre 1949, n. 805.
Art. 99.  Art. 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Art. 100.  Art. 93 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.


§ 95.26.37 - D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203.

Approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio

(G.U. 10 maggio 1950, n. 107, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato il Testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio; esso, vistato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.

 

     Art. 2.

     Il Testo unico predetto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato - Testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio

 

Titolo I

 

IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO DELLE PERSONE FISICHE

 

Capo I

 

SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

 

     Art. 1. Art. 1 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     E' istituita un'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio complessivo posseduto da ciascun contribuente alla data del 28 marzo 1947.

 

          Art. 2. Art. 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 ed art. 16, primo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Sono soggette all'imposta straordinaria progressiva le persone fisiche. Gli enti e le società costituiti all'estero sono soggetti alla imposta medesima, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla società o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche.

 

          Art. 3. Art. 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, dopo il 28 marzo 1937.

     Agli stessi fini, si considerano nel patrimonio del marito le azioni intestate al nome della moglie in occasione della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, disposta dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

     E' fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie anteriormente a detta data, o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri, conseguiti durante il matrimonio, o di capitali provenienti da accensione di debiti.

     Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 28 marzo 1937, quando la cessione dipenda:

     a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote o per costituzione di patrimonio ecclesiastico o per fare altra assegnazione ai discendenti per causa di seguìto matrimonio;

     b) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dall'acquirente anteriormente alla data predetta o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri o di capitali provenienti da accensioni di debiti.

     Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio del padre le azioni intestate al nome dei figli in occasione della nominatività obbligatoria dei titoli azionari disposta dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, salvo non sia dimostrata che le azioni erano state acquistate dal figlio - a titolo gratuito o a titolo oneroso - prima della conversione.

     Quando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati, della quota proporzionale d'imposta afferente i beni medesimi.

 

          Art. 4. Art. 4 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     I beni indivisi sono ripartiti, agli effetti dell'imposta straordinaria, nelle quote spettanti ai singoli aventi diritto, secondo il disposto dell'art. 1101 del codice civile.

     Il patrimonio costituito da beni dotali è considerato di spettanza della moglie.

 

Capo II

 

OGGETTO DELL'IMPOSTA

 

          Art. 5. Art. 5 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     L'imposta straordinaria è dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato.

     Il cittadino italiano residente in Italia deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato e da titoli emessi all'estero, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In ogni caso, i beni esistenti fuori dello Stato ed i titoli emessi all'estero si computano nel patrimonio del cittadino ai fini della determinazione della aliquota.

     I beni esistenti nei territori comunali, nonché nei possedimenti e nei territori metropolitani passati sotto la sovranità di altri Stati in dipendenza del Trattato di pace, debbono essere compresi nella dichiarazione ma, fino a nuove disposizioni, non si tengono in conto nella determinazione né del patrimonio imponibile né dell'aliquota.

 

          Art. 6. Art. 6 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Si considerano esistenti nello Stato:

     1) i terreni ed i fabbricati situati nel territorio dello Stato ed i diritti reali sui medesimi;

     2) i beni facenti parte di aziende industriali, commerciali ed agricole a carattere individuale, che siano situati nel territorio dello Stato;

     3) le quote e le azioni di società italiane, nonché le obbligazioni ed ogni altro titolo di credito emesso in Italia dalle società stesse, dallo Stato, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Province, dai Comuni od altri enti italiani, dovunque posseduti, dal cittadino o dallo straniero;

     4) le quote di comproprietà di navi italiane;

     5) i crediti che fanno carico a debitori domiciliati nello Stato;

     6) i capitali comunque investiti nello Stato, o inscritti negli uffici ipotecari dello Stato;

     7) i buoni postali fruttiferi, i depositi a risparmio ed i conti correnti presso aziende, casse di risparmio, postali ed ordinarie, e presso altri istituti di credito e banche, che siano stati raccolti nel territorio dello Stato;

     8) i biglietti dello Stato italiano, i biglietti a corso legale della Banca d'Italia e quelli emessi in lire dal Governo Militare Alleato, ovunque si trovino;

     9) i diritti di autore, nonché i brevetti, i modelli di utilità, i marchi di fabbrica e simili, iscritti nei pubblici registri dello Stato, limitatamente al valore corrispondente ai diritti di sfruttamento nello Stato;

     10) i gioielli appartenenti a cittadini italiani;

     11) i quadri, gli arazzi, le statue, i tappeti, le porcellane, le stampe, le medaglie e simili, posseduti nel territorio dello Stato;

     12) tutti gli altri beni situati nel territorio dello Stato ed i titoli che rappresentano beni reali situati nel territorio stesso.

 

Capo III

 

ESENZIONI

 

          Art. 7. Art. 7 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Sono esenti dall'imposta straordinaria gli agenti diplomatici di cittadinanza straniera, purché esista reciprocità di trattamento da parte dello Stato che rappresentano ed i consoli ed agenti consolari di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reciprocità di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari.

 

          Art. 8. Art. 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 ed art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Sono esenti dall'imposta straordinaria sul patrimonio i seguenti cespiti:

     1) i capitali corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano stati versati a Casse di previdenza o di soccorso, istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia ed invalidità; a Casse di previdenza o Casse di pensioni per gli impiegati privati, od a Casse di pensione per vedove od orfani, contemplate alle lettere c) ed f) dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966;

     2) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie o ad altre rendite di carattere temporaneo;

     3) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta eccezione per i contratti di assicurazione a premio unico, stipulati dopo il 10 giugno 1940;

     4) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto servente al culto medesimo;

     5) i titoli del prestito della ricostruzione, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento;

     6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, siano state notificate entro il 31 dicembre 1948.

     Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano alienate, a titolo oneroso, entro un decennio dal 28 marzo 1947, l'esenzione viene revocata, con conseguente nuova liquidazione del debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al Ministero delle finanze le denuncie di alienazione presentate a mente dell'art. 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche se intenda avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate;

     7) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori.

 

Capo IV

 

VALUTAZIONE

 

          Art. 9. Art. 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 ed art. 2 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     I terreni si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione al reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale.

     Le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione ai redditi imponibili agrari iscritti in catasto, depurati della parte corrispondente al lavoro direttivo, di coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta.

     Quando le scorte sono di spettanza del proprietario e del colono, la quota di reddito agrario da attribuirsi al colono è determinata dall'Ufficio distrettuale delle imposte, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

     I fabbricati si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione alla loro consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale.

     Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso.

 

          Art. 10. Art. 10 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     I coefficienti per la valutazione dei terreni e relative scorte sono stabiliti per zone economico-agrarie con riguardo alla qualità di coltura ed alla classe di produttività.

     I coefficienti per la valutazione dei fabbricati sono stabiliti per ogni comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, discriminando i fabbricati secondo che siano o no soggetti a regime vincolistico.

 

          Art. 11. Art. 11 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     I coefficienti previsti negli articoli precedenti sono predisposti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale li comunica, per tutti i comuni di ciascuna provincia, alle singole Commissioni censuarie comunali ed alla Commissione censuaria provinciale.

     Le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei coefficienti, alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni sui coefficienti stessi.

     Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito, la Commissione censuaria provinciale inoltra, con le proprie proposte, alla Commissione censuaria centrale, per il tramite dell'Ufficio tecnico erariale, contemporaneamente per tutte le zone economico-agrarie e per tutti i comuni della provincia, le osservazioni che siano state formulate dalle Commissioni censuarie comunali.

     La commissione censuaria centrale, tenute presenti le proposte presentate in termini dalle Commissioni censuarie provinciali e sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, stabilisce, in via definitiva, i coefficienti per ciascuna zona economico-agraria e per ciascun comune.

 

          Art. 12. Art. 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualità della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.

     Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa nei riguardi dell'imponibile.

     Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini della imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza o l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unità tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato è stato assegnato. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente.

 

          Art. 13. Art. 13 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Nel caso di terreni dati in affitto, l'accertamento, mediante l'applicazione al reddito agrario iscritto in catasto dei coefficienti previsti nel secondo comma dell'art. 9, è eseguito previa detrazione della quota del reddito stesso, stabilita dall'Ufficio distrettuale delle imposte, da attribuire al proprietario, per la parte di scorte che sia, eventualmente, di spettanza del medesimo.

     La stessa norma si applica in caso di soccida o di contratti analoghi.

 

          Art. 14. Art. 14 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Il valore della nuda proprietà è determinato in base alla differenza tra il valore dell'intera proprietà - stabilito ai sensi degli articoli precedenti - e quello dell'usufrutto. Lo stesso criterio si applica per la valutazione della proprietà, quando questa è gravata da diritti di uso e di abitazione.

     Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione, si calcola scontando alla data del 28 marzo 1947 il valore dell'annualità di reddito percepita, riferita al periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947:

     a) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento, se trattasi di diritti la cui scadenza è esattamente conosciuta;

     b) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento e con riguardo alle probabilità di vita corrispondenti alla classe di età del reddituario, se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui, in conformità ad una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

     Qualora l'annualità di reddito sia percepita in natura, il valore di essa è calcolato in base alla quantità dei prodotti nel triennio 1944-1946 ed ai prezzi correnti nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947.

     Nei casi di assicurazione sulla vita, previsti nel n. 3 dell'art. 8, il capitale corrispondente è valutato al prezzo di riscatto alla data del 28 marzo 1947.

 

          Art. 15. Art. 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 ed art. 4 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     I censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo o enfiteutico, compresi i canoni da colonia perpetua, si tengono in conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi applicare, per il riscatto, un saggio diverso.

     Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora si fosse dovuto procedere al riscatto alla data del 28 marzo 1947.

 

          Art. 16. Art. 16 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     I crediti si valutano al loro importo nominale.

     Quando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente può chiedere che fra le attività patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso.

     Per i debiti non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la valutazione è fatta sulla base del valore alla data del 28 marzo 1947, scontando l'importo nominale all'interesse composto del 5% annuo, fino alla data di scadenza.

 

          Art. 17. Art. 17 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Le aziende industriali e commerciali, comprese in esse quelle esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro complesso, tenuto conto dei vari elementi che le compongono, sulla base dei valori medi del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

     Nella valutazione delle aziende industriali e commerciali ai sensi del comma precedente, si tiene conto anche dell'avviamento, senza pregiudizio dell'assoggettamento del medesimo alle imposte sul reddito in conformità della legislazione vigente in materia.

 

          Art. 18. Art. 5 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     I buoni del tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947. I titoli del prestito della ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 per cento, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° giugno-31 agosto 1947.

     Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947.

     La valutazione sarà effettuata in base alla quotazione media ufficiale ovvero alla media dei prezzi di compenso del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, in quanto più favorevoli, qualora la quotazione media ufficiale ovvero la media dei prezzi di compenso del 1948, tenuto conto, per questi ultimi, della rettifica delle quotazioni in rapporto alla emissione di nuove azioni dopo il 28 marzo 1947, siano state inferiori del 15 per cento a quelle del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947.

     I valori medi dei titoli quotati in borsa nei periodi considerati nei commi precedenti saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

     Il Ministero delle finanze, qualora abbia fondate ragioni per ritenere che le quotazioni di borsa del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli, ha facoltà di richiederla al Comitato direttivo degli agenti di cambio. Si osservano al riguardo i criteri e la procedura vigenti per l'applicazione della imposta di negoziazione. Il valore così determinato non potrà essere inferiore alla quotazione della tabella ministeriale.

     I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale.

 

          Art. 19. Art. 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Per i titoli azionari non quotati in borsa, nonché per le quote di partecipazione in società ed enti, si adottano i valori medi del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione ed, in ogni caso, per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, del valore dei vari elementi che ne compongono il patrimonio, ai sensi del precedente art. 17.

     Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, entro il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 67 del presente Testo unico, notificano alle società od enti, aventi sede nella propria circoscrizione, l'accertamento del valore dei titoli e delle quote, relativamente al periodo di tempo indicato nel comma precedente. Contro tale accertamento la società od ente può, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, presentare ricorso alla Commissione competente per territorio ad eseguire la valutazione dei titoli ai fini dell'imposta di negoziazione.

     Per la risoluzione delle vertenze si osservano le norme valevoli per l'accertamento dell'imposta di negoziazione; la rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria è affidata, nel giudizio di primo grado, ad un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, nel giudizio di secondo grado, all'Ispettore compartimentale per le imposte dirette competente per territorio.

     Il valore definitivamente accertato nei confronti della società od ente in conformità dei commi precedenti si assume come valore definitivo dei titoli e delle quote di partecipazione agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta dai singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime.

     Per le obbligazioni, le cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito non quotato in borsa, si adotta la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titoli azionari quotati in borsa, quando nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, non esistano almeno due prezzi di compenso nella borsa in cui furono quotati.

 

          Art. 20. Art. 20 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     I titoli esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni, in base ai valori correnti di mercato del luogo di emissione, nel periodo 1° gennaio-31 marzo 1947, rapportando il valore così determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla base del cambio corrente alla data del 28 marzo 1947, che sarà rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 21. Art. 21 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Per quanto riguarda le azioni o le quote di partecipazione in società costituite in Italia e aventi beni all'estero, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 5.

 

          Art. 22. Art. 22 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Tutti i cespiti, non specificati negli articoli precedenti, si valutano in base alla media dei valori del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

 

Capo V

 

DETRAZIONI E DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

 

          Art. 23. Art. 23 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Dall'ammontare lordo del patrimonio complessivo sono ammessi in detrazione:

     a) tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per i debiti contratti dopo il 10 giugno 1940 o che non abbiano data certa, la detrazione è subordinata alla dimostrazione del loro impiego;

     b) la somma corrispondente alla capitalizzazione fatta a norma dell'art. 15, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni previste nell'articolo stesso;

     c) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sui cespiti facenti parte del patrimonio del contribuente;

     d) tutte le imposte, tasse e contributi a favore dello Stato, province, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947 ed ancora dovuti a tale data.

 

          Art. 24. Art. 24 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Quando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, è negata dal creditore, il rapporto giuridico è considerato inesistente, a tutti gli effetti, fra le parti.

     Per i crediti derivanti da rapporti con imprese commerciali e sempre che si tratti di atti inerenti all'esercizio dell'impresa, la esistenza del debito può venire provata in base alle scritture contabili dell'impresa creditrice regolarmente tenute.

     Quando si tratti di rapporti con aziende di credito indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ed al regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, la esistenza del debito può essere provata in base agli estratti dei saldi conti, attestati conformi alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'azienda di credito.

 

          Art. 25. Art. 25 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione, o a riporto bancario che abbia sostanziale carattere di anticipazione, è soggetto all'imposta straordinaria per il valore dei titoli stessi, determinato a mente degli articoli 18 e 19 del presente Testo unico e ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'istituto od il privato sovventore dell'anticipazione. Quando le operazioni di cui sopra abbiano avuto luogo dopo il 1° gennaio 1946, la deduzione è subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito.

     Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie a riporto di borsa o di speculazione, è soggetto all'imposta straordinaria pel valore dei titoli stessi risultante dal prezzo di compenso del mese di marzo 1947 o determinato per lo stesso mese ai sensi dell'art. 19 e ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'istituto o verso il prenditore dei titoli a riporto. Quando il riporto di borsa o di speculazione abbia avuto luogo dopo il 1° gennaio 1946, la deduzione è subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito.

     Il prenditore dei titoli a riporto è soggetto all'imposta straordinaria per la somma che, alla data del 28 marzo 1947, aveva impiegata in operazioni di riporto.

 

          Art. 26. Art. 26 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Si presume che facciano parte del patrimonio del contribuente le seguenti quote percentuali in conto, rispettivamente, del valore del mobilio, dell'arredamento e dei gioielli, del danaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore:

 

 

Fino a 5 milioni

Fino a 10 milioni

Fino a 50 milioni

Oltre 50 milioni

Mobilio, arredamento e gioielli ...............................

3%

5%

7%

10%

Denaro, depositi e titoli di credito al portatore...........

2%

4%

6%

10%

 

     Dette quote si computano con riferimento al patrimonio netto, risultante dalla differenza tra il valore lordo delle attività, escluse quelle costituite dai cespiti sopra indicati e l'ammontare delle passività deducibili.

     I titoli nominativi dello Stato, dichiarati dal contribuente, sono computati nella quota presuntiva fino alla concorrenza del 50 per cento della medesima.

     Le quote stabilite nel primo comma rappresentano l'ammontare minimo dei cespiti soggetti all'imposta, al quale si elevano i valori eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l'obbligo, da parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma la facoltà, da parte della finanza, di procedere all'accertamento di maggiori valori in base a dati e circostanze di fatto.

     La quota presunta in conto mobilio, arredamento e gioielli è ridotta alla metà nei riguardi del cittadino e dello straniero residenti all'estero, che abbiano beni nello Stato. La quota non si aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano mobilio nello Stato.

 

          Art. 27. Art. 27 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Il denaro ed i titoli di credito al portatore, entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1° gennaio 1944, in dipendenza di alienazione di beni, di successione ereditaria e di donazione, si presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrarne il consumo o l'impiego in cespiti dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria, o esenti dall'imposta stessa.

 

          Art. 28. Art. 28 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Quando il tenore di vita del contribuente, posto in relazione con i suoi redditi conosciuti, o altri elementi indiziari lascino fondatamente ritenere che il patrimonio accertato a suo carico in via analitica sia inferiore a quello effettivamente posseduto, può procedersi ad accertamento presuntivo.

 

          Art. 29. Art. 29 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al prestito della ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947 e dopo la scadenza del termine stabilito per la loro conversione, ha il diritto di ottenere che l'importo dei titoli stessi sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore accertati nel suo patrimonio a mente degli art. 26e 27, nei limiti della quota presuntiva.

     Se il prestito è stato sottoscritto contraendo un debito, questo non è ammesso in detrazione dal patrimonio lordo.

     Ai fini della disposizione contenuta nel primo comma, il contribuente deve presentare l'elenco dei titoli, con l'indicazione del taglio e del numero.

     I titoli del prestito della ricostruzione sottoscritti dalla moglie o dai discendenti potranno essere computati a favore del marito o degli ascendenti nei casi di coacervo obbligatorio, di cui all'art. 3.

 

          Art. 30. Art. 30 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Sono soggetti all'imposta i contribuenti il cui patrimonio imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel comma seguente, raggiunga il valore di lire 3.000.000.

     Dal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000.

     Dal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di 2.000.000, è ammessa un'ulteriore detrazione pari a un ventesimo, con un massimo di lire 300.000 per ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra i due patrimoni. La detrazione stessa non si applica quando il cumulo, al netto di essa, superi i 10.000.000 di lire.

     L'ammontare della detrazione è calcolato nel patrimonio di ciascun figlio ai fini dell'imposta straordinaria.

 

          Art. 31. Art. 31 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, ed art. 16, primo e secondo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     L'ammontare dell'imposta da corrispondersi è determinato in base alle seguenti aliquote, riferite al patrimonio al lordo delle detrazioni indicate nell'articolo precedente ed applicate sul patrimonio al netto delle detrazioni suddette:

 

per i patrimoni di :

3.000.000

di lire

.........................

6 - - %

5.000.000

«

..........................

7, 23%

10.000.000

«

...........................

8,53%

50.000.000

«

...........................

13,57%

100.000.000

«

..........................

17,50%

200.000.000

«

..........................

23,29%

500.000.000

«

.........................

35,46%

1.000.000.000

«

..........................

50 - -%

1.500.000.000

«

ed oltre ..............

61,61%

 

     Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota è determinata in base alla formula seguente:

     y = 6 + 0,0002885 (x - 3.000.000)0,576

     nella quale x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile e y l'aliquota.

     I patrimoni imponibili vengono arrotondati nel seguente modo:

 

 

Lire

 

Lire

Per unità di lire

tra

3.000.000

e

5.000.000

50.000

«

5.000.001

e

10.000.000

100.000

«

10.000.001

e

50.000.000

200.000

«

50.000.001

e

100.000.000

500.000

«

100.000.001

e

200.000.000

1.000.000

«

200.000.001

e

500.000.000

2.000.000

«

500.000.001

e

1.000.000.000

5.000.000

«

1.000.000.001

 

ed oltre

10.000.000

 

     Con decreto del Ministro per le finanze sarà pubblicata una tabella indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondente alle varie cifre di patrimoni imponibili.

     L'imposta a carico degli enti e delle società costituite all'estero si applica con aliquote corrispondenti ad un terzo di quelle sopra indicate, con il massimo del 15 per cento, salvo conguaglio con l'imposta straordinaria proporzionale eventualmente già liquidata a norma dell'art. 70, ultimo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

 

Capo VI

 

DICHIARAZIONI

 

          Art. 32. Art. 32 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Tutti coloro che, a norma del presente Testo unico, sono tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio devono presentare, entro il 31 ottobre 1947, la relativa dichiarazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale. Sono anche tenuti a presentare la dichiarazione, entro il 31 dicembre 1947, coloro che, pur non essendo soggetti all'imposta straordinaria, abbiano un patrimonio che, al lordo delle passività, secondo la consistenza al 28 marzo 1947, raggiunga l'importo di lire 1.500.000.

     I termini suddetti sono prorogati di tre mesi per i contribuenti residenti fuori dello Stato, considerandosi valida la presentazione fatta presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero.

     I prigionieri di guerra e gli internati civili e militari all'estero possono ottenere di essere riammessi in termine, quando dimostrino di non aver tempestivamente adempiuto all'obbligo della dichiarazione per effetto della prigionia o dell'internamento.

 

          Art. 33. Art. 33 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 16, ultimo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società di fatto, le associazioni ed enti sono tenuti a dichiarare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione hanno la loro sede, il cognome, nome, domicilio od indirizzo dei singoli soci ed i crediti di finanziamento spettanti ai medesimi. Dette società, in quanto non siano soggette all'imposta di negoziazione, devono, inoltre, dichiarare il loro patrimonio, con l'indicazione delle quote spettanti ai singoli soci, fermo restando l'obbligo dei soci stessi di comprendere le rispettive quote nella dichiarazione individuale del loro patrimonio.

     Le dichiarazioni previste nel comma precedente devono essere presentate entro il 31 dicembre 1947. Le sanzioni non di carattere penale stabilite per omessa od infedele dichiarazione per i singoli contribuenti sono applicabili in confronto delle società anzidette.

     Le dichiarazioni comunque già presentate ai sensi dell'art. 76, terzo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dalle società e dagli enti costituiti all'estero, sono valide agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tuttavia, le società e gli enti predetti possono dichiarare, entro il termine di quattro mesi dalla data del 27 novembre 1949, il capitale investito od esistente in Italia e l'ammontare delle partecipazioni accertate od accertabili al nome di persone fisiche.

 

          Art. 34. Art. 34 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     La dichiarazione deve indicare:

     1) il cognome, nome, paternità e domicilio fiscale del contribuente, o - se si tratti di enti collettivi - la denominazione e la sede;

     2) le attività e passività patrimoniali, singolarmente specificate, che concorrono a formare il patrimonio di ciascun obbligato alla dichiarazione ed il valore di ciascun cespite, determinato secondo le disposizioni contenute negli articoli da 36 a 39.

     Quando taluna delle attività intestate al contribuente sia di proprietà di terzi, il contribuente intestatario deve, nella propria dichiarazione, designare l'effettivo proprietario ed indicare la prova relativa.

 

          Art. 35. Art. 35 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Per quanto riguarda i cespiti, la dichiarazione deve indicare:

     a) per i terreni - compresi i fabbricati rurali - il comune e la località in cui sono situati, la intestazione della partita catastale, le colture, il reddito imponibile ai fini della imposta terreni, e, se il terreno è dato in fitto, il canone e le generalità dell'affittuario;

     b) per i fabbricati, il comune in cui sono situati, la via ed il numero civico, la destinazione, il numero dei piani e dei vani, il reddito imponibile ai fini della imposta sui fabbricati.

     Per i terreni e fabbricati acquisiti dopo il 10 giugno 1940, deve indicarsi anche il titolo di acquisto;

     c) per i censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo, il titolo costitutivo, le generalità del debitore e l'ammontare annuo;

     d) per le miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, laghi e stagni da pesca, il comune e la località in cui sono situati, le attrezzature fisse e gli strumenti;

     e) per le opere in corso di costruzione, l'ubicazione, lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 28 marzo 1947 e il capitale investito;

     f) per le aree fabbricabili, il comune in cui sono situate, il numero e l'intestazione della partita catastale, l'ubicazione, l'estensione e le condizioni dell'area e le eventuali opere in essa eseguite;

     g) per le aziende industriali e commerciali, la elencazione dei diversi elementi, attivi e passivi, che le compongono, come il macchinario, le attrezzature, i mobili, gli arredamenti, i crediti, i brevetti ed altri titoli di privativa, i titoli che fanno parte dell'azienda, secondo le risultanze dell'inventario, aggiornato alla data del 28 marzo 1947 ed, in mancanza, di un inventario da redigersi ai fini del presente Testo unico. Le esistenze di magazzino devono risultare da inventario separato ed analitico, con l'indicazione della qualità, quantità e prezzo unitario per ogni tipo di merce;

     h) per le quote di partecipazione in società, la denominazione e la sede della società;

     i) per i titoli pubblici e privati, la indicazione, per ogni tipo di titoli, dell'ente emittente, della qualità, della quantità e del taglio;

     l) per i depositi e conti presso istituti di credito e casse postali, l'ente depositario, gli estremi del deposito o conto ed il saldo alla data del 28 marzo 1947;

     m) per i crediti, il titolo costitutivo, l'ammontare, anche se scaduto, da esigere alla data del 28 marzo 1947, le generalità ed il domicilio del debitore, con la specificazione delle eventuali circostanze di fatto che ne lascino presumere la perdita totale o parziale;

     n) per ogni altro cespite non elencato nel presente articolo, la consistenza, le caratteristiche ed ogni altro elemento necessario od utile per la sua identificazione.

 

          Art. 36. Art. 36 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Ai fini della liquidazione provvisoria, i cespiti assoggettati all'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello iscritto nei ruoli dell'imposta medesima, anche se l'iscrizione è stata operata al nome di altre persone in conformità a quanto disposto negli articoli 3,4,5e14 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e negli articoli 3 e 4 del presente Testo unico.

     I terreni non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello ottenuto dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito risultante dalla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, moltiplicato per 10.

     I fabbricati non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito catastale, moltiplicato per 5. Se il fabbricato è esente dall'ordinaria imposta sui fabbricati e manca, comunque, un reddito accertato ai fini delle imposte erariali, questo è ragguagliato al fitto, reale o presente, dell'immobile, diminuito di un terzo.

 

          Art. 37. Art. 37 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     La nuda proprietà ed i diritti di usufrutto, uso ed abitazione possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla ripartizione, operata in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, del valore della piena proprietà determinato a mente dell'articolo precedente.

 

          Art. 38. Art. 38 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n 1131.

     Le azioni non quotate in borsa e le quote di partecipazione in società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, in società di fatto, in associazioni ed enti sono dichiarate per il valore accertato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1946 o, in mancanza di accertamento definitivo ai fini di detta imposta, in base al valore complessivo iscritto al nome della società, associazione od ente agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.

     Le quote di partecipazione in navi italiane sono dichiarate in base al valore complessivo della nave, stabilito agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.

 

          Art. 39. Art. 39 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Tutti i cespiti non indicati negli articoli 36, 37 e 38 sono dichiarati per il valore da determinarsi in conformità alle disposizioni del capo IV del presente Testo unico.

 

          Art. 40. Art. 40 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Per quanto riguarda le passività, la dichiarazione deve indicare:

     a) per i debiti, le generalità e la residenza del creditore, la data di stipulazione e di registrazione dell'atto costitutivo o gli altri elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse, la scadenza, l'ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947;

     b) per i censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste dall'art. 15, le generalità e la residenza del creditore. il titolo costitutivo, l'ammontare annuo ed il valore determinato a mente dell'articolo suddetto;

     c) per gli usi civici, la natura ed il valore dell'onere;

     d) per le imposte, tasse e gravami indicati nell'art. 23, lettera d), l'ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano.

 

          Art. 41. Art. 41 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     A richiesta dell'Ufficio distrettuale. il contribuente deve presentare le copie o gli estratti, in carta semplice, dei documenti indicati all'art. 40, lettere a) e b)

 

          Art. 42. Art. 42 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Tutti coloro che, nel quinquennio anteriore all'anno di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, abbiano prestato la loro opera per l'acquisto di titoli ed altri beni all'estero, o per la sottoscrizione di titoli esteri nello Stato, o per l'apertura di crediti all'estero presso loro filiali od altri istituti, o che abbiano comunque cooperato per l'invio di beni di ogni specie all'estero, hanno l'obbligo di indicare, su richiesta della finanza, il cognome, il nome ed il domicilio del committente o creditore, la quantità e la qualità, il prezzo unitario e complessivo dei titoli, crediti ed altri beni, oggetto dell'acquisto, della trasmissione o dell'accreditamento all'estero.

 

          Art. 43. Art. 43 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Per quanto non previsto nel presente Testo unico, si applicano, per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria, le disposizioni valevoli per la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ordinarie.

 

          Art. 44. Art. 44 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Il contribuente che dichiari, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, cespiti non dichiarati ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio e delle imposte sui redditi, va esente da qualsiasi sanzione per l'omessa dichiarazione.

 

Capo VII

 

ACCERTAMENTO

 

          Art. 45. Art. 45 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il Comune in cui il contribuente ha il suo domicilio fiscale, è competente per l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

     Per l'accertamento stesso e per le risoluzioni delle vertenze relative, valgono le disposizioni applicabili per la imposta di ricchezza mobile, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente Testo unico.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 46. Art. 46 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     I funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette oltre alle facoltà loro conferite dall'art. 37 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, possono, ai fini della applicazione del presente Testo unico, farsi presentare ed ispezionare tutti i registri, anche ausiliari e comunque tenuti, atti e documenti degli enti pubblici e privati, delle società, amministrazioni, imprese, commissionari, agenti e mediatori di ogni genere, e farsi rilasciare copie ed estratti dei registri, atti e documenti, anche se riguardino interessi di persone fisiche od enti collettivi non tenuti al pagamento dell'imposta disciplinata dal presente Testo unico.

     La presente disposizione non si applica alle banche ed alle aziende di credito, nei confronti delle quali l'Amministrazione finanziaria ha però facoltà di accertare, valendosi degli organi preposti alla vigilanza sul credito, la reale consistenza, alla data del 28 marzo 1947, dei debiti denunciati dal contribuente.

 

          Art. 47. Art. 47 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a soggetti indicati nell'art. 2, sono tenuti a denunziare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternità, ed il domicilio del depositante, e, qualora ad essi sia noto, anche l'ammontare e la natura dei valori depositati.

     Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria le società per azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli azionari, quali risultano dal libro dei soci.

 

          Art. 48. Art. 48 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Le Commissioni giudicanti hanno tutte le facoltà conferite dall'articolo 46 ai funzionari delle imposte.

     Le Commissioni di prima istanza hanno, inoltre, la facoltà di eseguire d'ufficio accertamenti non proposti dagli Uffici distrettuali e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli Uffici, o concordate tra i contribuenti e l'Ufficio, anche se già inscritte a ruolo.

     Sono applicabili, ai fini del presente Testo unico, le disposizioni contenute negli articoli 15e21 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.

     La facoltà concessa dal comma precedente alle Commissioni cessa col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la prescrizione dell'azione della finanza, a norma dell'art. 67del presente Testo unico.

 

          Art. 49. Art. 26 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Ai soli fini della pubblicità degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la durata di 15 giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi.

     Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalità e del domicilio fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimonio tassabile; delle modalità di pagamento.

 

Capo VIII

 

RISCOSSIONE

 

          Art. 50. Art. 49 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Per la riscossione dell'imposta straordinaria progressiva si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile.

     I ruoli dell'imposta straordinaria non sono soggetti alla pubblicazione disposta dalla vigente legge di riscossione.

 

          Art. 51. Art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11; art. 6 della legge 10 novembre 1949, n. 805; art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.

     L'imposta straordinaria progressiva è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della riscossione dalla rata del febbraio 1948.

     L'importo delle due rate del febbraio e dell'aprile 1948 è ripartito nelle quattro scadenti dal giugno al dicembre 1948, con inizio effettivo della riscossione con la rete del giugno 1948.

     E' in facoltà dell'Amministrazione di rettificare, in via provvisoria, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, e di effettuare la conseguente iscrizione a ruolo dell'imposta relativa, salva ed impregiudicata la rettifica o l'accertamento in via definitiva, nei modi e termini stabiliti, e salvo il conguaglio dell'imposta provvisoriamente iscritta con quella dovuta in base all'accertamento definitivo.

     L'imposta inscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la rata del febbraio 1948, è ripartita nelle rate ancora da scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei.

     L'imposta inscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, è riscossa in sei rate bimestrali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.

     Per la riscossione dell'imposta progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5e8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, nonché l'eventuale maggiorazione, di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.

 

          Art. 52. Art. 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131; art. 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11; art. 7 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     I contribuenti, che, all'atto della dichiarazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 1948, abbiano chiesto la maggiore rateazione dell'imposta, sono tenuti a versare la metà dell'importo di essa, in dodici rate bimestrali, entro il 31 dicembre 1949, e l'altra metà, in ventiquattro rate bimestrali, entro il 31 dicembre 1953; ovvero, se trattasi di patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali, un terzo dell'imposta, in dodici rate bimestrali, entro il 31 dicembre 1949 e gli altri due terzi, in trentasei rate bimestrali, entro il 31 dicembre 1955; con la maggiorazione, in entrambi i casi, del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata a partire dal 1949 o dal 1950, a seconda della composizione dei patrimoni.

     Entro il termine perentorio del 27 marzo 1950 i contribuenti possono chiedere che il pagamento del debito residuato al 1° gennaio 1950 avvenga in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953 o il 31 dicembre 1955, a seconda della composizione dei patrimoni, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata, a norma del comma precedente.

     Le domande di maggiore rateazione dell'imposta liquidata in via provvisoria in base alla dichiarazione si considerano efficaci anche ai fini della imposta successivamente liquidata in via definitiva.

     La maggiore rateazione dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento dell'Ufficio deve essere domandata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso relativo.

 

          Art. 53. Art. 52 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     E' ammesso il pagamento in buoni del tesoro ordinari, al valore nominale, con deduzione dello sconto al giorno del versamento.

 

Capo IX

 

RISCATTO DELL'IMPOSTA

 

          Art. 54. Art. 53 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11.

     Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, liquidata in via provvisoria, può essere domandato entro il 15 maggio 1948, con obbligo di versare in Tesoreria, in unica soluzione, l'importo relativo entro il 31 maggio 1948.

     In tal caso compete un premio di riscatto del 3,65 per cento o dell'8,43 per cento, a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

     I contribuenti che, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 32 e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1947, abbiano versato in Tesoreria, in unica soluzione, l'importo dell'imposta liquidata in via provvisoria sulla base della dichiarazione stessa, hanno diritto a un premio di riscatto dell'8 per cento, aumentato al 12 per cento per i patrimoni costituiti, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari. In tal caso, essi hanno diritto di ottenere, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, che sia conteggiata a loro credito una somma corrispondente al 0,46 o al 0,86 per cento dell'importo del riscatto, a seconda della composizione del patrimonio, considerata nel secondo comma del presente articolo.

     In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

     Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al prestito della ricostruzione 3,50 per cento, può versare, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'ammontare del riscatto, titoli del prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione.

 

          Art. 55. Art. 8 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, deve essere chiesto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, e il relativo importo versato in Tesoreria nei trenta giorni successivi a quello della notifica della liquidazione.

     Compete in tal caso un abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento in ragione d'anno sull'importo complessivo di tutte le rate di imposta straordinaria ancora da scadere.

     Qualora il contribuente contesti l'avviso di accertamento, il riscatto viene liquidato sul valore che la Finanza avrebbe facoltà di iscrivere provvisoriamente a ruolo. L'importo del riscatto dell'imposta liquidata in relazione al maggiore valore definitivamente stabilito in sede contenziosa deve essere versato nei trenta giorni dalla notificazione della relativa liquidazione.

     Il riscatto è ammesso se l'imposta è riscuotibile in un numero di rate superiore a sei.

     Si applicano ai riscatti previsti nel presente articolo le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 54 del presente Testo unico.

 

          Art. 56. Art. 54 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     L'Amministrazione finanziaria può, in qualsiasi momento, disporre d'ufficio il riscatto della imposta straordinaria sul patrimonio, quando vi sia fondato motivo che possa venir meno la garanzia del credito erariale.

 

          Art. 57. Art. 55 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     E' autorizzato il riscatto parziale per i singoli cespiti o per una frazione di essi, mediante il pagamento della corrispondente quota d'imposta, sempre quando l'Amministrazione finanziaria ritenga sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea.

     La somma da versare per il riscatto parziale si determina in base all'ammontare dell'imposta che si ottiene applicando al valore del cespite cui il riscatto si riferisce l'aliquota corrispondente al valore dell'intero patrimonio a norma dell'art. 31.

     Il valore dell'intero patrimonio e quello della porzione di esso per la quale si chiede il riscatto sono determinati di ufficio, ai soli fini del riscatto stesso, in via provvisoria e senza pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in più o in meno da effettuarsi sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

     Il riscatto parziale deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza di ciascuna rata d'imposta e si riferisce a tutte le rate non ancora scadute. Il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

 

Capo X

 

SANZIONI

 

          Art. 58. Art. 56 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Il contribuente che ometta di presentare la dichiarazione nei termini stabiliti è soggetto al pagamento di una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata, ed è punito con l'ammenda da una metà all'intera somma dell'imposta stessa.

     La sopratassa stabilita nel comma precedente è ridotta ad un terzo, nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.

     Ove il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti dall'art. 32, omettendo l'indicazione di uno o più cespiti o dichiarando debiti che risultino fittizi, è soggetto ad una sopratassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente accertata sui cespiti omessi o che sarebbe stata sottratta, ed è punito con l'ammenda dalla metà all'ammontare della quota stessa.

     La sopratassa prevista nel comma precedente è ridotta ad un terzo, ove il contribuente dichiari i cespiti stessi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.

     Ove il contribuente dichiari un valore imponibile inferiore a quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 36 a 39, è soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l'imposta liquidata sul valore determinato secondo le norme degli articoli sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato.

     La pena pecuniaria non si applica quando l'imposta di cui l'Erario sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell'imposta dovuta.

 

          Art. 59. Art. 9 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Entro il termine di due mesi dalla data del 27 novembre 1949 i contribuenti che abbiano presentato più dichiarazioni, frazionando tra queste il patrimonio posseduto alla data del 28 marzo 1947, sono tenuti a presentare un'unica dichiarazione complessiva all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, ai sensi dell'art. 32 del presente Testo unico, richiamandovi le dichiarazioni già prodotte.

     Ove il contribuente non ottemperi all'obbligo previsto nel comma precedente, è soggetto ad una sopratassa pari alla differenza fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate.

 

          Art. 60. Art. 57 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Colui che, pur avendo un patrimonio che non raggiunge il minimo imponibile, è tuttavia tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 32, incorre, ove la ometta, nell'ammenda da L. 5.000 a L. 30.000.

     Se presenta la dichiarazione con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza del termine, l'ammenda è ridotta ad un terzo.

 

          Art. 61. Art. 58 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre all'imposta straordinaria progressiva attività patrimoniali, altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attività, o vi iscrive passività inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verità, ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 5.000.000.

     Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le società indicate nell'art. 33, sono soggetti alla multa anche i rappresentanti legali delle società stesse.

 

          Art. 62. Art. 59 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     I contribuenti che impediscano ai funzionari ed ai Collegi giudicanti l'esercizio delle facoltà indicate all'art. 46, sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 250.000.

     Coloro che, richiesti di presentare atti o fornire notizie a termine dell'art. 46, vi si rifiutino o non vi ottemperino entro il termine fissato, che non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di notifica della richiesta, incorrono nella pena pecuniaria prevista nel comma precedente.

 

          Art. 63. Art. 60 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Il contribuente che non presenti l'inventario previsto nell'art. 35, lettera g), o lo presenti in modo incompleto od infedele incorre nell'ammenda da L. 15.000 a L. 5.000.000.

 

          Art. 64. Art. 61 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Le società, associazioni ed enti che non ottemperino agli obblighi fissati dal presente Testo unico, sono soggetti alle sanzioni non di carattere penale previste nei precedenti articoli ed i loro legali rappresentanti alle sanzioni di carattere penale.

     La società è solidalmente responsabile coi propri rappresentanti, dirigenti o funzionari del pagamento delle penalità.

 

Capo XI

 

PRIVILEGI E PRESCRIZIONI

 

          Art. 65. Art. 62 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data del 29 marzo 1947, salvo i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data stessa.

     E' in facoltà dell'Intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuni o parte di essi, contro prestazione, ove il resto del patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per la riscossione del credito erariale, di garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione.

     La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalità dei mobili che appartengono al debitore dell'imposta al momento della riscossione. Questo privilegio è posposto a tutti i privilegi generali e speciali, di cui agli articoli 2751e2752 del Codice civile.

     Nei casi di esecuzione forzosa e di fallimento, la Finanza ha il diritto di esser collocata per la totalità della imposta, il cui ammontare sarà determinato con le norme dell'articolo 56.

 

          Art. 66. Art. 10 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Indipendentemente dal riscatto di ufficio previsto dall'articolo 56, l'Intendenza di finanza, quando, in assenza di beni immobili capaci di garantire la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dell'imposta medesima, può domandare all'autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo 672 del Codice di procedura civile il sequestro conservativo di somme e di beni mobili di pertinenza dei contribuenti anche se dati in cauzione.

     Il sequestro d'azienda non può essere concesso se non sentito il debitore.

     Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli 674e675 del Codice di procedura civile.

     Nel giudizio di convalida spetta al contribuente di fornire la prova che il credito della Amministrazione è assistito da idonee garanzie.

 

          Art. 67. Art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 4 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451 [2].

     L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952.

     Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione.

 

          Art. 68. Art. 64 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento, nella applicazione e nella riscossione dell'imposta, sono tenuti al segreto d'ufficio e sono passibili delle pene comminate dal Codice penale per la violazione del segreto stesso.

     Per quanto non è previsto nel presente capo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

 

Capo XII

 

CESPITI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

 

          Art. 69. Art. 65 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     I cespiti che hanno subito danni in dipendenza di eventi bellici, ove della diminuita consistenza non si sia tenuto conto nella determinazione dell'imponibile iscritto a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per il 1947, possono essere dichiarati per un valore minimo pari all'imponibile portando in detrazione la percentuale dell'imponibile corrispondente al danno.

     Nella determinazione del valore definitivo dei cespiti indicati nel comma precedente, si ha riguardo alle condizioni dei cespiti stessi alla data del 28 marzo 1947.

 

          Art. 70. Art. 66 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell'articolo 26, sarà congruamente diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

 

          Art. 71. Art. 67 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Nel caso in cui il cespite danneggiato in dipendenza di eventi bellici sia stato, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte, ripristinato dal contribuente con mezzi propri, dal valore definitivo, accertato a norma dell'articolo 69, è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino.

     Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, dal valore del cespite è portata in detrazione una quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dal contribuente.

 

          Art. 72. Art. 68 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Il contribuente che, alla data del 28 marzo 1947, non abbia ripristinato i cespiti danneggiati per eventi bellici e abbia dichiarato un importo di denaro, depositi e titoli al portatore per un valore superiore a quello risultante dalle quote previste all'articolo 26, ove provveda al ripristino nel termine di 18 mesi dal 28 marzo 1947, potrà ottenere che dall'imponibile sia detratta la spesa occorsa per il ripristino stesso, nel limite dell'eccedenza del valore dichiarato per denaro, depositi e titoli al portatore rispetto a quello risultante dalle quote sopra richiamate.

     La disposizione del comma precedente non si applica al contribuente il cui patrimonio imponibile superi i 50 milioni di lire.

 

          Art. 73. Art. 11 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Il contribuente che abbia subìto danni per eventi bellici, in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente testo unico, ma non superiori, in ogni caso, a settantotto rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948 [3] .

     La domanda deve essere presentata entro il perentorio termine di quattro mesi dalla data del 27 novembre 1949 alla Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica al debito di imposta residuante al 1° gennaio 1950.

     Contro la determinazione negativa della Intendenza è ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva.

     Le determinazioni positive e negative dell'Intendenza di finanza devono essere pubblicate entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione agli interessati, nell'albo pretorio del Comune capoluogo della provincia, per la durata di 15 giorni.

 

Capo XIII

 

IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO E IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO

 

          Art. 74. Art. 12 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Nelle successioni aperte entro il 31 dicembre 1949, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e dall'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206, è assorbita, sino a concorrente quantità della stessa, dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, accertata a carico dell'autore della successione per i beni caduti nella medesima.

 

          Art. 75. Art. 13 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, siano stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947, dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del presente Testo unico, l'assorbimento previsto dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente a detti beni.

     Tale quota viene portata in deduzione dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro il termine indicato nell'articolo 74 cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla data del 28 marzo 1947.

     Nel caso di aumento avvenuto dopo il 28 marzo 1947, nella consistenza del patrimonio dell'autore della successione, l'assorbimento previsto dall'articolo 74 è eseguito in rapporto alla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si è accresciuto.

     In caso di diminuzione, l'assorbimento ha luogo in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, ridotta della quota proporzionale afferente ai beni che sono usciti dal patrimonio.

 

          Art. 76. Art. 14 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     L'assorbimento di cui all'articolo 74 deve essere chiesto dagli interessati all'Ufficio del registro, al quale è presentata la denunzia di successione.

     Per le successioni già aperte alla data del 27 novembre 1949, la relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data medesima, per la imposta straordinaria già iscritta a ruolo, e di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta posteriormente.

     Per le successioni che si aprono dopo la data del 27 novembre 1949, la domanda diretta ad ottenere l'assorbimento deve essere fatta, a pena di decadenza, nella prima denunzia di successione per l'imposta straordinaria già iscritta a ruolo all'epoca della presentazione della denunzia stessa, e nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta dopo la presentazione della prima denunzia di successione.

     Entro sessanta giorni da quello in cui l'accertamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si è reso definitivo, il contribuente, che ha ottenuto i benefici previsti nei precedenti articoli per un importo superiore a quello dell'imposta straordinaria accertata in via definitiva, deve presentare all'Ufficio del registro un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dell'imposta straordinaria definitivamente accertata.

     In caso di omissione, il contribuente soggiace ad una pena pecuniaria pari al doppio della maggiore imposta portata in deduzione.

     Alla domanda, con cui il contribuente chiede per la prima volta l'assorbimento in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, deve essere unito un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la descrizione dei cespiti sui quali detta imposta è stata liquidata. Alle eventuali domande successive deve essere unito un certificato attestante le variazioni che siano intervenute nei cespiti suddetti.

 

Titolo II

 

IMPOSTA STRAORDINARIA PROPORZIONALE SUL PATRIMONIO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI MORALI

 

          Art. 77. Art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131; articoli 15 e 16, 2° comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     E' istituita una imposta straordinaria sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti:

     a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

     b) società in accomandita semplice, società in nome collettivo;

     c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano un'attività produttiva di reddito tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attività.

 

          Art. 78. Art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 eart. 17 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Sono esenti dall'imposta straordinaria di cui all'articolo precedente:

     a) le società che, negli ultimi cinque anni, abbiano esercitato una attività limitata esclusivamente alla proprietà ed alla gestione di beni immobili urbani, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio;

     b) le società cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonché le casse rurali e artigiane e le società mutue di assicurazione, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualità e che operino effettivamente secondo questi principi.

     L'accertamento della sussistenza di tali requisiti, in caso di contestazione, spetta all'Amministrazione finanziaria, sentito il Ministero del lavoro. Essi, nella determinazione dei requisiti, avranno anche riguardo alla entità patrimoniale in confronto del numero dei soci;

     c) le aziende dello Stato, delle Province e dei Comuni, gli enti autonomi esercenti un pubblico servizio; le partecipanze ed università agrarie; i consorzi di bonifica, miglioramento e irrigazione; le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le società di mutuo soccorso; le fondazioni od istituti di diritto o di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e loro figli; gli enti il cui fine è equiparato, a norma dell'art. 29, lettera h) del Concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti; gli istituti pubblici di istruzione; i Corpi scientifici, le Accademie e Società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali; i benefici ecclesiastici maggiori o minori.

 

          Art. 79. Art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 eart. 18 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Per le cooperative e le società mutue di assicurazione la condizione relativa ai principi ed alla disciplina della mutualità, di cui all'articolo precedente, è, in ogni caso, subordinata alla esistenza, nello statuto, delle seguenti clausole:

     1) divieto, in caso di distribuzione di dividendi, di superare la ragione dell'interesse legale, ragguagliato al capitale effettivamente versato;

     2) divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci, durante l'esistenza della società;

     3) devoluzione, in caso di cessazione della società, dell'intero patrimonio sociale, previo rimborso del solo capitale effettivamente versato dai soci, a fini di pubblica utilità, riconosciuti tali dall'Amministrazione finanziaria.

     L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le clausole indicate ai numeri 1) e 2) non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni.

 

          Art. 80. Art. 73 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Le esenzioni stabilite dai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 8 si applicano al patrimonio dei soggetti indicati nell'art. 77.

 

          Art. 81. Art. 19 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     Il patrimonio imponibile della società, le cui azioni sono quotate in borsa, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 18.

     Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle società non per azioni, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 19.

     Per tutti gli altri soggetti il patrimonio è valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente Testo unico.

     Nel caso in cui cespiti posseduti dalla società o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza di eventi bellici, e i medesimi siano stati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla società o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei commi precedenti è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, la detrazione è ammessa per la quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dalla società o dall'ente.

     Dall'imponibile valutato come sopra, è detratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all'atto dell'emissione. Inoltre, è detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che già non siano detratti per intero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passività, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

 

          Art. 82. Art. 75 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     L'imposta straordinaria è applicata con le seguenti aliquote:

     4 per cento per i soggetti indicati nella lettera a) dell'art. 77;

     2 per cento per i soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo suddetto;

     3 per cento per i soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo stesso.

 

          Art. 83. Art. 76 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Entro 60 giorni dalla data del 25 ottobre 1947 le società a responsabilità limitata, quelle in accomandita semplice ed in nome collettivo - in quanto non abbiano già presentata la dichiarazione prescritta nella seconda parte del primo comma dell'art. 33 - gli enti indicati nella lettera c) dell'art. 77, nonché le società per azioni ed in accomandita per azioni non comprese nella tabella approvata con decreto ministeriale 2 settembre 1947, devono presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, la dichiarazione del loro patrimonio.

     Tale dichiarazione deve indicare un valore non inferiore a quello su cui è stata liquidata l'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947, o per quello più prossimo degli anteriori, ove detta imposta non sia stata applicata per l'anno 1947.

     Per l'omessa od infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste negli articoli 58, 61, 62 e 64.

 

          Art. 84. Art. 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e articoli 20 e 21, terzo e quarto comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     L'imposta straordinaria, prevista dall'art. 77, è riscossa, per un quarto del debito, in sei rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1948 e, per i residui tre quarti, in trenta rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1949.

     L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1957 [4] .

     L'imposta iscritta in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la scadenza del giugno 1957, è riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata [5] .

 

          Art. 85. Art. 21, secondo comma, della legge 10 novembre 1948, n. 805.

     L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non è richiesta - tenendo conto dell'imponibile in base al quale è liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

 

          Art. 86. Art. 22 della legge 10 novembre 1949, n. 805, e art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.

     Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione della imposta straordinaria valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

     Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5e8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, nonché l'eventuale maggiorazione, di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.

 

          Art. 87. Art. 80 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione della legge 1° settembre 1947, n. 828, salvi i diritti dei terzi, costituiti anteriormente alla data stessa.

     Si applicano per l'imposta straordinaria prevista nel presente titolo le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 65.

 

          Art. 88. Art. 81 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Per la prescrizione dell'azione della finanza valgono le norme dell'art. 67.

 

          Art. 89. Art. 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 23 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione, con l'abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento, in ragione d'anno, ridotto, dal 27 novembre 1949, al 7 per cento, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere.

     Il riscatto può essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.

     Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d'imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

     I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dalla prima delle rate dell'anno successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la domanda è presentata. Dal 27 novembre 1949 i riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 aprile di ciascun anno, con effetto dalla rata scadente nell'agosto successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno in cui la domanda è presentata.

     Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.

     In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria, non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

     Sono altresì applicabili le norme degli articoli 56 e 57.

 

Titolo III

 

IMPOSTA STRAORDINARIA PROPORZIONALE SUL PATRIMONIO

 

          Art. 90. Art. 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 24 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     I contribuenti tenuti per l'anno 1947 al pagamento dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono assoggettati ad una imposta straordinaria proporzionale in misura del 4 per cento, da applicarsi sui cespiti posseduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143.

     L'imposta è dovuta sui valori definitivamente accertati ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947. Per le società per azioni e in accomandita per azioni l'imposta è dovuta in base ai valori che saranno definitivamente accertati ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1947.

     Le società per azioni ed in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio anteriore al 1° gennaio 1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopracitato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od a titolo oneroso, salvo, in quest'ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto.

     Nel caso di incorporazioni e fusioni avvenute nel periodo indicato nel comma precedente l'imposta straordinaria, liquidata sul patrimonio delle società cessate, è dovuta dalla società incorporante o risultante dalla fusione.

     L'usufruttuario può rivalersi verso il proprietario della quota di imposta afferente al valore della nuda proprietà, fatte le valutazioni ai sensi dell'articolo 14.

 

          Art. 91. Art. 84 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo precedente senza notificazione ai contribuenti, fatta eccezione per l'imposta da accertarsi in confronto delle società per azioni ed in accomandita per azioni ai sensi del secondo comma dell'articolo suddetto.

 

          Art. 92. Art. 85 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e art. 3 della legge 23 dicembre 1949, n. 926.

     Qualora, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, non esista un valore definitivamente accertato per il 1947 ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, l'imposta è provvisoriamente liquidata sul valore iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio.

     Nei riguardi delle società ed enti assoggettabili alla imposta ordinaria sul patrimonio con le norme di cui all'art. 21 e seguenti del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, l'imposta è liquidata sul valore provvisoriamente iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio.

     L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle società per azioni e in accomandita per azioni e per procedere - in caso di omessa dichiarazione - all'accertamento d'ufficio, può essere esercitata entro un anno dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.

 

          Art. 93. Art. 86 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Gli enti di qualsiasi specie e le società commerciali tenuti al pagamento dell'imposta prevista nell'art. 90 sulle obbligazioni e sugli altri titoli di credito da essi emessi eseguono la ritenuta di detta imposta al momento della scadenza di ciascuna rata di interesse nel periodo dal 1° luglio 1947 al 31 dicembre 1948 e la versano in Tesoreria con le modalità previste nell'art. 36 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100.

 

          Art. 94. Art. 87 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.

     L'imposta straordinaria proporzionale iscritta a ruolo è riscossa, non oltre il 31 dicembre 1948, in rate uguali coincidenti con quelle normali per le imposte dirette.

     Per tutte le partite il cui imponibile sia inferiore a lire 750.000, fermo restando il pagamento delle rate di giugno ed agosto 1947, il residuo debito d'imposta è riscosso in ventidue rate bimestrali uguali fino all'aprile 1951.

     Per le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti, gli istituti d'istruzione, i corpi scientifici, le accademie e società storiche, letterarie e scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali, gli enti il cui fine è equiparato, a norma dell'articolo 29, lettera h), del Concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti, le partecipanze ed università agrarie, il pagamento della imposta è rateato in anni dieci.

     I relativi ruoli di riscossione non sono soggetti a pubblicazione.

     Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5e8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 nonché l'eventuale maggiorazione, di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.

     Il contribuente ha facoltà di chiedere, entro il 15 settembre 1947, il riscatto, con l'abbuono del dieci per cento, dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 90. Per tutte le partite, il cui imponibile sia inferiore a lire 750.000, l'abbuono, in caso di riscatto, è del venti per cento.

     Il versamento del prezzo del riscatto deve effettuarsi in Tesoreria entro il 30 settembre 1947.

     In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all'esattore e al ricevitore provinciale.

     Per il riscatto si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 54.

 

          Art. 95. Art. 88 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Per quanto non è previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 3 febbraio 1940, n. 100, e successive modificazioni.

 

          Art. 96. Art. 89 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Le cartelle fondiarie e le obbligazioni emesse dopo il 13 aprile 1947 ed in genere tutti i cespiti patrimoniali formatisi dopo tale data, sono esenti dall'imposta del 4 per cento.

 

          Art. 97. Art. 90 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     L'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita con il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, è soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 1948.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 98. Art. 25 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

     A fronte del pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, disciplinate nei titoli II e III del presente Testo unico, le società e gli enti possono utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria.

 

          Art. 99. Art. 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare norme per accertare che i contribuenti, di cui al presente Testo unico, abbiano versato le quote dovute al fondo di solidarietà nazionale in base al decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

     A tale fine si intendono riaperti i termini ed il pagamento sarà esente da sopratassa e da multa.

 

          Art. 100. Art. 93 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

     E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione delle imposte patrimoniali disciplinate nel presente Testo unico.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione delle presenti norme.


[1]  Comma abrogato dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 7 dicembre 1951, n. 1330.

[3]  Comma già sostituito dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1952, n. 1847 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L. 27 marzo 1954, n. 68.

[4]  Comma già sostituito dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1952, n. 1847 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L. 27 marzo 1954, n. 68.

[5]  Comma già sostituito dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1952, n. 1847 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L. 27 marzo 1954, n. 68.