§ 95.26.3b - Legge 7 dicembre 1951, n. 1330.
Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti di ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:07/12/1951
Numero:1330


Sommario
Art. unico.      L'articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente


§ 95.26.3b - Legge 7 dicembre 1951, n. 1330.

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti di ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

(G.U. 15 dicembre 1951, n. 288).

 

 

     Art. unico.

     L'articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente:

     "L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952.

     "Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione".