Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 03/02/2011 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione |
Art. 2. Modificazione dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690 |
Art. 3. Modificazione dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690 |
Art. 4. Modificazione dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690 |
Art. 5. Modificazioni all'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690 |
Art. 6. Modificazioni all'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690 |
Art. 7. Modificazioni all'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 |
Art. 8. Modificazioni all'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690 |
Art. 9. Autonomia fiscale della Regione |
Art. 10. Disposizioni transitorie e finali |
§ 41.7.327 - D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione.
(G.U. 28 febbraio 2011, n. 48)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto l'accordo 11 novembre 2010 tra lo Stato e la regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il comma 4 dell'articolo 8 della
2. L'assegnazione statale prevista dal comma 4 dell'articolo 8 della
Art. 2. Modificazione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
«1. E' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonchè delle imposte sostitutive:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) imposta sul reddito delle società;
c) ritenute su interessi e redditi da capitale;
d) ritenute d'acconto sui dividendi;
e) ritenute sui premi e sulle vincite;
f) imposta sulle successioni e donazioni.».
Art. 3. Modificazione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
«1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi dell'imposta di registro;
b) i nove decimi dell'imposta di bollo;
c) i nove decimi delle imposte ipotecarie;
d) i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative.
2. E' altresì attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del
3. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto è attribuito sulla base dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
4. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della
Art. 4. Modificazione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
«1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;
b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;
c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.
2. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonchè delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso;
b) l'intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
c) l'intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti;
d) i nove decimi dei proventi del lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco;
e) l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi.
3. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici.
4. Il gettito delle accise di cui alla lettera a) del comma 2 è attribuito sulla base dei dati rilevati dall'Agenzia delle dogane, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
5. Il gettito delle imposte di cui alla lettera b) del comma 2 è attribuito sulla base della distribuzione regionale dei premi, contabilizzati a favore della Valle d'Aosta dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
6. Il gettito di cui alla lettera c) del comma 2, qualora non rilevabile direttamente, è quantificato assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione del fenomeno che ha luogo nel territorio regionale.
7. Il gettito di cui alla lettera d) ed e) del comma 2 è attribuito sulla base dei dati rilevati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.».
Art. 5. Modificazioni all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
2. Al terzo comma, dopo le parole: «tesoreria provinciale dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè mediante altre strutture preposte, ai sensi della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei versamenti effettuati».
3. Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le quote di cui all'articolo 3, comma 2, sono versate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di acconto con periodicità trimestrale, entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e), si provvede mediante ordinativi quadrimestrali.».
4. Al quinto comma le parole «il provento di cui all'articolo 4, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «il gettito di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b)».
5. Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«Le tasse automobilistiche di cui al
Art. 6. Modificazioni all'articolo 6 della
1. Il primo comma dell'articolo 6 della
«Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 della presente legge è compreso l'intero gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del
2. Al quinto comma le parole: «compresa la quota di nove decimi del» sono sostituite dalle seguenti: «compreso l'intero».
Art. 7. Modificazioni all'articolo 7 della
1. Il primo comma dell'articolo 7 della
«Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del
Art. 8. Modificazioni all'articolo 10 della
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della
«Per l'attribuzione alla regione del contributo di cui all'articolo 334 del
All'articolo 6, comma 4, del
Art. 9. Autonomia fiscale della Regione [1]
[1. La regione Valle d'Aosta può con propria legge, nelle materie rientranti nella potestà legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare agli stessi tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) ed h), della
Art. 10. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 1, comma 1. Da tale data sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della
2. In virtù di quanto stabilito dall'articolo 10 della
3. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, in sede di corresponsione del saldo per l'anno 2010 non si procede al recupero della quota residuale del gettito delle tasse automobilistiche di spettanza dello Stato.
4. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Valle d'Aosta ai sensi della
[1] Articolo abrogato dall'art. 8 del