§ 27.3.11 – D.Lgs.C.P.S. 28 aprile 1947, n. 338.
Conversione del prestito redimibile denominato “Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento” in titoli del “Prestito della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:28/04/1947
Numero:338


Sommario
Art. 1.      I possessori dei titoli del Prestito redimibile, denominato “Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3, 50 per cento” emesso con decreto legislativo 26 ottobre 1946, [...]
Art. 2.      Ai titoli ed agli interessi del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 per cento, si applicano le esenzioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre [...]
Art. 3.      L'ammortamento del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 per cento sarà effettuato con la decorrenza, nei termini e con le modalità indicate dall'art. 3 del [...]
Art. 4.      L'esercizio della facoltà riconosciuta nell'art. 1 del presente decreto implica la rinuncia al sorteggio ed all'assegnazione dei premi previsti nel decreto legislativo [...]
Art. 5.      I titoli del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5% non possono essere offerti in pagamento della quota di riscatto della imposta straordinaria progressiva sul [...]
Art. 6.      I possessori di titoli non presentati alla conversione, i quali dimostrino di avere sottoscritto i titoli stessi e di esserne in possesso dopo la scadenza del termine [...]
Art. 7.      Tutti gli atti relativi alla conversione autorizzata col presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e di bollo
Art. 8.      Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro saranno fissati i termini e stabilite le modalità per la richiesta e l'esecuzione della conversione e per l'esercizio [...]
Art. 9.      Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a introdurre nel bilancio dello Stato le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto
Art. 10.      Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 27.3.11 – D.Lgs.C.P.S. 28 aprile 1947, n. 338.

Conversione del prestito redimibile denominato “Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento” in titoli del “Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 per cento”.

(G.U. 22 maggio 1947, n. 115).

 

     Art. 1.

     I possessori dei titoli del Prestito redimibile, denominato “Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3, 50 per cento” emesso con decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, i quali non intendano valersi dei diritti loro attribuiti dalle vigenti disposizioni di legge, possono chiedere la conversione dei titoli stessi in titoli “Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 per cento” con godimento dal 1° gennaio 1947.

 

          Art. 2.

     Ai titoli ed agli interessi del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 per cento, si applicano le esenzioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, ad eccezione di quelle relative all'imposta straordinaria sul patrimonio.

 

          Art. 3.

     L'ammortamento del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 per cento sarà effettuato con la decorrenza, nei termini e con le modalità indicate dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262.

 

          Art. 4.

     L'esercizio della facoltà riconosciuta nell'art. 1 del presente decreto implica la rinuncia al sorteggio ed all'assegnazione dei premi previsti nel decreto legislativo del Caso provvisorio dello Stato 8 dicembre 1946, n. 453.

     Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la richiesta di conversione, il Ministro per le finanze e il tesoro provvederà, con proprio decreto, a ridurre, con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei premi sopra indicati in proporzione del numero dei titoli non convertiti.

 

          Art. 5.

     I titoli del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5% non possono essere offerti in pagamento della quota di riscatto della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

 

          Art. 6.

     I possessori di titoli non presentati alla conversione, i quali dimostrino di avere sottoscritto i titoli stessi e di esserne in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la conversione, conservano il diritto di imputarne l'importo, ragguagliato al prezzo di emissione, in detrazione del denaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore accertati presuntivamente ai fini della imposta straordinaria sul patrimonio.

 

          Art. 7.

     Tutti gli atti relativi alla conversione autorizzata col presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e di bollo.

     Le registrazioni eventualmente occorrenti sono eseguite gratuitamente.

     Le spedizioni dei titoli alle Sezioni di tesoreria provinciale, e quelle effettuate dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi stessi, godranno dell'esenzione dalle tasse postali. Eguale esenzione sarà applicata alle spedizioni dei titoli stessi dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia. Saranno osservate, in ogni caso le modalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze e il tesoro, d'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 8.

     Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro saranno fissati i termini e stabilite le modalità per la richiesta e l'esecuzione della conversione e per l'esercizio delle facoltà riconosciute, a norma della legge istitutiva dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai possessori di titoli non convertiti, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6.

     Il Ministro per le finanze e il tesoro, ha inoltre la facoltà di stabilire ogni altra condizione e modalità per l'esecuzione delle operazioni di conversione, di fissare le caratteristiche dei nuovi titoli e di stipulare, occorrendo, convenzioni con la Banca d'Italia.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a introdurre nel bilancio dello Stato le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.