Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 23/12/1948 |
Numero: | 1451 |
Sommario |
Art. 1. L'avocazione prevista dal decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel periodo 1° gennaio 1939-31 dicembre 1948. |
Art. 2. L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'art. 1 si prescrive col 31 dicembre 1951. |
Art. 3. E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 199, per l'accertamento d'ufficio dell'imposta straordinaria sui [...] |
Art. 4. I termini previsti nell'art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per la rettifica da parte della Finanza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta [...] |
Art. 5. Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi del [...] |
Art. 6. Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana. |
§ 95.19.22 - Legge 23 dicembre 1948, n. 1451.
Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.
(G.U. 27 dicembre 1948, n. 300).
L'avocazione prevista dal
Nei casi in cui i profitti eccezionali di contingenza traggano origine da attività ed operazioni implicanti comunque violazione delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad avocazione anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948.
Sono dei pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948, i profitti eccezionali di contingenza indicati nell'art. 3 del
L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'art. 1 si prescrive col 31 dicembre 1951.
Per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, l'azione della Finanza si prescrive nel termine stabilito, per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, nel primo comma dell'art. 9 della
E' prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito nell'art. 5 del
La notifica dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette a titolo di avocazione di profitti eccezionali di contingenza, nonchè a titolo di avocazione di profitti di regime, ai sensi del
I termini previsti nell'art. 63 del
Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi del
Alla stessa data sono prorogati i termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere nel corso dell'anno 1949, nonchè il termine fissato dall'art. 4, quarto comma, del
Per i redditi mobiliari di categoria B e C-1 che non erano definiti alla data di entrata in vigore del
Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, che ai sensi del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.