§ 95.19.22 - Legge 23 dicembre 1948, n. 1451.
Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:23/12/1948
Numero:1451


Sommario
Art. 1.      L'avocazione prevista dal decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel periodo 1° gennaio 1939-31 dicembre 1948.
Art. 2.      L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'art. 1 si prescrive col 31 dicembre 1951.
Art. 3.      E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 199, per l'accertamento d'ufficio dell'imposta straordinaria sui [...]
Art. 4.      I termini previsti nell'art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per la rettifica da parte della Finanza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta [...]
Art. 5.      Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi del [...]
Art. 6.      Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 95.19.22 - Legge 23 dicembre 1948, n. 1451.

Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.

(G.U. 27 dicembre 1948, n. 300).

 

     Art. 1.

     L'avocazione prevista dal decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel periodo 1° gennaio 1939-31 dicembre 1948.

     Nei casi in cui i profitti eccezionali di contingenza traggano origine da attività ed operazioni implicanti comunque violazione delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad avocazione anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948.

     Sono dei pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948, i profitti eccezionali di contingenza indicati nell'art. 3 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330.

 

          Art. 2.

     L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'art. 1 si prescrive col 31 dicembre 1951.

     Per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, l'azione della Finanza si prescrive nel termine stabilito, per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, nel primo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.

 

          Art. 3.

     E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 199, per l'accertamento d'ufficio dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e per la rettifica, ai fini dell'imposta medesima, dei profitti dichiarati.

     La notifica dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette a titolo di avocazione di profitti eccezionali di contingenza, nonchè a titolo di avocazione di profitti di regime, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, si considera efficace ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e della relativa avocazione, nei casi in cui i profitti accertati secondo uno dei titoli sopra indicati siano riconosciuti come aventi natura di profitti di guerra.

 

          Art. 4.

     I termini previsti nell'art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per la rettifica da parte della Finanza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, e per l'accertamento d'ufficio nei confronti di quei contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1951 e al 31 dicembre 1952.

 

          Art. 5.

     Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444, e del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318, o di altre disposizioni legislative, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.

     Alla stessa data sono prorogati i termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere nel corso dell'anno 1949, nonchè il termine fissato dall'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892.

     Per i redditi mobiliari di categoria B e C-1 che non erano definiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, l'Amministrazione finanziaria può rettificare i redditi rivalutati e quelli dichiarati dai contribuenti in sede di rettifica dei redditi stessi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione a ruolo dei redditi rivalutati.

 

          Art. 6.

     Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, che ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1444, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.