Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 37. Dogane |
Capitolo: | 37.2 personale |
Data: | 25/07/2000 |
Numero: | 213 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio della professione di spedizioniere doganale). |
Art. 1 bis. (Esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale). |
Art. 1 ter. (Ammissione agli esami di Stato e loro svolgimento). |
Art. 2. Asseverazione dei dati |
Art. 3. Centri di assistenza doganale |
Art. 4. Procedure semplificate |
Art. 5. Pagamento differito |
Art. 6. Diploma di laurea |
Art. 7. Commissione per gli esami |
Art. 8. Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme |
Art. 9. Doganalisti |
§ 37.2.41 - Legge 25 luglio 2000, n. 213.
Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci
(G.U. 1 agosto 2000, n. 178)
Art. 1. (Esercizio della professione di spedizioniere doganale). [1]
1. L'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale è subordinato al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
2. Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla
3. In relazione alle professionalità di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati.
4. La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
b) maggiore età;
c) assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della
d) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
e) superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale.
5. La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
6. La patente è sospesa o revocata nei casi di cui agli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della
Art. 1 bis. (Esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale). [2]
1. Gli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esami è pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, è presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima ed è composta da:
a) due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia e al ruolo dell'Agenzia delle entrate;
b) due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario.
3. La commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 8.
Art. 1 ter. (Ammissione agli esami di Stato e loro svolgimento). [3]
1. Per l'ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 1-bis, comma 1, gli aspiranti, entro il termine stabilito nel bando, devono:
a) inoltrare l'istanza di partecipazione;
b) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero la laurea in discipline economiche, giuridiche o equipollenti;
c) essere in possesso del certificato rilasciato dal competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali attestante il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui al
2. Su istanza dell'interessato, il direttore dell'Agenzia può esonerare dal sostenere l'esame di Stato i dirigenti e funzionari della medesima Agenzia e gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni, avuto riguardo ai precedenti di carriera e alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali. Per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, l'istanza è corredata da idonea attestazione dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'esame di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.
4. La prova scritta verte su:
a) istituzioni di diritto privato;
b) nozioni di diritto tributario;
c) diritto doganale;
d) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale.
5. La prova pratica consiste nell'analisi e nella risoluzione argomentata di un caso pratico in materia di tecnica doganale.
6. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e di quella pratica nonchè sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, penale e della navigazione;
b) nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale;
c) lingua inglese;
d) nozioni di contabilità di Stato e sulle risorse proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale.
7. Per i candidati in possesso di laurea in discipline economiche, giuridiche ed equipollenti, l'esame di Stato consiste in un colloquio su tutte le materie di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. Le indennità spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
9. L'elenco dei candidati idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con determinazione dell'Agenzia e pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia.
10. L'attestato di compiuto svolgimento del tirocinio di cui al comma 1, lettera c), non è richiesto agli aspiranti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio in qualità di dirigenti o funzionari presso l'Agenzia o di ufficiali, ispettori o sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza.
11. L'esclusione dagli esami di Stato per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia.
Art. 2. Asseverazione dei dati [4]
1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.
2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti professionali, all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1.
3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del
4. Nell'effettuazione di controlli in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.
5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.
6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.
7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario.
8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilità di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.
Art. 3. Centri di assistenza doganale [5]
1. I Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al
2. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale.
3. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni di cui al
Art. 4. Procedure semplificate [6]
1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al
2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.
Art. 5. Pagamento differito
1. L'articolo 4, comma 2, del
2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al
"Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi".
3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.
1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico approvato con
3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.
Art. 7. Commissione per gli esami [8]
1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo 6, la commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:
a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;
b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.
2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.
Art. 8. Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme
1. [L'articolo 11 e l'articolo 14, lettera d), della
2. Nel
3. L'articolo 2, comma 1, del
4. [All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
a) le parole: "con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette";
b) le parole: "con decreto dello stesso Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette"] [10].
1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituti con
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[2] Articolo inserito dall'art. 2 del
[3] Articolo inserito dall'art. 2 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[9] Comma abrogato dall'art. 8 del
[10] Comma abrogato dall'art. 8 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 8 del