Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 23/12/1949 |
Numero: | 926 |
Sommario |
Art. 1. I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, già prorogati al 31 dicembre 1949 col decreto legislativo del Capo [...] |
Art. 2. Il termine prescrizionale previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 800, è prorogato al 31 dicembre 1950 |
Art. 3. L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 95.2.1e - Legge 23 dicembre 1949, n. 926.
Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria.
(G.U. 24 dicembre 1949, n. 295).
I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, già prorogati al 31 dicembre 1949 col
Alle stesse date e con le stesse condizioni sono altresì prorogati i termini di decadenza e di prescrizione che vengono a scadere dopo il 31 dicembre 1949.
Il termine prescrizionale previsto dall'art. 10 del
L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle società per azioni e in accomandita per azioni e per procedere - in caso di omessa dichiarazione - all'accertamento d'ufficio, può essere esercitata entro un anno dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.