§ 95.2.1e - Legge 23 dicembre 1949, n. 926.
Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:23/12/1949
Numero:926


Sommario
Art. 1.      I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, già prorogati al 31 dicembre 1949 col decreto legislativo del Capo [...]
Art. 2.      Il termine prescrizionale previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 800, è prorogato al 31 dicembre 1950
Art. 3.      L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.2.1e - Legge 23 dicembre 1949, n. 926.

Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria.

(G.U. 24 dicembre 1949, n. 295).

 

 

     Art. 1.

     I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, già prorogati al 31 dicembre 1949 col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, sono, ulteriormente prorogati, alle stesse condizioni ivi richiamate, rispettivamente al 31 dicembre 1950 e al 31 dicembre 1951.

     Alle stesse date e con le stesse condizioni sono altresì prorogati i termini di decadenza e di prescrizione che vengono a scadere dopo il 31 dicembre 1949.

 

          Art. 2.

     Il termine prescrizionale previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 800, è prorogato al 31 dicembre 1950.

 

          Art. 3.

     L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle società per azioni e in accomandita per azioni e per procedere - in caso di omessa dichiarazione - all'accertamento d'ufficio, può essere esercitata entro un anno dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.